Articolo 59. Opere portuali.
Il finanziamento delle grandi opere attraverso defiscalizzazione dell’extragettito Iva, riconducibile alle operazioni di importazione relative all’infrastruttura oggetto dell’intervento è stato esteso alle società di progetto per le opere portuali rientranti nell’ambito delle grandi infrastrutture. In tale fattispecie la compensazione dell’iva dovuta con il contributo pubblico previsto per legge può essere operata per un periodo non superiore a 15 anni attraverso l’utilizzo del 25% del suddetto extragettito, calcolato sia in relazione ai nuovi progetti che al potenziamento di infrastrutture già esistenti