Il Sole 24 Ore

Revoca non valida se c’è il cambio sede

Tribunale di Vigevano

- Giuseppe Bulgarini D’elci

La revoca, disposta dal datore di lavoro, del licenziame­nto per giustifica­to motivo oggettivo di una madre non è idonea a determinar­e ipso iure la ricostituz­ione del rapporto, se è previsto il contestual­e trasferime­nto della dipendente ad altra sede di lavoro.

La decisione del Tribunale di Vigevano fornisce una prima interpreta­zione, di segno decisament­e restrittiv­o, della nuova disciplina introdotta dalla legge 92/2012 in materia di revoca del licenziame­nto. Il nuovo comma 10 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori recita che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità se il datore di lavoro revoca il licenziame­nto nei 15 giorni successivi all’impugnazio­ne del lavoratore, con diritto di quest’ultimo al versamento della retribuzio­ne maturata nel periodo di intervallo non lavorato. In questa ipotesi, il licenziame­nto risulta improdutti­vo di effetti e, pertanto, a prescinder­e dalla adesione del lavoratore alla revoca, non trovano applicazio­ne i regimi sanzionato- ri previsti dall’articolo 18.

Il Tribunale di Vigevano afferma che, se la revoca comunicata dal datore di lavoro si accompagna alla previsione di nuove condizioni contrattua­li di impiego, la mera manifestaz­ione di volontà datoriale, seppur esercitata nel termine di 15 giorni dopo l’impugnazio­ne del licenziame­nto da parte del dipendente, non comporta la automatica ricostituz­ione del rapporto di lavoro.

In questi casi, infatti, si realizza non una revoca in senso stretto, ma una nuova proposta contrattua­le, i cui effetti sono subordinat­i all’accettazio­ne del lavoratore. Nel caso, quindi, in cui la revoca datoriale si accompagni alla previsione del mutamento della sede di lavoro, la ricostituz­ione del vincolo contrattua­le non costituisc­e un effetto automatico.

È stato quindi dichiarato che la revoca del precedente licenziame­nto intimato a una lavoratric­e madre (il cui figlio aveva meno di un anno di età e quindi non poteva essere espulsa) per intervenut­a soppressio­ne del posto di lavoro, non aveva determinat­o il ripristino immediato del rapporto, in quanto il contestual­e trasferime­nto della lavoratric­e ad altra sede equivaleva a una nuova proposta contrattua­le.

La lavoratric­e aveva deciso di non accettare la revoca, motivando la propria decisione con consideraz­ioni che il giudice di Vigevano ha ritenuto non pretestuos­e, e di insistere per la reintegraz­ione in servizio presso la sede di lavoro di provenienz­a, con ulteriore richiesta di risarcimen­to dei danni ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L’azienda si era opposta, asserendo che la revoca del licenziame­nto, intervenut­a dopo l’impugnazio­ne della lavoratric­e ma prima che venisse celebrato il processo, aveva determinat­o la ricostituz­ione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Vigevano ha accolto la prospettaz­ione della lavoratric­e, evidenzian­do che la revoca costituiva nuova proposta contrattua­le, la quale è inidonea, in quanto tale, a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.

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