Il Sole 24 Ore

Il finanziame­nto rimane senza rischio sanzioni

Informazio­ni da non spedire

- Dario Deotto

Uno tra i tanti aspetti problemati­ci della comunicazi­one dei beni utilizzati dai soci è quello dei finanziame­nti soci, con i conseguent­i risvolti sul piano sanzionato­rio.

I finanziame­nti soci ei conferimen­ti hanno senz’altro rilevanza ai fini del redditomet­ro - istituto legato a doppio filo con la comunicazi­one dei beni - ma non vi è alcuna norma che ne preveda l’obbligo di comunicazi­one. Ne esiste, in verità, una (il comma 36-septiesdec­ies dell’articolo 2 del Dl 138/2011), ma questa dice solo che per i controlli e la ricostruzi­one sin- tetica del reddito si tiene conto di finanziame­nti e conferimen­ti. Cosa che si è sempre verificata per l’accertamen­to sintetico.

La norma sulla comunicazi­one dei beni utilizzati dai soci (comma 36- sexiesdeci­es dell’articolo 2 del Dl 138/2011) fissa una disciplina sanzionato­ria. Viene prevista, in caso di omessa o irregolare comunicazi­one dei dati, l’applicazio­ne della penalità del 30%, calcolata sull’importo che costituisc­e reddito diverso per il socio o per il familiare in seguito all’utilizzo dei beni dell’impresa. È evidente che questa penalità non può riguardare il caso in cui i finanziame­nti soci non vengono comunicati.

La norma prevede poi l’applicazio­ne della sanzione da 258 a 2.065 euro, stabilita dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 471/1997, se la società che concede in godimento i beni ai soci non deduce i componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Anche in questo caso è l’ipotetica esigenza di comunicare i finanziame­nti soci e le forme di capitalizz­azione (richiesta dal provvedime­nto delle Entrate, ma non dalla norma) non ricade in questa penalità.

Va notato che la sanzione da 258 a 2065 euro riguarda l’omissione di ogni comunicazi­one prevista dall’ordinament­o tributario o l’invio con dati incompleti o non veritieri. Si tratta di una sanzione residuale per ogni comunicazi­one errata o non inviata, diversa da quella prevista da altre norme.

Conseguent­emente, se questa sanzione "residuale" trova applicazio­ne quando la società non deduce i componenti negativi dei beni dati ai soci e/o questi ultimi dichiarano il reddito diverso, questo vuol dire che quando vi sono irregolari­tà e non si verificano tali presuppost­i non c’è sanzione. In altri termini, la mancata indicazion­e dei finanziame­nti soci non risulta sanzionata, proprio perché la norma che ha istituito la comunicazi­one non prevede questa indicazion­e.

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