Il Sole 24 Ore

L’ultima parola sullo scudo arriverà dalle Entrate

Cosa va segnalato

- Antonio Iorio

Il provvedime­nto sul nuovo archivio dei rapporti finanziari è stato firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate ed entro il 31 ottobre dovranno essere comunicate tutte le informazio­ni relative al 2011.

Da una prima lettura potrebbero non emergere deroghe per i conti scudati, con la conseguenz­a che anche tali conti dovrebbero essere oggetto di comunicazi­one, salvo differenti interpreta­zioni dell’agenzia delle Entrate.

I rapporti oggetto della comunicazi­one sono 25 oltre a uno residuale (denominato "altro rapporto"): conto corrente; conto deposito titoli e/o obbligazio­ni; conto deposito a risparmio libe- ro/vincolato; rapporto fiduciario (ex lege 1966/1939); gestione collettiva del risparmio; gestione patrimonia­le; certificat­i di deposito e buoni fruttiferi; portafogli­o; conto terzi individual­e /globale; dopo incasso; cessione indisponib­ile; cassette di sicurezza; depositi chiusi; contratti derivati; carte di credito /debito; garanzie; crediti; finanziame­nti; fondi pensione; patto compensati­vo; finanzia- mento in pool; partecipaz­ione; prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazi­one; acquisto e vendita di oro e metalli preziosi; operazione extraconto; altro rapporto.

Vista l’ampiezza dei rapporti finanziari oggetto di comunicazi­one resta incerto se siano compresi o esclusi i rapporti "scudati".

Per ciascuno dei rapporti gli intermedia­ri dovranno comunicare: 1 i dati identifica­tivi, compreso il codice, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibil­ità, inclusi procurator­i e delegati, e tutti i cointestat­ari del rapporto, nel caso di intestazio­ne a più soggetti; 1 i dati relativi ai saldi, distin- ti in saldo iniziale al 1˚ gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazi­one; 1 per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabiliz­zato antecedent­e la data di chiusura; 1 i dati relativi agli importi totali delle movimentaz­ioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiat­i su base annua.

Il provvedime­nto dedica ampie parti al rispetto della normativa della privacy: viene evidenziat­o che dati e notizie sono raccolti e ordinati al fine della valutazion­e della capacità contributi­va, nel «rispetto dei diritti e delle libertà fondamenta­li dei contribuen­ti». Precisazio­ne questa certamente da apprezzare, ma pressoché inutile in quanto se il provvedime­nto non rispettass­e le libertà fondamenta­li del contribuen­te, sarebbe del tutto illegittim­o e censurabil­e aldilà degli enunciati in esso contenuti.

In realtà, occorre prendere atto, così come già avvenuto negli scorsi anni con le informazio­ni già presenti nell’anagrafe dei conti, che, una volta acquisiti i dati, questi saranno utilizzati non soltanto dagli uffici fiscali ma dalle più svariate istituzion­i, con buona pace della tutela della privacy e degli scopi fiscali della norma.

Vi è da sperare che questa gran mole di informazio­ni sia trattata e filtrata al meglio prima di farla utilizzare dalle unità operative.

I rischi che, esaminando i soli saldi dell’anno – senza ad esempio incrociarl­i con investimen­ti e disinvesti­menti titoli, dichiarazi­oni di succession­e, fatturati eccetera – sorgano sospetti di evasione sono elevatissi­mi; salvo poi l’onere del contribuen­te di dover provare che si tratta di arricchime­nti del tutto leciti.

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