Revoca non valida se c’è il cambio sede
Tribunale di Vigevano
La revoca, disposta dal datore di lavoro, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una madre non è idonea a determinare ipso iure la ricostituzione del rapporto, se è previsto il contestuale trasferimento della dipendente ad altra sede di lavoro.
La decisione del Tribunale di Vigevano fornisce una prima interpretazione, di segno decisamente restrittivo, della nuova disciplina introdotta dalla legge 92/2012 in materia di revoca del licenziamento. Il nuovo comma 10 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori recita che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità se il datore di lavoro revoca il licenziamento nei 15 giorni successivi all’impugnazione del lavoratore, con diritto di quest’ultimo al versamento della retribuzione maturata nel periodo di intervallo non lavorato. In questa ipotesi, il licenziamento risulta improduttivo di effetti e, pertanto, a prescindere dalla adesione del lavoratore alla revoca, non trovano applicazione i regimi sanzionato- ri previsti dall’articolo 18.
Il Tribunale di Vigevano afferma che, se la revoca comunicata dal datore di lavoro si accompagna alla previsione di nuove condizioni contrattuali di impiego, la mera manifestazione di volontà datoriale, seppur esercitata nel termine di 15 giorni dopo l’impugnazione del licenziamento da parte del dipendente, non comporta la automatica ricostituzione del rapporto di lavoro.
In questi casi, infatti, si realizza non una revoca in senso stretto, ma una nuova proposta contrattuale, i cui effetti sono subordinati all’accettazione del lavoratore. Nel caso, quindi, in cui la revoca datoriale si accompagni alla previsione del mutamento della sede di lavoro, la ricostituzione del vincolo contrattuale non costituisce un effetto automatico.
È stato quindi dichiarato che la revoca del precedente licenziamento intimato a una lavoratrice madre (il cui figlio aveva meno di un anno di età e quindi non poteva essere espulsa) per intervenuta soppressione del posto di lavoro, non aveva determinato il ripristino immediato del rapporto, in quanto il contestuale trasferimento della lavoratrice ad altra sede equivaleva a una nuova proposta contrattuale.
La lavoratrice aveva deciso di non accettare la revoca, motivando la propria decisione con considerazioni che il giudice di Vigevano ha ritenuto non pretestuose, e di insistere per la reintegrazione in servizio presso la sede di lavoro di provenienza, con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L’azienda si era opposta, asserendo che la revoca del licenziamento, intervenuta dopo l’impugnazione della lavoratrice ma prima che venisse celebrato il processo, aveva determinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Vigevano ha accolto la prospettazione della lavoratrice, evidenziando che la revoca costituiva nuova proposta contrattuale, la quale è inidonea, in quanto tale, a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.