Sono al sicuro i requisiti maturati nel corso del 2011
Le risposte ai quesiti dei lettori
I quesiti pubblicati in questa pagina sono stati presi dal forum dell’esperto risponde organizzato per l’evento Tuttopensioni che si è svolto lunedì 19 marzo. Le risposte sono consultabili all’indirizzo internet
Un team di esperti è ancora impegnato a fornire i chiarimenti chiesti dai lettori, sono infatti arrivate migliaia di richieste che saranno soddisfatte nei prossimi giorni a eccezione dei casi eccessivamente complessi e dei quesiti che non forniscono i dati essenziali per consentire una risposta. tori dipendenti del settore privato in possesso di 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2012. Un lavoratore autonomo che perfeziona i 40 anni di contribuzione nel corso del 2011 – come nel caso del quesito – potrà andare in pensione dopo 18 mesi dal raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. In caso contrario, dal 2012 occorreranno almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione per aver diritto alla pensione anticipata e la decorrenza della pensione sarà il mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo; l’anzianità contributiva dal 2013 sarà ulteriormente incrementata. ne del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a questa norma, il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, a condizione che sia stata raggiunta l’età pensionabile di vecchiaia che dal 2012 è di 66 per i lavoratori autonomi. Le ricordiamo che la decorrenza del supplemento è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011, trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento. e 1 mese per l’anno 2012; 42 e 5 mesi per l’anno 2013; 42 e 6 mesi per l’anno 2014/2015 e 42 anni e 6 mesi (requisito contributivo da adeguare incrementi speranza di vita) per l’anno 2016. Esclusivamente i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla vecchia legge (quota 97), conseguono il diritto alla pensione di anzianità secondo la previgente normativa. La riforma delle pensioni stabilisce che l’età per accedere alla pensione di vecchiaia per i lavoratori uomini dipendenti e autonomi nel 2012 è di 66 anni. Tale requisito sarà adeguato sulla base della speranza di vita a partire dal 2013. Lei compirà 65 anni in novembre 2012, dovrà dunque attendere il compimento di 66 anni più i tre mesi di adeguamento alla speranza di vita. La pensione da contribuzione in gestione separata avrà decorrenza dal mese successivo. È prevista, per alcune categorie di lavoratori che perfezionano a partire dal 2012 i requisiti previsti per la previgente disciplina, una clausola di salvaguardia. Tra tali categorie di lavoratori sono ricompresi coloro che prima del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per tali lavoratori l’accesso alla pensione con le vecchie regole è consentito solo nei limiti delle risorse finanziarie stabilite. Le modalità di applicazione della "salvaguardia" e i limiti numerici dei pensionamenti saranno stabiliti con decreto che deve essere emanato entro il 30 giugno 2012. Gli enti previdenziali provvederanno al monitoraggio. Pertanto, è necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale. Qualora l’interessato, all’esito del monitoraggio che dovrà effettuare l’inps dovesse rientrare nella platea dei destinatari della "clausola di salvaguardia" potrà accedere al trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente. Una volta raggiunto il requisito per poter andare in pensione, questo rimane tale e il lavoratore può decidere di andare in pensione quando vuole. Nel calcolo della pensione verrà utilizzata tutta la contribuzione versata fino al momento del pensionamento. La riforma delle pensioni prevede due tipologie di prestazioni pensionistiche. - Pensione di vecchiaia: per i soggetti ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1˚gennaio 1996 possono accedervi alla maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi e, per il 2012, età: lavoratrici 63 e 6 mesi; lavoratori 66 anni) a condizione che l’importo risulti essere non inferiore per il 2012 a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. - Pensione anticipata: requisiti contributivi relativi alla pensione anticipata previsti (42 anni e 1 mesi per l’anno 2012) oppure al compimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo risulti essere non inferiore per il 2012 a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale