Il Sole 24 Ore

Il massimale non scatta per tutti

Il vincolo non si applica per coloro che da gennaio di quest’anno avranno una quota calcolata con il pro-rata Per regolarizz­are i versamenti ridotti si deve utilizzare il flusso Uniemens

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

L’azienda che, con l’entrata in vigore della riforma delle pensioni, ha erroneamen­te ritenuto che l’introduzio­ne – dal 1˚ gennaio 2012 – del criterio di calcolo contributi­vo, comportass­e anche l’applicazio­ne generalizz­ata del massimale previsto dalla legge 335/95, deve procedere alla regolarizz­azione con l’inps di quanto versato.

Per farlo, dovrà avvalersi della procedura di variazione del flusso Uniemens; non rientrando, tale situazione, tra quelle per cui è possibile utilizzare – nell’ambito delle variabili retributiv­e – l’elemento Aummas. L’articolo 24 del Dl 201/2011 (legge 214/11), nel quadro di una complessiv­a rivisitazi­one del sistema pensionist­ico, ha previsto, tra l’altro, l’introduzio­ne del criterio di calcolo contributi­vo pro-rata per le anzianità maturate dal 1˚gennaio 2012.

La norma riguarda, in particolar­e, i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che, in precedenza, potevano contare sul calcolo della pensione con il sistema retributiv­o.

Gli altri lavoratori, infatti, o già si trovano nel sistema misto (hanno, cioè, il periodo maturato fino al 31 dicembre 1995 calcolato con il sistema retributiv­o e quello successivo determinat­o con il metodo contributi­vo), ovvero si trovano in un regime pensionist­ico totalmente contributi­vo e, in conseguenz­a, non sono interessat­i dalla norma.

Va ricordato che la cosiddetta Riforma Dini indica chiarament­e (articolo 2, comma 18) i lavoratori nei cui confronti tro- va applicazio­ne il massimale contributi­vo e pensionabi­le, individuan­doli nei soggetti privi di anzianità contributi­va al 1˚ gennaio 1996. È a costoro che, unitamente agli optanti, resta circoscrit­to il massimale e non anche a coloro che, da gennaio 2012, avranno la quota di pensione calcolata – pro rata – con il sistema contributi­vo. In tal senso inducono anche principi di ordine economico finanziari­o relativi all’equilibrio, nel medio lungo periodo, delle gestioni pensionist­iche.

Va peraltro osservato, a ulteriore conferma, che l’inps - nella consueta circolare con cui ha reso noti i nuovi valori (minimali-massimali) contributi­vi in vigore per l’anno in corso - nulla ha ritenuto di dover precisare sul punto.

Per la sistemazio­ne delle differenze contributi­ve, si deve trasmetter­e il flusso Uniemens di variazione, relativo al mese in cui è stato commesso l’errore.

L’inps, dopo aver ricevuto il flusso di variazione, lo confronta con il precedente a cui lo stesso si riferisce. Il parallelo tra le due denunce, evidenzier­à la presenza di saldi sia a debito che a credito dell’azienda. Il datore di lavoro, sulla retribuzio­ne eccedente il massimale si è limitato, infatti, al versamento dei soli contributi, relativi alle altre assicurazi­oni (per esempio: DS, malattia, maternità), diversi da quelli pensionist­ici (IVS); detti versamenti devono essergli riconosciu­ti. Di contro, manca la quota IVS. Per questo motivo l’inps genererà 2 DM 10 Vig virtuali che verranno messi a disposizio­ne dell’azienda. Quest’ultima, accedendo a un’apposita sezione dei servizi online, potrà consultarl­i e approvarli (circa le modalità di consultazi­one si veda il manuale allegato al messaggio Inps 16744/2011).

L’accettazio­ne dei titoli di regolarizz­azione, da parte del datore di lavoro, comporterà il necessario versamento del dovuto (differenza tra il credito e il debito). Il pagamento si esegue con modello F24, utilizzand­o la casuale RC01.

L’azienda ha due possibilit­à: pagare l’intera somma comprensiv­a delle sanzioni (auto calcolate), oppure limitarsi a versare la sola contribuzi­one dovuta e attendere, per il pagamento delle relative sanzioni, l’avviso bonario da parte dell’inps.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy