Per i finanziamenti dei soci ritenuta ancorata all’esigibilità
La tassazione scatta quando il contribuente ha diritto di riscuotere gli interessi
La riforma di gran parte dei redditi di capitale e diversi intervenuta con l’articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 non ha risparmiato gli interessi derivanti dai contratti di finanziamento.
Le norme introdotte questa estate non brillano certo per chiarezza, al punto che per gli interessi (e altri proventi) derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali (anche se rappresentati da certificati) il legislatore è dovuto intervenire in sede di "Milleproroghe". L’articolo 29, comma 2, del Dl n. 216/2011, infatti, chiarisce che per questi interessi la nuova misura della ritenuta (20% in luogo del 27%) decorre da quelli maturati a partire dal 1˚ gennaio 2012. In questo caso, pertanto, per gli interessi maturati sino al 31 dicembre scorso, accreditati ad inizio anno sui conti dei correntisti, gli istituti di credito hanno applicato integralmente la previgente ritenuta del 27 per cento.
È frequente il dubbio circa la decorrenza del passaggio di aliquota per gli interessi derivanti da finanziamenti tra privati, quali, ad esempio, quelli tra socio e società. In proposito, il criterio base è quello dell’esigibilità fissato dal comma 9 dell’articolo 2 del Dl di Ferragosto. Si tratta di un concetto differente da quello di percezione (usualmente applicabile sui redditi tassati "per cassa") e che si riferisce alla data in cui il contribuente ha diritto di riscuotere gli interessi, prescindendo dalla maturazione.
Occorre, pertanto, esaminare il rapporto contrattuale sottostante al finanziamento del socio. Se esso, come sarebbe sempre opportuno che fosse, prevede delle scadenze a partire dal quale gli interessi sono esigibili dal finanziatore, allora è a questa data che occorre fare riferimento per decidere l’aliquota applicabile, che varrà per tutti gli interessi liquidati nel periodo, indipendentemente dalla maturazione degli stessi. Ad esempio, se il contratto di finanziamento prevede che gli interessi sono esigibili (dovuti) al 31 gennaio di ogni anno, quelli relativi al periodo 1˚febbraio 2011-31 gennaio 2012 saranno integralmente assoggettati alla nuova ritenuta del 20%, anche se in gran parte maturati nel corso del 2011.
Analogamente, seguendo questa impostazione, se il contratto prevede che gli interessi sono esigibili al 31 dicembre di ogni anno, quelli dovuti al 31 dicembre 2011, anche se non an- na la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffuse degli Ogm e, quindi, non compromettere la biodiversità dell’ambiente naturale in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale. Pertanto, in virtù dei principi comunitari, la Cassazione ha ritenuto che esistono i presupposti dell’illecito ipotizzato. E per questo ha respinto il ricorso di un agricoltore contro il provvedimento del tribunale monocratico di Pordenone, che disponeva il sequestro preventivo per aver coltivato, senza la prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati.
Positiva la reazione alla sentenza di Coldiretti che anzi mette l’accento sulla necessità di un risarcimento dei possibili danni ambientali provocati.