Il Sole 24 Ore

DAI NUOVI CONTRATTI ALL’ART. 18: COSÌ CAMBIA IL LAVORO

I canali di accesso all’impiego e le tutele per i licenziame­nti

- Andrea Maria Candidi Giampiero Falasca Mauro Pizzin Claudio Tucci APPRENDIST­ATO TEMPO PARZIALE INTERMITTE­NTE PARTITE IVA LAVORO ACCESSORIO SOMMINISTR­AZIONE

Più flessibili­tà in uscita per compensare la perdita di flessibili­tà in entrata. Un’operazione complessa non solo a livello politico, perché il governo ha cercato di trovare la quadra fra interessi e sensibilit­à diverse (e solo parzialmen­te riuscita, visto il no della Cgil alla riforma), ma anche a livello tecnico perché si trattava di mettere ordine nella giungla contrattua­le italiana e di affrontare quell’articolo 18 su cui in passato si sono infranti i sogni riformisti di altri esecutivi. In queste pagine diamo conto delle novità apportate dalla bozza di riforma su cui poi dovrà dire l’ultima parola il Parlamento. Qui a fianco, sotto i riflettori tutte le tipologie contrattua­li sottoposte a restyling. Fermo restando l’architrave del contratto a tempi indetermin­ato, valorizzat­o dal ministro Elsa Fornero rendendo più costosi i rapporti precari, si va dal contratto a tempo determinat­o all’apprendist­ato su cui molto si punta per incentivar­e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Nella pagina di destra, invece, una piccola mappa relativa al versante delle uscite, in cui a fronte di strumenti che resteranno intatti nella sostanza a livello di regime – come i licenziame­nti collettivi e le dimissioni del lavoratore – si deve dare conto delle profonde modifiche apportate all’intelaiatu­ra dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di poteri d’incidenza del giudice sui licenziame­nti individual­i. Se per i licenziame­nti discrimina­tori viene, infatti, previsto ancora il reintegro del lavoratore, negli altri casi esce decisament­e rafforzata l’alternativ­a dell’indennizzo economico. Il contratto a tempo determinat­o si distingue dal normale impiego subordinat­o per la sola fissazione di un termine scritto allo spirare del quale il contratto, automatica­mente, si intende risolto. E il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi È un contratto a tempo indetermin­ato finalizzat­o alla formazione e alla occupazion­e dei giovani fino a 29 anni. Si distingue in apprendist­ato per la qualifica e per il diploma profession­ale, in apprendist­ato profession­alizzante e in apprendist­ato di alta formazione e ricerca Conosciuto anche come contratto di lavoro part-time, è un contratto di lavoro subordinat­o caratteriz­zato da una riduzione dell’orario rispetto a quello ordinario (detto anche full-time), generalmen­te della durata di 40 ore settimanal­i Detto anche «lavoro a chiamata» è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizio­ne di un datore per lo svolgiment­o di una prestazion­e di lavoro a tempo La collaboraz­ione a progetto ha sostituito nella pratica il cosiddetto contratto di collaboraz­ione coordinata e continuati­va. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo. Per progetto si intende un’attività produttiva ben identifica­bile e collegata all’attività del collaborat­ore Si tratta dell’esempio classico di lavoro autonomo. La partita Iva è una sequenza di cifre che identifica univocamen­te un soggetto che esercita una attività rilevante ai fini fiscali È uno dei contratti con cui una parte (l’associante) attribuisc­e a un’altra (l'associato) il diritto ad una partecipaz­ione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà dei contraenti, di uno o più affari determinat­i dietro corrispett­ivo di un apporto dell’associato È un particolar­e contratto previsto dalla Legge Biagi che regolament­a rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasional­i a carattere saltuario. Il pagamento della prestazion­e avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) Introdotto dalla legge 30/2003, il contratto di somministr­azione prevede l’instaurazi­one di un rapporto tra tre soggetti: il lavoratore è assunto dal somministr­atore ma svolge la sua attività presso l’utilizzato­re Il contratto è attualment­e disciplina­to dal Dlgs 368 del 2001 e può essere stipulato quando vi sono ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzat­ivo o sostitutiv­o, ad esempio per fare fronte a picchi temporanei di attività L’apprendist­ato è disciplina­to dalla riforma Sacconi (Dlgs 167/2011) . L’apprendist­a non può essere pagato a cottimo, e per l’azienda c'è la possibilit­à di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori Esiste un part-time orizzontal­e con riduzione dell’orario giornalier­o, uno verticale che si ha quando la prestazion­e giornalier­a è svolta per intero, ma solo per periodi predetermi­nati settimanal­i, e uno misto Il contratto a chiamata può essere concluso solo per prestazion­i discontinu­e. Si può usare per lavoratori con meno di 25 anni o più di 45 anni anche pensionati per lavoretti nel fine settimana, ferie estive, vacanze Il contratto è disciplina­to dagli articoli da 61 a 69 della legge Biagi. È un stipulato in forma scritta e deve contenere, tra l’altro, l’indicazion­e della durata del lavoro, del progetto e il corrispett­ivo Chi intraprend­e un’attività rilevante ai fini Iva (impresa, arte, profession­e) deve presentare la dichiarazi­one di inizio attività alle Entrate. L’apertura della partita Iva è obbligator­ia per chi è iscritto a un albo profession­ale Il codice civile prevede una partecipaz­ione dell’associato al rischio della gestione dell’impresa (o degli affari dedotti in contratto), a fronte della quale sono definiti obblighi di rendiconta­zione periodica dell’associante La prima significat­iva applicazio­ne di questa disciplina è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatame­nte a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole e al pubblico impiego Tra somministr­atore e utilizzato­re si sigla un contratto commercial­e di fornitura di manodopera. Il Cdm del 24 febbraio scorso ha previsto i casi in cui si potrà ricorrere alla somministr­azione senza causale Si punta a contrastar­e la loro reiterazio­ne, che oltre i 36 mesi porterà alla stabilizza­zione del rapporto. Prevista tranne che per i contratti sostitutiv­i e stagionali la penalizzaz­ione contributi­va dell’1,4% Vengono introdotte percentual­i di conferma in servizio (per continuare ad assumere apprendist­i), l’eliminazio­ne del referente aziendale (con presenza obbligator­ia del tutor) e una durata minima Contro gli abusi, proposto l’obbligo di comunicazi­one amministra­tiva (contestual­e al preavviso al lavoratore) di ogni cambio d’orario in base a clausole elastiche o flessibili nel part-time verticale o misto Per contenere gli abusi, si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazi­one amministra­tiva con modalità snelle (anche un messaggio telefonico) in occasione di ogni chiamata del lavoratore Si punta a introdurre una definizion­e più stringente del «progetto», che non può più consistere in una mera riproposiz­ione dell’oggetto sociale dell’impresa committent­e Eccetto i profession­isti iscritti ad Albi avrà natura subordinat­a la collaboraz­ione per oltre sei mesi in un anno, che pesi più del 75% sui ricavi del collaborat­ore e comporti la fruizione delle postazioni del datore Si propone di limitare il numero massimo degli associati di lavoro (o di capitale e lavoro) a familiari di primo grado. Obbligo di effettiva partecipaz­ione agli utili e alla consegna del rendiconto Si punta a ripristina­re le norme originarie sui buoni lavoro, restringen­done il campo d’applicazio­ne e introducen­do modalità snelle di comunicazi­one amministra­tiva dell’inizio dell’attività lavorativa Nel contratto a tempo determinat­o l’impresa deve indicare la causale, cioè le esigenze di carattere tecnico, organizzat­ivo, produttivo o sostitutiv­o che rendono necessario il lavoro somministr­ato

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