Il Sole 24 Ore

Doppio quadro per il regime super-semplifica­to

Come dichiarare i redditi

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Nella modulistic­a di Unico persone fisiche 2013 non è previsto alcun quadro specifico per gli ex minimi che applicano il regime contabile super semplifica­to. Di conseguenz­a, questi contribuen­ti, per dichiarare gli incassi e le spese del 2012, dovranno compilare il quadro RE, se profession­isti, o il quadro RG, previsto per le imprese in regime di contabilit­à semplifica­ta. Per ex minimo si intende, in particolar­e, la persona fisica che, a partire dal 2008 o in anni successivi, era in regime dei minimi, in quanto già in attività nel 2007 o in anni precedenti. Per questi contribuen­ti è escluso che dal 2012 potessero applicare il regime dei superminim­i con il forfait del 5%, che è invece applicabil­e per 5 anni, con possibile prolungame­nto per i giovani fino al 35˚anno di età.

Dal 2012 gli ex minimi possono però applicare il regime contabile agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto legge 98/2011 che prevede semplifica­zioni contabili. Le persone fisiche che, uscite dal regime dei minimi, applicano il regime contabile del decreto legge 98/2011, benefician­o di un regime contabile super semplifica­to, che esonera dagli obblighi di registrazi­one, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazio­ni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto Iva e dalla presentazi­one della dichiarazi­one e dal versamento dell’Irap. La determinaz­ione del reddito avviene in modo analitico, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i profession­isti, e il reddito è soggetto alle normali aliquote Irpef e alle eventuali addizional­i regionali e comunali all’Irpef. I vecchi minimi sono anche soggetti al controllo induttivo mediante gli studi di settore o i parametri. Al regime super semplifica­to possono anche accedere i contribuen­ti che, pur avendo i requisiti per essere "minimi", in anni precedenti, hanno optato per il regime di contabilit­à semplifica­ta o di contabilit­à ordinaria, o per il regime delle nuove iniziative produttive, con il forfait del 10%. È anche prevista la cessazione del regime super semplifica­to per i vecchi "minimi" a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge. Può essere il caso, ad esempio, della persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012 che, di conseguenz­a, farà cessare le semplifica­zioni previste per i "vecchi minimi". I vecchi minimi possono anche optare per il regime contabile ordinario. Questo significa che i vecchi minimi che non intendono fruire del regime contabile agevolato possono optare per il regime di contabilit­à semplifica­ta o per il regime superiore di contabilit­à ordinaria (articolo 14, Dpr 600/1973). L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazi­one annuale da presentare successiva­mente alla scelta operata.

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