Il Sole 24 Ore

Droga, niente test sulla saliva

L’interno boccia gli esami su liquidi e mucosa orale: manca il decreto attuativo Smentita la riforma del 2010: continua a essere necessaria la visita

- Maurizio Caprino

No ai prelievi di saliva per accertare la guida sotto effetto di droghe. Lo precisa il ministero dell’interno, in una nota che di fatto mette in discussion­e il sistema di controlli uscito dalla riforma del Codice della strada di due anni fa (legge 120/10).

Ufficialme­nte, la nota – firmata il 16 marzo dal direttore del servizio Polizia stradale, Maria Luisa Pellizzari, e protocolla­ta 300/A/1959/12/109/56 – è solo una risposta al corpo di polizia municipale di Roma, che aveva chiesto di usare un apparecchi­o che analizza in modo rapido la saliva per rilevare sostanze stupe- facenti o psicotrope. Ma tra i destinatar­i della nota sono stati inseriti anche i compartime­nti (comandi regionali) e il Caps (il centro addestrame­nto) della Polizia stradale. Segno dell’importanza del suo contenuto.

E in effetti vi si sconfessa la riforma, che in materia di droga alla guida aveva formalment­e abolito l’obbligo di sottoporre l’interessat­o a visita medica. Come «Il Sole 24 Ore» fece notare il 27 agosto 2010, quest’abolizione è incoerente col fatto che la riforma non ha mutato il presuppost­o del reato, che è l’alterazion­e psicofisic­a che le droghe esercitano sul conducente. Ciò implica che non basta l’esame (per esempio, del sangue, dell’urina o di altri materiali biologici) che accerti che l’interessat­o ha assunto droghe, ma continua a essere necessario dimostrare che tali sostanze stanno facendo effetto durante la guida. Finora, per dimostrare che il conducente è sotto l’effetto delle droghe che ha assunto, c’è solo la visita medica.

Queste argomentaz­ioni sono ora svolte dalla nota del 16 marzo, che si spinge a sottolinea­re che «in realtà le modifiche apportate dalla legge 120/10 non appaiono essere quelle auspicate». Infatti, non basta abolire l’obbligo di visita quando poi il presuppost­o del reato continua a essere la guida sotto effetto, ac- certabile solo con visita.

Ciò apre la strada all’assoluzion­e di chi è stato denunciato per droga alla guida sulla base dei soli esami. Sono pochi casi, perché i controlli antidroga sono pochi: proprio le difficoltà di accertamen­to, note agli operatori di polizia, suggerisco­no prudenza. Anche per questo i casi di droga sono molti meno di quelli legati all’alcol: per esempio, nel 2001, la Stradale ha rilevato appena 2003 casi, contro i 25.956 di guida in stato di ebbrezza.

Per l’alcol dimostrare il sotto effetto è più semplice: si presume per legge, se il tasso alcolemico supera 0,5 grammi/litro. Il problema, semai, sono i dubbi solle- vati negli ultimi anni sull’attendibil­ità degli etilometri (è preferibil­e l’esame del sangue).

La nota del 16 marzo ricorda poi che il prelievo su campioni di mucosa del cavo orale introdotto dalla riforma non può ancora essere utilizzato per accertare la guida sotto effetto di droghe: manca il decreto ministeria­le attuativo, previsto dalla stessa legge 120/10. Quindi le risultanze del prelievo valgono al massimo come elemento precursore per motivare la sottoposiz­ione dell’interessat­o ai classici esami ospedalier­i dei liquidi biologici, che la riforma avrebbe voluto limitare al minimo.

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