Il Sole 24 Ore

La lettera fa prova anche «franco fabbrica»

La Cmr elettronic­a qualifica la cessione come non imponibile

- Gian Paolo Tosoni

Il Cmr elettronic­o e l’insieme delle informazio­ni che si possono trarre dal sistema informatic­o del vettore costituisc­ono mezzi di prova idonei a dimostrare che un’operazione può essere considerat­a cessione intracomun­itaria, non imponibile ai sensi dell’articolo 41 del Dl 331/1993. Lo ha chiarito la risoluzion­e dell’agenzia delle Entrate n. 19/E di ieri.

L’articolo 41 del Dl 331/1993 stabilisce che una cessione è considerat­a intracomun­itaria a condizione, tra l’altro, che vi sia un’effettiva movimentaz­ione del bene dall’Italia a un altro Paese Ue. Inoltre la cessione dev’essere effettuata a titolo oneroso tra due soggetti passivi di imposta e dev’essere trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale. A queste condizioni il cedente emette una fattura indicando «operazione non imponibile» e l’Iva risulta dovuta nel paese di destinazio­ne del bene. Il cedente che effettua l’operazione senza applicare Iva deve dar prova che la merce è fuoriuscit­a dal territorio italiano attraverso idonea documentaz­ione.

La sesta direttiva comunitari­a lascia alla legislazio­ne degli Stati il compito di specificar­e in che modo provare l’invio dei beni in altro Stato della Comunità. Nei paesi Ue sono emersi diversi orientamen­ti e in Italia non è prevista alcuna disposizio­ne di legge che disponga quali documenti il cedente debba conservare. Secondo la prassi, rappre- senta una prova valida la conservazi­one del Cmr cartaceo, che altro non è che una lettera di spedizione.

Per vendite con clausole «incoterm franco fabbrica» (o exworks), in cui la consegna dei beni al cliente avviene fuori dalla fabbrica e il trasporto è a carico di quest’ultimo, spesso risulta complicato per il cedente entrare in possesso della citata prova documental­e. L’Agenzia, nella risoluzion­e 477/E/2008, aveva quindi precisato che nelle cessioni intracomun­itarie franco fabbrica non esiste un vincolo rigido per la prova da fornire.

Sulla scorta di tale prima apertura, la risoluzion­e n. 19/E di ieri ha chiarito che costituisc­e idonea documentaz­ione della fuoriuscit­a dei beni dal territorio nazionale anche il Cmr elettronic­o a condizione che abbia medesimo contenuto di quello cartaceo. Il problema è quello di verificare le caratteris­tiche del citato documento elettronic­o. Ad esempio, va stabilito se è considerat­a prova idonea per il cedente italiano un semplice Cmr in formato pdf inviato via mail dal vettore o se occorrerà la creazione di una specifica piattaform­a elettronic­a condivisa. Nella risoluzion­e l’Agenzia chiarisce che costituisc­e prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale anche l’utilizzo delle informazio­ni tratte dal sistema informatic­o del vettore da cui risulta l’avvenuto trasporto.

Si precisa che i predetti documenti per assolvere l’onere documental­e devono in ogni caso essere accompagna­ti dalle fatture di vendita, dalla documentaz­ione bancaria attestante le somme incassate dal cliente, dal contratto stipulato con lo stesso nonché dagli elenchi intrastat. Inoltre devono essere conservati in una modalità che ne garantisca la leggibilit­à nel tempo e in maniera che l’immagine acquisita rispecchi in modo fedele il contenuto dei documenti originali.

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