Il massimale non scatta per tutti
Il vincolo non si applica per coloro che da gennaio di quest’anno avranno una quota calcolata con il pro-rata Per regolarizzare i versamenti ridotti si deve utilizzare il flusso Uniemens
L’azienda che, con l’entrata in vigore della riforma delle pensioni, ha erroneamente ritenuto che l’introduzione – dal 1˚ gennaio 2012 – del criterio di calcolo contributivo, comportasse anche l’applicazione generalizzata del massimale previsto dalla legge 335/95, deve procedere alla regolarizzazione con l’inps di quanto versato.
Per farlo, dovrà avvalersi della procedura di variazione del flusso Uniemens; non rientrando, tale situazione, tra quelle per cui è possibile utilizzare – nell’ambito delle variabili retributive – l’elemento Aummas. L’articolo 24 del Dl 201/2011 (legge 214/11), nel quadro di una complessiva rivisitazione del sistema pensionistico, ha previsto, tra l’altro, l’introduzione del criterio di calcolo contributivo pro-rata per le anzianità maturate dal 1˚gennaio 2012.
La norma riguarda, in particolare, i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 che, in precedenza, potevano contare sul calcolo della pensione con il sistema retributivo.
Gli altri lavoratori, infatti, o già si trovano nel sistema misto (hanno, cioè, il periodo maturato fino al 31 dicembre 1995 calcolato con il sistema retributivo e quello successivo determinato con il metodo contributivo), ovvero si trovano in un regime pensionistico totalmente contributivo e, in conseguenza, non sono interessati dalla norma.
Va ricordato che la cosiddetta Riforma Dini indica chiaramente (articolo 2, comma 18) i lavoratori nei cui confronti tro- va applicazione il massimale contributivo e pensionabile, individuandoli nei soggetti privi di anzianità contributiva al 1˚ gennaio 1996. È a costoro che, unitamente agli optanti, resta circoscritto il massimale e non anche a coloro che, da gennaio 2012, avranno la quota di pensione calcolata – pro rata – con il sistema contributivo. In tal senso inducono anche principi di ordine economico finanziario relativi all’equilibrio, nel medio lungo periodo, delle gestioni pensionistiche.
Va peraltro osservato, a ulteriore conferma, che l’inps - nella consueta circolare con cui ha reso noti i nuovi valori (minimali-massimali) contributivi in vigore per l’anno in corso - nulla ha ritenuto di dover precisare sul punto.
Per la sistemazione delle differenze contributive, si deve trasmettere il flusso Uniemens di variazione, relativo al mese in cui è stato commesso l’errore.
L’inps, dopo aver ricevuto il flusso di variazione, lo confronta con il precedente a cui lo stesso si riferisce. Il parallelo tra le due denunce, evidenzierà la presenza di saldi sia a debito che a credito dell’azienda. Il datore di lavoro, sulla retribuzione eccedente il massimale si è limitato, infatti, al versamento dei soli contributi, relativi alle altre assicurazioni (per esempio: DS, malattia, maternità), diversi da quelli pensionistici (IVS); detti versamenti devono essergli riconosciuti. Di contro, manca la quota IVS. Per questo motivo l’inps genererà 2 DM 10 Vig virtuali che verranno messi a disposizione dell’azienda. Quest’ultima, accedendo a un’apposita sezione dei servizi online, potrà consultarli e approvarli (circa le modalità di consultazione si veda il manuale allegato al messaggio Inps 16744/2011).
L’accettazione dei titoli di regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, comporterà il necessario versamento del dovuto (differenza tra il credito e il debito). Il pagamento si esegue con modello F24, utilizzando la casuale RC01.
L’azienda ha due possibilità: pagare l’intera somma comprensiva delle sanzioni (auto calcolate), oppure limitarsi a versare la sola contribuzione dovuta e attendere, per il pagamento delle relative sanzioni, l’avviso bonario da parte dell’inps.