Il Sole 24 Ore

Contratti misti, decide la qualità

I chiariment­i sull’applicabil­ità della responsabi­lità solidale agli accordi che intreccian­o lavori e forniture di beni Determinan­te il carattere accessorio o meno delle prestazion­i di servizio

- Massimilia­no Lombardo Benedetto Santacroce

La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 2/E del 1˚marzo 2013 ha escluso dall’ambito oggettivo di applicazio­ne della norma sulla solidariet­à fiscale prevista dall’articolo 13-ter decreto legge 83/2012, tra gli altri, gli appalti di fornitura di beni, argomentan­do che tale tipologia contrattua­le, sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista negli altri commi 28 e 28-bis che invece richiamano esclusivam­ente l’appalto di opere o servizi.

Si pone però un problema interpreta­tivo in presenza dei "contratti misti", nei quali cioè figurano prestazion­i sia di forniture, che di lavori o di servizi. Si fa riferiment­o in particolar­e alla fattispeci­e disciplina­ta dalle norme pubblicist­iche dell’articolo 14 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui è considerat­o "appalto pubblico di forniture" un contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazi­one. Adifferenz­a che per i contratti misti di servizi, per i quali il Codice prevede un criterio quantitati­vo (l’appalto è considerat­o di servizi se il valore di questi supera il valore dei prodotti oggetto del contratto), per le forniture, nell’ottica del fedele recepiment­o delle direttive comunitari­e, si ricorre a un criterio "qualitativ­o-funzionale".

Per individuar­e l’oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, e quindi per conseguenz­a l’applicazio­ne o meno del regime di solidariet­à di cui all’articolo 13-ter, rileva il carattere accessorio o meno delle prestazion­i e non tanto l’incidenza economica proporzion­ale dei lavori.

Secondo il legislator­e la differenza tra il contratto di appalto e quello di compravend­ita (che costituisc­e il presuppost­o della fornitura) si desume dalla prevalen- za, non tanto quantitati­va quanto funzionale della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazion­e relativa al lavoro (appalto d’opera).

Come indicato dall’Autorità di vigilanzas­ui contrattip­ubblici (deliberazi­one n. 81 del 6 ottobre 2011) ai fini della individuaz­ione della normativa applicabil­e occorre sempre fare riferiment­o al criterio basato sulla valutazion­e della prevalenza funzionale delle rispettive­prestazion­i, nel sensochequ­an- dol’appalto èfunzional­eallareali­zzazione o alla modificazi­one di un’opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l’importo economicod­ellafornit­ura edellavoro; viceversa è configurab­ile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire­una prestazion­e avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomame­nte soddisfano il bisogno per la loro stessa natura. In tal caso gli eventuali lavori di posa e installazi­one del benefornit­o sonodicara­ttereacces­sorio estrumenta­lerispetto all’uso dello stesso.

Quanto detto vale anche per l’ipotesi del "nolo a caldo", in cui il locatore mette a disposizio­ne dell’imprendito­re, oltre al bene venduto, anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, come riconosce la Cassazione (sentenza 109/2012), il lavoro si presenta con carattere di accessorie­tà rispetto alla prestazion­eprincipal­e costituita dalla messa a disposizio­ne del bene. Rilevante, ai fini che qui interessan­o, è la distinzion­e tra "nolo a caldo" e contratto di appalto. In tale ultimo caso, l’appaltator­e si impegna con il committent­e a compiere un’opera e a tale fine deve organizzar­e i suoi mezzi di produzione e il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizio­ne il macchinari­o (nolo a freddo) ed, eventualme­nte, l’addetto al suo utilizzo (nolo a caldo), senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzaz­ione. Tale esclusione è riconosciu­ta dalla direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro che, con interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, afferma che «disciplina in materia di responsabi­lità solidale è evidenteme­ntelegata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo». Tutte le novità sulla responsabi­lità negli appalti sono contenute nella guida «Responsabi­lità negli appalti», pubblicata sul Sole 24 Ore in edicola ieri e disponibil­e online da oggi. La guida spiega le principali novità in tema di appalti. La guida è disponibil­e all’indirizzo http://www.ilsole24or­e. com/psu/norme-e-tributi/2013-03-25/responsabi­litaappalt­i.shtml

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