Integrazione salariale con fondi ad hoc
Le difficoltà
congiunturali obbligano l’azienda di materie plastiche per cui lavora come impiegato Thomas, 36 anni, a una profonda ristrutturazione. Per questo l’azienda ricorrerà alla cassa integrazione. La riforma Fornero lascerà intatto l’attuale assetto degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’azienda di Thomas potrà ricorrere ai contratti di solidarietà o alla cassa integrazione ordinaria o, probabilmente, alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione e crisi aziendale. Per i settori non coperti da Cig si prevede l’obbligo di costituzione di fondi di solidarietà per tutti i settori attraverso accordi tra le parti sociali, utilizzando in gran parte l’esperienza della bilateralità. I fondi saranno finalizzati a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Le regole di funzionamento dei fondi (e anche della cassa) dovranno prevedere l’obbligo di bilancio in attivo. Per i settori che non stipuleranno accordi collettivi per l’attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale: la prestazione dovrà essere di importo pari all’integrazione salariale, la contribuzione sarà a carico del datore di lavoro, e la durata non dovrà essere superiore a un ottavo delle ore lavorabili da computare in un biennio mobile.