Droga, niente test sulla saliva
L’interno boccia gli esami su liquidi e mucosa orale: manca il decreto attuativo Smentita la riforma del 2010: continua a essere necessaria la visita
No ai prelievi di saliva per accertare la guida sotto effetto di droghe. Lo precisa il ministero dell’interno, in una nota che di fatto mette in discussione il sistema di controlli uscito dalla riforma del Codice della strada di due anni fa (legge 120/10).
Ufficialmente, la nota – firmata il 16 marzo dal direttore del servizio Polizia stradale, Maria Luisa Pellizzari, e protocollata 300/A/1959/12/109/56 – è solo una risposta al corpo di polizia municipale di Roma, che aveva chiesto di usare un apparecchio che analizza in modo rapido la saliva per rilevare sostanze stupe- facenti o psicotrope. Ma tra i destinatari della nota sono stati inseriti anche i compartimenti (comandi regionali) e il Caps (il centro addestramento) della Polizia stradale. Segno dell’importanza del suo contenuto.
E in effetti vi si sconfessa la riforma, che in materia di droga alla guida aveva formalmente abolito l’obbligo di sottoporre l’interessato a visita medica. Come «Il Sole 24 Ore» fece notare il 27 agosto 2010, quest’abolizione è incoerente col fatto che la riforma non ha mutato il presupposto del reato, che è l’alterazione psicofisica che le droghe esercitano sul conducente. Ciò implica che non basta l’esame (per esempio, del sangue, dell’urina o di altri materiali biologici) che accerti che l’interessato ha assunto droghe, ma continua a essere necessario dimostrare che tali sostanze stanno facendo effetto durante la guida. Finora, per dimostrare che il conducente è sotto l’effetto delle droghe che ha assunto, c’è solo la visita medica.
Queste argomentazioni sono ora svolte dalla nota del 16 marzo, che si spinge a sottolineare che «in realtà le modifiche apportate dalla legge 120/10 non appaiono essere quelle auspicate». Infatti, non basta abolire l’obbligo di visita quando poi il presupposto del reato continua a essere la guida sotto effetto, ac- certabile solo con visita.
Ciò apre la strada all’assoluzione di chi è stato denunciato per droga alla guida sulla base dei soli esami. Sono pochi casi, perché i controlli antidroga sono pochi: proprio le difficoltà di accertamento, note agli operatori di polizia, suggeriscono prudenza. Anche per questo i casi di droga sono molti meno di quelli legati all’alcol: per esempio, nel 2001, la Stradale ha rilevato appena 2003 casi, contro i 25.956 di guida in stato di ebbrezza.
Per l’alcol dimostrare il sotto effetto è più semplice: si presume per legge, se il tasso alcolemico supera 0,5 grammi/litro. Il problema, semai, sono i dubbi solle- vati negli ultimi anni sull’attendibilità degli etilometri (è preferibile l’esame del sangue).
La nota del 16 marzo ricorda poi che il prelievo su campioni di mucosa del cavo orale introdotto dalla riforma non può ancora essere utilizzato per accertare la guida sotto effetto di droghe: manca il decreto ministeriale attuativo, previsto dalla stessa legge 120/10. Quindi le risultanze del prelievo valgono al massimo come elemento precursore per motivare la sottoposizione dell’interessato ai classici esami ospedalieri dei liquidi biologici, che la riforma avrebbe voluto limitare al minimo.