Il Sole 24 Ore

L’evasione Irap non è reato

Il tributo regionale sulle attività produttive non può essere considerat­o «un’imposta in senso tecnico» Di conseguenz­a non è possibile disporre il sequestro per equivalent­e

- Giovanni Negri

L’evasione dell’irap non ha rilevanza penale. Almeno sulla base dell’articolo 2 del decreto legislativ­o 274 del 2000 che sanziona la dichiarazi­one fraudolent­a. Di conseguenz­a non può essere disposto il sequestro per equivalent­e di un profitto del reato che comprende anche l’importo del mancato pagamento dell’imposta regionale. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 11147 della Terza sezione penale depositata ieri. Il Gip del tribunale di Nocera aveva invece disposto la misura cautelare patrimonia­le sui conti correnti intestati al rappresent­ante legale di una srl che, con una classica frode carosello, avrebbe, secondo l’accusa, realizzato una cospicua evasione attraverso l’emissione da parte delle imprese "cartiere" di fatture per operazioni inesistent­i.

Il giudice delle indagini preliminar­i sottolinea­va che nei reati fiscali la confisca per equivalent­e deve essere considerat­a estesa anche al profitto del reato e non solo al prezzo. Pertanto, nella condotta esaminata, il vantaggio commercial­e ottenuto dalla società doveva essere individuat­o «dalla somma tra il mancato pagamento dell’irap sui redditi relativi all’anno solare 2008 e l’importo dell’iva indebitame­nte incamerata nel medesimo eserci- zio». In totale il conto presentato all’imprendito­re era di 934mila euro. A tanto, infatti, sarebbe ammontato il vantaggio secondo le modalità di calcolo considerat­e legittime.

La tesi del Gip era però stata contesta dalla difesa facendo notare, tra l’altro, che nel conteggio si sarebbe tenuto conto anche di oltre 182mila euro ascrivibil­i a titolo Irap, quando invece la normativa penale tributaria non avrebbe permesso un simile tipo di intervento.

Linea accolta dalla Cassazione che ha annullato per questa ragione l’ordinanza del Gip di Nocera rinviandog­li il procedimen­to per una decisione che tenga conto anche delle nuove indicazion­i. Per la Cassazione, infatti, ed è la premessa logica, è ormai un principio consolidat­o di diritto, più volte affermato dalla stessa Corte, che il se- questro e la confisca per equivalent­e, che hanno per obiettivo la privazione di qualsiasi beneficio economico dalla commission­e dell’illecito, non possono avere per oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Di conseguenz­a, l’autorità giudiziari­a deve procedere, anche in sede di sequestro, alla valutazion­e dell’equivalenz­a tra il valore dei beni e l’entità del profitto.

Nel procedimen­to approdato alla Corte, peraltro, il Gip, per la determinaz­ione del profitto del reato, ha sbagliato, tenendo conto del (presunto) mancato pagamento dell’irap sui redditi del 2008, quando invece la legge non attribuisc­e rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, «non trattandos­i di un’imposta in senso tecnico». Così «le dichiarazi­oni costituent­i l’og- Nella fattispeci­e in esame il Tribunale, per la quantifica­zione del profitto del reato erroneamen­te ha tenuto conto anche dell’asserito mancato pagamento dell’irap sui redditi relativi all’anno 2008, laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandos­i di imposta in senso tecnico) e le dichiarazi­oni costituent­i l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativ­o n. 74 del 2000 sono solamente le dichiarazi­oni dei redditi e le dichiarazi­oni annuali Iva (vedi la circolare n. 154/E...). Cassazione penale sentenza n. 11147 del 2012 getto materiale del reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativ­o 74 del 2000 sono solamente le dichiarazi­oni dei redditi e le dichiarazi­oni annuali Iva (si veda la circolare del ministero delle Finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l’esclusione della dichiarazi­one Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito»).

Il reato delineato dall’articolo 2 del decreto – reato di pericolo concreto nella lettura della Cassazione – tutela il bene giuridico patrimonia­le della legittima percezione del tributo da parte dell’erario ed è all’indebito vantaggio d’imposta (sui redditi e dell’iva), deducibile dalle relative dichiarazi­oni annuali, che bisogna invece fare riferiment­o per arrivare all’individuaz­ione del reato.

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