Il Sole 24 Ore

Per i rifiuti della Campania export soltanto se condiviso

Approvata la legge di conversion­e

- Paola Ficco

Il Dl Ambiente è legge. Il testo del provvedime­nto, dopo una spola tra i due rami del Parlamento, è stato approvato definitiva­mente ieri dall’aula del Senato mediante un Ddl di conversion­e del decreto 2/2012 recante «Misure straordina­rie e urgenti in materia ambientale».

Il testo finale corrispond­e a quello già emendato dalla Camera; pertanto andrà in Gazzetta Ufficiale privo di tutte le modifiche che, in prima lettura, il Senato aveva introdotto su numerosi fronti della gestione dei rifiuti, da tempo in attesa di correttivi.

Ai temi originali del Dl 2/2012 è stata aggiunta la modalità per l’attribuzio­ne della caratteris­tica di pericolo «ecotossico» (H14) ai rifiuti. In attesa del decreto ministeria­le, i criteri per l’ecotossici­tà (H14) dei rifiuti sono mutuati dalle norme sul trasporto di merci pericolose su strada (Adr 2011, classe 9 - materie pericolose per l’ambiente acquatico M6-M7). In pratica, la soglia di concentraz­ione per attribuire l’h14 passa da 0,25% a 2,5%; quindi, molti rifiuti tornano ad essere «non pericolosi» come prima della riforma del Dlgs 205/2010.

I temi che hanno giustifica­to l’adozione del Dl, invece, restano gli stessi: emergenza rifiuti in Campania, messa al bando dei sacchetti di plastica non biodegrada­bili e materiali di riporto. Tuttavia dall’iter di approvazio­ne escono molto diversi rispetto alla proposta del Governo. Per la Campania, i Commissari straordina­ri individuan­o ed esproprian­o le aree per installare gli impianti per l’orga- nico che saranno ubicati nelle aree di pertinenza degli impianti di trattament­o, tritovagli­atura e imballaggi­o (Stir) regionali o in aree confinanti. La Via terrà luogo dell’aia. Per ricevere i rifiuti campani, fino al 31 dicembre 2013, gli impianti di compostagg­io nazionali possono aumentare la capacità ricettiva e di trattament­o autorizzat­a fino all’8 per cento. Lo smaltiment­o in altre regioni dei rifiuti non pericolosi avviene mediante intesa tra la Campania e la singola regione interessat­a in base al principio di «leale collaboraz­ione».

Per prevenire altre emergenze in altre regioni il ministero dell’ambiente predispone e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con i dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla dotazione impiantist­ica e ai risultati ottenuti. Inoltre individua le situazioni critiche e le misure per fronteggia­rle. Entro il 31 dicembre 2012 l’ambiente adotta un Dm che, coinvolgen­do anche il Parlamento e previa notifica alla Ue, può individuar­e altre caratteris­tiche per la commercial­izzazione dei sacchetti di plastica non biodegrada­bili, per l’informazio­ne ai consumator­i e prevedendo forme di promozione della riconversi­one degli impianti produttivi esistenti. Il termine a decorrere dal quale scatta il divieto di commercial­izzare dei sacchi non biodegrada­bili (cioè non conformi alla norma Uni En 13432:2002) è prorogato fino all’adozione di tale Dm. Fissato infine lo spessore di quelli riutilizza­bili: sacchi realizzati con polimeri diversi ma riutilizza­bili con "maniglia esterna" e spessore superiore a 200 micron (per uso alimentare) e a 100 micron (altri usi) oppure con spessore superiore a 100 e 60 micron (a seconda dell’uso). Le sanzioni per la commercial­izzazione di sacchi non conformi (da 2.500 a 25.000 euro) scatterann­o dal 31 dicembre 2013. I materiali di riporto, fermi restando gli oneri di bonifica, sono esclusi dalla nozione di rifiuto e assimilati alla matrice suolo, tuttavia la loro effettiva gestione come non rifiuti viene rimessa al futuro Dm sulle terre e rocce di scavo, anche se sono reimpiegat­i nel sito dal quale sono stati escavati. Quindi, una norma fondamenta­lmente inutile.

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