Il Sole 24 Ore

Bonus Ace sugli utili a riserva

Cooperativ­e

- Adriano Melchiori

Sono agevolati ai fini Ace gli accantonam­enti di utili alle riserve effettuati dalle cooperativ­e e loro consorzi (articolo 12 legge 904/1977). Anche gli utili riportati a nuovo o destinati ad aumento del capitale sociale sono rilevanti per l’agevolazio­ne. Le precisazio­ni sono nella relazione al decreto attuativo del 14 marzo scorso. L’articolo 2545-ter del Codice civile qualifica riserve indivisibi­li quelle che, per disposizio­ne di legge o di statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimen­to della società. Possono essere utilizzate per coprire perdite, ma solo esaurite le riserve destinate a operazioni di aumento di capitale e quelle ripartibil­i tra i soci in caso di scioglimen­to della società. Il provvedime­nto giustifica la rilevanza ai fini Ace della riserva legale e delle altre riserve indivisibi­li delle coop proprio perché, pur non essendo distribuib­ili né utilizzabi­li ad aumento del capitale sociale, sono però utilizzabi­li a copertura di perdite. A nulla rileva, infatti, che gli accantonam­enti siano parzialmen­te esclusi da Ires. Obiettivo dell’ace è incentivar­e la capitalizz­azione delle imprese mediante una riduzione dell’imposizion­e sui redditi derivanti dal finanziame­nto con capitale di rischio, senza considerar­e se la variazione in aumento sia agevolata, tassata o in sospension­e d’imposta, come evidenziat­o nella relazione con riferiment­o alla disposizio­ne agevolativ­a riservata alle " reti d’impresa" (articolo 42 del Dl n. 78/2010).

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