L’ultima parola sullo scudo arriverà dalle Entrate
Cosa va segnalato
Il provvedimento sul nuovo archivio dei rapporti finanziari è stato firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate ed entro il 31 ottobre dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative al 2011.
Da una prima lettura potrebbero non emergere deroghe per i conti scudati, con la conseguenza che anche tali conti dovrebbero essere oggetto di comunicazione, salvo differenti interpretazioni dell’agenzia delle Entrate.
I rapporti oggetto della comunicazione sono 25 oltre a uno residuale (denominato "altro rapporto"): conto corrente; conto deposito titoli e/o obbligazioni; conto deposito a risparmio libe- ro/vincolato; rapporto fiduciario (ex lege 1966/1939); gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; portafoglio; conto terzi individuale /globale; dopo incasso; cessione indisponibile; cassette di sicurezza; depositi chiusi; contratti derivati; carte di credito /debito; garanzie; crediti; finanziamenti; fondi pensione; patto compensativo; finanzia- mento in pool; partecipazione; prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; acquisto e vendita di oro e metalli preziosi; operazione extraconto; altro rapporto.
Vista l’ampiezza dei rapporti finanziari oggetto di comunicazione resta incerto se siano compresi o esclusi i rapporti "scudati".
Per ciascuno dei rapporti gli intermediari dovranno comunicare: 1 i dati identificativi, compreso il codice, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; 1 i dati relativi ai saldi, distin- ti in saldo iniziale al 1˚ gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione; 1 per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; 1 i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.
Il provvedimento dedica ampie parti al rispetto della normativa della privacy: viene evidenziato che dati e notizie sono raccolti e ordinati al fine della valutazione della capacità contributiva, nel «rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti». Precisazione questa certamente da apprezzare, ma pressoché inutile in quanto se il provvedimento non rispettasse le libertà fondamentali del contribuente, sarebbe del tutto illegittimo e censurabile aldilà degli enunciati in esso contenuti.
In realtà, occorre prendere atto, così come già avvenuto negli scorsi anni con le informazioni già presenti nell’anagrafe dei conti, che, una volta acquisiti i dati, questi saranno utilizzati non soltanto dagli uffici fiscali ma dalle più svariate istituzioni, con buona pace della tutela della privacy e degli scopi fiscali della norma.
Vi è da sperare che questa gran mole di informazioni sia trattata e filtrata al meglio prima di farla utilizzare dalle unità operative.
I rischi che, esaminando i soli saldi dell’anno – senza ad esempio incrociarli con investimenti e disinvestimenti titoli, dichiarazioni di successione, fatturati eccetera – sorgano sospetti di evasione sono elevatissimi; salvo poi l’onere del contribuente di dover provare che si tratta di arricchimenti del tutto leciti.