La lettera fa prova anche «franco fabbrica»
La Cmr elettronica qualifica la cessione come non imponibile
Il Cmr elettronico e l’insieme delle informazioni che si possono trarre dal sistema informatico del vettore costituiscono mezzi di prova idonei a dimostrare che un’operazione può essere considerata cessione intracomunitaria, non imponibile ai sensi dell’articolo 41 del Dl 331/1993. Lo ha chiarito la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 19/E di ieri.
L’articolo 41 del Dl 331/1993 stabilisce che una cessione è considerata intracomunitaria a condizione, tra l’altro, che vi sia un’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Paese Ue. Inoltre la cessione dev’essere effettuata a titolo oneroso tra due soggetti passivi di imposta e dev’essere trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale. A queste condizioni il cedente emette una fattura indicando «operazione non imponibile» e l’Iva risulta dovuta nel paese di destinazione del bene. Il cedente che effettua l’operazione senza applicare Iva deve dar prova che la merce è fuoriuscita dal territorio italiano attraverso idonea documentazione.
La sesta direttiva comunitaria lascia alla legislazione degli Stati il compito di specificare in che modo provare l’invio dei beni in altro Stato della Comunità. Nei paesi Ue sono emersi diversi orientamenti e in Italia non è prevista alcuna disposizione di legge che disponga quali documenti il cedente debba conservare. Secondo la prassi, rappre- senta una prova valida la conservazione del Cmr cartaceo, che altro non è che una lettera di spedizione.
Per vendite con clausole «incoterm franco fabbrica» (o exworks), in cui la consegna dei beni al cliente avviene fuori dalla fabbrica e il trasporto è a carico di quest’ultimo, spesso risulta complicato per il cedente entrare in possesso della citata prova documentale. L’Agenzia, nella risoluzione 477/E/2008, aveva quindi precisato che nelle cessioni intracomunitarie franco fabbrica non esiste un vincolo rigido per la prova da fornire.
Sulla scorta di tale prima apertura, la risoluzione n. 19/E di ieri ha chiarito che costituisce idonea documentazione della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale anche il Cmr elettronico a condizione che abbia medesimo contenuto di quello cartaceo. Il problema è quello di verificare le caratteristiche del citato documento elettronico. Ad esempio, va stabilito se è considerata prova idonea per il cedente italiano un semplice Cmr in formato pdf inviato via mail dal vettore o se occorrerà la creazione di una specifica piattaforma elettronica condivisa. Nella risoluzione l’Agenzia chiarisce che costituisce prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore da cui risulta l’avvenuto trasporto.
Si precisa che i predetti documenti per assolvere l’onere documentale devono in ogni caso essere accompagnati dalle fatture di vendita, dalla documentazione bancaria attestante le somme incassate dal cliente, dal contratto stipulato con lo stesso nonché dagli elenchi intrastat. Inoltre devono essere conservati in una modalità che ne garantisca la leggibilità nel tempo e in maniera che l’immagine acquisita rispecchi in modo fedele il contenuto dei documenti originali.