Il Sole 24 Ore

Informazio­ni da non usare per rettifiche «dirette»

- Di Benedetto Santacroce

Da ottobre il fisco disporrà, in prima battuta solo in riferiment­o al 2011, direttamen­te delle informazio­ni finanziari­e dei rapporti e dei conti detenuti dai contribuen­ti, con possibilit­à di realizzare liste per selezionar­e i contribuen­ti da sottoporre a controllo. Questa disponibil­ità dei dati che ora diviene operativa ha sollevato molte polemiche.

Adire il vero quello che preoccupa non è il fatto che il fisco disponga di informazio­ni di dettaglio dei nostri rapporti finanziari, ma è l’utilizzo che può farne se da queste informazio­ni vuole desumere un’evasione fiscale che, nella maggior parte dei casi, non c’è. Questa preoccupaz­ione, che è stata più volte esclusa dall’Agenzia, trova una risposta nei provvedime­nti normativi e regolament­ari che informano la comunicazi­one e ogni interpreta­zione diversa non può essere assolutame­nte condivisa. In altre parole, deve essere chiaro che il fisco con le informazio­ni acquisite può solo individuar­e delle anomalie finanziari­e che, integrate con dati fiscali e con ulteriori informazio­ni locali, potrebbero in ultima analisi attivare un accertamen­to che poi si sviluppere­bbe secondo i canoni normali di una qualsiasi verifica fiscale.

Al contrario i dati e le informazio­ni acquisite non possono essere di per sé utilizzate né per operare dirette rettifiche né per alimentare i controlli standardiz­zati quali il nuovo accertamen­to da redditomet­ro. Questa esclusione deriva dal limite giuridicam­ente imposto dal legislator­e che deroga (senza ulteriori riserve) alla riservatez­za dei dati solo per creare le liste selettive.

L’archivio nanziari prende formalment­e corpo. Il direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha firmato ieri il provvedime­nto che fissa le modalità e i termini per l’invio da parte degli operatori finanziari dei dati sui saldi dei rapporti e quelli aggregati delle movimentaz­ioni (con il totale del dare e avere). Trovano sostanzial­e conferma le anticipazi­oni dei giorni scorsi.

Ad esempio, in materia di carte di credito sarà rilevante quanto speso e non il plafond. In materia di conti scudati, invece, non ci sono chiariment­i (bisognerà attendere la circolare esplicativ­a). Gli operatori hanno chiesto che sul punto prevalga una linea di rispetto dell’affidament­o di chi ha aderito alla sanatoria, e dunque che si preveda la segnalazio­ne dei dati che certifican­o l’esistenza dei conti e non anche la loro consistenz­a patrimonia­le.

Quanto alle scadenza, il primo appuntamen­to per la superanagr­afe dei conti scatterà il 31 ottobre 2013: entro questa data dovranno essere trasmessi i dati relativi al 2011. Per quelli relativi al 2012, invece, ci sarà tempo fino al 31 marzo 2014. A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazi­one an-

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