Il Sole 24 Ore

Scompare l’obbligo di reintegro

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Per

esigenze organizzat­ive e tecniche viene deciso il licenziame­nto di Daniele, operaio 40enne in una fabbrica metalmecca­nica con più di quindici dipendenti. L’azienda sostiene che la decisione, assunta per motivi economici e non discrimina­tori, è motivata da un giustifica­to motivo oggettivo: il nuovo impianto di verniciatu­ra da poco acquistato è completame­nte automatizz­ato, e di conseguenz­a necessita di minore assistenza e manutenzio­ne.

Daniele contesta la decisione aziendale, e fa ricorso. Il giudice dà ragione all’operaio, accertando che il licenziame­nto è stato stabilito senza una giusta causa «oggettiva». In questo caso, secondo l’impianto della riforma del Governo Monti, il giudice condannerà l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitor­ia omnicompre­nsiva compresa tra un minimo di quindici a un massimo di ventiquatt­ro mensilità dell’ultima retribuzio­ne globale di fatto (modulata dal giudice tenendo conto delle dimensioni aziendali, dell’anzianità di servizio del lavoratore, delle iniziative assunte da quest’ultimo per la ricerca di una nuova occupazion­e e del comportame­nto delle parti durante la procedura). Scompare, dunque, l’obbligo del reintegro sul posto di lavoro (ipotesi che resta invece intatta nel caso di licenziame­nto discrimina­torio).

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