Bonus Ace sugli utili a riserva
Cooperative
Sono agevolati ai fini Ace gli accantonamenti di utili alle riserve effettuati dalle cooperative e loro consorzi (articolo 12 legge 904/1977). Anche gli utili riportati a nuovo o destinati ad aumento del capitale sociale sono rilevanti per l’agevolazione. Le precisazioni sono nella relazione al decreto attuativo del 14 marzo scorso. L’articolo 2545-ter del Codice civile qualifica riserve indivisibili quelle che, per disposizione di legge o di statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Possono essere utilizzate per coprire perdite, ma solo esaurite le riserve destinate a operazioni di aumento di capitale e quelle ripartibili tra i soci in caso di scioglimento della società. Il provvedimento giustifica la rilevanza ai fini Ace della riserva legale e delle altre riserve indivisibili delle coop proprio perché, pur non essendo distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale, sono però utilizzabili a copertura di perdite. A nulla rileva, infatti, che gli accantonamenti siano parzialmente esclusi da Ires. Obiettivo dell’ace è incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, senza considerare se la variazione in aumento sia agevolata, tassata o in sospensione d’imposta, come evidenziato nella relazione con riferimento alla disposizione agevolativa riservata alle " reti d’impresa" (articolo 42 del Dl n. 78/2010).