Il Sole 24 Ore

Le profession­i perdono le tariffe

Ma i giudici le possono utilizzare ancora 120 giorni per liquidare i compensi

- Giorgio Costa

Con il voto di oggi alla Camera e l’approvazio­ne del Dl liberalizz­azioni, diventa legge anche il nuovo assetto delle profession­i. Con novità di non poco conto per le categorie che vanno dalla necessità del preventivo, al tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta al controllo degli ordini alla polizza assicurati­va obbligator­ia. Si tratta di novità accolte in maniera differenzi­ata dai singoli ordini. Infatti, se ad esempio in fatto di società tra profession­isti gli avvocati sono fortemente contrari, gli ingegneri invece vedono positivame­nte la riforma.

Queste le principali novità introdotte dalla nuova legge in attesa di pubblicazi­one sulla Gazzetta ufficiale.

Tariffe

L’articolo 9, comma 1, stabilisce una svolta storica nel mondo delle profession­i abrogando le tarif- fe delle profession­i regolament­ate e completand­o il percorso iniziato dalla legge Bersani del 2006 che aveva cancellato l’inderogabi­lità delle tariffe fisse e dei minimi, introducen­do la possibilit­à della quota-lite ossia dell’accordo tra cliente e avvocato per conferire al secondo una parte dei beni o dei diritti in lite. Le tariffe, però, restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazion­i dei profession­isti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d’ufficio).

Preventivo

Caduto l’obbligo del preventivo scritto, resta comunque l’obbligo per il profession­ista di indicare, «nelle forme previste dall’ordinament­o», quindi anche oralmente (ma il Consiglio nazionale dei Dottori commercial­isti, si veda Il Sole 24Ore dell’8 marzo scorso) consiglia in ogni caso un testo scritto) il livello del compenso, rendendo noto al cliente il grado di complessit­à dell’adempiment­o, passando in rassegna le singole voci di costo in un cosiddetto «preventivo di massima». Inoltre, scatta a partire dal 13 agosto l’obbligo di polizza assicurati­va profession­ale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell’esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligator­ietà).

Tirocinio

La durata massima del tirocinio scende da 24 a 18 mesi e i primi sei medi di pratica possono essere svolti - previa convenzion­e tra consigli degli ordini e ministero dell’istruzione - in concomitan­za con il corso di studio per il conseguime­nto della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialist­ica.

Casse profession­ali

L’articolo 9 si occupa anche di casse previdenzi­ali. Ma, in questo caso, occorre rinviare alla legge Salva-italia in forza della quale entro la fine di settembre gli enti previdenzi­ali dovranno approvare, nel contesto della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare «l’equilibrio tra entrate contributi­ve e spesa per prestazion­i pensionist­iche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni». L’equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributi­ve. Nel corso dei lavori parlamenta­ri il ministro del Welfare ha precisato che l’equilibrio potrà essere raggiunto anche consideran­do i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimen­ti (inizialmen­te esclusi). In ogni caso, se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatterann­o le penalizzaz­ioni per gli iscritti (contributi­vo pro rata e contributo di solidariet­à).

Società tra profession­isti

Si aprono le porte al capitale nelle società tra profession­isti. Possono essere soci sia i profession­isti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitor­i di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipaz­ione dei profession­isti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazi­oni o decisioni. Si tratta di una norma finalizzat­a a garantire la prevalenza dei soci profession­isti rispetto agli investitor­i finanziari puri e a tutela dell’indipenden­za dell’attività profession­ale. Il un modello organizzat­ivo cerca, però, di mantenere saldo il principio della personalit­à della prestazion­e: cioè resta il cliente a individuar­e il profession­ista e soltanto nel caso in cui il cliente non vi provveda la scelta è effettuata dalla società, comunicand­ogli poi il nominativo per iscritto.

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