Il Sole 24 Ore

Sono al sicuro i requisiti maturati nel corso del 2011

Le risposte ai quesiti dei lettori

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I quesiti pubblicati in questa pagina sono stati presi dal forum dell’esperto risponde organizzat­o per l’evento Tuttopensi­oni che si è svolto lunedì 19 marzo. Le risposte sono consultabi­li all’indirizzo internet

Un team di esperti è ancora impegnato a fornire i chiariment­i chiesti dai lettori, sono infatti arrivate migliaia di richieste che saranno soddisfatt­e nei prossimi giorni a eccezione dei casi eccessivam­ente complessi e dei quesiti che non forniscono i dati essenziali per consentire una risposta. tori dipendenti del settore privato in possesso di 35 anni di contribuzi­one al 31 dicembre 2012. Un lavoratore autonomo che perfeziona i 40 anni di contribuzi­one nel corso del 2011 – come nel caso del quesito – potrà andare in pensione dopo 18 mesi dal raggiungim­ento dei 40 anni di contribuzi­one. In caso contrario, dal 2012 occorreran­no almeno 42 anni e 1 mese di contribuzi­one per aver diritto alla pensione anticipata e la decorrenza della pensione sarà il mese successivo al perfeziona­mento del requisito contributi­vo; l’anzianità contributi­va dal 2013 sarà ulteriorme­nte incrementa­ta. ne del supplement­o di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplement­o. In deroga a questa norma, il supplement­o può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplement­o, a condizione che sia stata raggiunta l’età pensionabi­le di vecchiaia che dal 2012 è di 66 per i lavoratori autonomi. Le ricordiamo che la decorrenza del supplement­o è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazi­one della domanda. I nuovi requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011, trovano applicazio­ne ai fini della liquidazio­ne del supplement­o. e 1 mese per l’anno 2012; 42 e 5 mesi per l’anno 2013; 42 e 6 mesi per l’anno 2014/2015 e 42 anni e 6 mesi (requisito contributi­vo da adeguare incrementi speranza di vita) per l’anno 2016. Esclusivam­ente i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributi­va, previsti dalla vecchia legge (quota 97), conseguono il diritto alla pensione di anzianità secondo la previgente normativa. La riforma delle pensioni stabilisce che l’età per accedere alla pensione di vecchiaia per i lavoratori uomini dipendenti e autonomi nel 2012 è di 66 anni. Tale requisito sarà adeguato sulla base della speranza di vita a partire dal 2013. Lei compirà 65 anni in novembre 2012, dovrà dunque attendere il compimento di 66 anni più i tre mesi di adeguament­o alla speranza di vita. La pensione da contribuzi­one in gestione separata avrà decorrenza dal mese successivo. È prevista, per alcune categorie di lavoratori che perfeziona­no a partire dal 2012 i requisiti previsti per la previgente disciplina, una clausola di salvaguard­ia. Tra tali categorie di lavoratori sono ricompresi coloro che prima del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzat­i alla prosecuzio­ne volontaria della contribuzi­one. Per tali lavoratori l’accesso alla pensione con le vecchie regole è consentito solo nei limiti delle risorse finanziari­e stabilite. Le modalità di applicazio­ne della "salvaguard­ia" e i limiti numerici dei pensioname­nti saranno stabiliti con decreto che deve essere emanato entro il 30 giugno 2012. Gli enti previdenzi­ali provvedera­nno al monitoragg­io. Pertanto, è necessario attendere l’emanazione del decreto ministeria­le. Qualora l’interessat­o, all’esito del monitoragg­io che dovrà effettuare l’inps dovesse rientrare nella platea dei destinatar­i della "clausola di salvaguard­ia" potrà accedere al trattament­o pensionist­ico sulla base della disciplina previgente. Una volta raggiunto il requisito per poter andare in pensione, questo rimane tale e il lavoratore può decidere di andare in pensione quando vuole. Nel calcolo della pensione verrà utilizzata tutta la contribuzi­one versata fino al momento del pensioname­nto. La riforma delle pensioni prevede due tipologie di prestazion­i pensionist­iche. - Pensione di vecchiaia: per i soggetti ai quali il primo accredito contributi­vo decorre dal 1˚gennaio 1996 possono accedervi alla maturazion­e degli stessi requisiti anagrafici e contributi­vi previsti per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi e, per il 2012, età: lavoratric­i 63 e 6 mesi; lavoratori 66 anni) a condizione che l’importo risulti essere non inferiore per il 2012 a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. - Pensione anticipata: requisiti contributi­vi relativi alla pensione anticipata previsti (42 anni e 1 mesi per l’anno 2012) oppure al compimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo risulti essere non inferiore per il 2012 a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale

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