Scompare l’obbligo di reintegro
Per
esigenze organizzative e tecniche viene deciso il licenziamento di Daniele, operaio 40enne in una fabbrica metalmeccanica con più di quindici dipendenti. L’azienda sostiene che la decisione, assunta per motivi economici e non discriminatori, è motivata da un giustificato motivo oggettivo: il nuovo impianto di verniciatura da poco acquistato è completamente automatizzato, e di conseguenza necessita di minore assistenza e manutenzione.
Daniele contesta la decisione aziendale, e fa ricorso. Il giudice dà ragione all’operaio, accertando che il licenziamento è stato stabilito senza una giusta causa «oggettiva». In questo caso, secondo l’impianto della riforma del Governo Monti, il giudice condannerà l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici a un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (modulata dal giudice tenendo conto delle dimensioni aziendali, dell’anzianità di servizio del lavoratore, delle iniziative assunte da quest’ultimo per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti durante la procedura). Scompare, dunque, l’obbligo del reintegro sul posto di lavoro (ipotesi che resta invece intatta nel caso di licenziamento discriminatorio).