Doppio quadro per il regime super-semplificato
Come dichiarare i redditi
Nella modulistica di Unico persone fisiche 2013 non è previsto alcun quadro specifico per gli ex minimi che applicano il regime contabile super semplificato. Di conseguenza, questi contribuenti, per dichiarare gli incassi e le spese del 2012, dovranno compilare il quadro RE, se professionisti, o il quadro RG, previsto per le imprese in regime di contabilità semplificata. Per ex minimo si intende, in particolare, la persona fisica che, a partire dal 2008 o in anni successivi, era in regime dei minimi, in quanto già in attività nel 2007 o in anni precedenti. Per questi contribuenti è escluso che dal 2012 potessero applicare il regime dei superminimi con il forfait del 5%, che è invece applicabile per 5 anni, con possibile prolungamento per i giovani fino al 35˚anno di età.
Dal 2012 gli ex minimi possono però applicare il regime contabile agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto legge 98/2011 che prevede semplificazioni contabili. Le persone fisiche che, uscite dal regime dei minimi, applicano il regime contabile del decreto legge 98/2011, beneficiano di un regime contabile super semplificato, che esonera dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto Iva e dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’Irap. La determinazione del reddito avviene in modo analitico, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i professionisti, e il reddito è soggetto alle normali aliquote Irpef e alle eventuali addizionali regionali e comunali all’Irpef. I vecchi minimi sono anche soggetti al controllo induttivo mediante gli studi di settore o i parametri. Al regime super semplificato possono anche accedere i contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere "minimi", in anni precedenti, hanno optato per il regime di contabilità semplificata o di contabilità ordinaria, o per il regime delle nuove iniziative produttive, con il forfait del 10%. È anche prevista la cessazione del regime super semplificato per i vecchi "minimi" a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge. Può essere il caso, ad esempio, della persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012 che, di conseguenza, farà cessare le semplificazioni previste per i "vecchi minimi". I vecchi minimi possono anche optare per il regime contabile ordinario. Questo significa che i vecchi minimi che non intendono fruire del regime contabile agevolato possono optare per il regime di contabilità semplificata o per il regime superiore di contabilità ordinaria (articolo 14, Dpr 600/1973). L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.