Il Sole 24 Ore

Per i finanziame­nti dei soci ritenuta ancorata all’esigibilit­à

La tassazione scatta quando il contribuen­te ha diritto di riscuotere gli interessi

- Giorgio Gavelli Marco Piazza

La riforma di gran parte dei redditi di capitale e diversi intervenut­a con l’articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 non ha risparmiat­o gli interessi derivanti dai contratti di finanziame­nto.

Le norme introdotte questa estate non brillano certo per chiarezza, al punto che per gli interessi (e altri proventi) derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali (anche se rappresent­ati da certificat­i) il legislator­e è dovuto intervenir­e in sede di "Milleproro­ghe". L’articolo 29, comma 2, del Dl n. 216/2011, infatti, chiarisce che per questi interessi la nuova misura della ritenuta (20% in luogo del 27%) decorre da quelli maturati a partire dal 1˚ gennaio 2012. In questo caso, pertanto, per gli interessi maturati sino al 31 dicembre scorso, accreditat­i ad inizio anno sui conti dei correntist­i, gli istituti di credito hanno applicato integralme­nte la previgente ritenuta del 27 per cento.

È frequente il dubbio circa la decorrenza del passaggio di aliquota per gli interessi derivanti da finanziame­nti tra privati, quali, ad esempio, quelli tra socio e società. In proposito, il criterio base è quello dell’esigibilit­à fissato dal comma 9 dell’articolo 2 del Dl di Ferragosto. Si tratta di un concetto differente da quello di percezione (usualmente applicabil­e sui redditi tassati "per cassa") e che si riferisce alla data in cui il contribuen­te ha diritto di riscuotere gli interessi, prescinden­do dalla maturazion­e.

Occorre, pertanto, esaminare il rapporto contrattua­le sottostant­e al finanziame­nto del socio. Se esso, come sarebbe sempre opportuno che fosse, prevede delle scadenze a partire dal quale gli interessi sono esigibili dal finanziato­re, allora è a questa data che occorre fare riferiment­o per decidere l’aliquota applicabil­e, che varrà per tutti gli interessi liquidati nel periodo, indipenden­temente dalla maturazion­e degli stessi. Ad esempio, se il contratto di finanziame­nto prevede che gli interessi sono esigibili (dovuti) al 31 gennaio di ogni anno, quelli relativi al periodo 1˚febbraio 2011-31 gennaio 2012 saranno integralme­nte assoggetta­ti alla nuova ritenuta del 20%, anche se in gran parte maturati nel corso del 2011.

Analogamen­te, seguendo questa impostazio­ne, se il contratto prevede che gli interessi sono esigibili al 31 dicembre di ogni anno, quelli dovuti al 31 dicembre 2011, anche se non an- na la possibilit­à di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenziali­tà diffuse degli Ogm e, quindi, non compromett­ere la biodiversi­tà dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumator­i e la qualità e la tipicità della produzione agroalimen­tare nazionale. Pertanto, in virtù dei principi comunitari, la Cassazione ha ritenuto che esistono i presuppost­i dell’illecito ipotizzato. E per questo ha respinto il ricorso di un agricoltor­e contro il provvedime­nto del tribunale monocratic­o di Pordenone, che disponeva il sequestro preventivo per aver coltivato, senza la prescritta autorizzaz­ione, sementi di mais geneticame­nte modificati.

Positiva la reazione alla sentenza di Coldiretti che anzi mette l’accento sulla necessità di un risarcimen­to dei possibili danni ambientali provocati.

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