Indennità risarcitoria senza tetto massimo
Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma si esprime in maniera diversa dalla Corte di cassazione sul tema dell’indennità risarcitoria spettante ai lavoratori somministrati nei casi in cui il relativo rapporto di lavoro venga convertito a tempo indeterminato, stabilendo che per essi non si applica un tetto massimo. Si tratta di una decisione rilevante, anche se ancora isolata.
La legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro) ha sancito il principio per cui, in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il lavoratore ha diritto al pagamento di un’indennità onnicomprensiva di importo variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; tale indennità deve essere calcolata applicando i criteri indicati dall’articolo 8 della legge 604/1966 per i licenziamenti nelle imprese che non superano i 15 dipendenti. La norma del collegato lavoro (articolo 32) non chiarisce se tale tetto si applica solo ai contratti a termine stipulati direttamente tra le parti, o se, invece, vale anche per i rapporti di lavoro intrattenuti nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Sul tema, i Tribunali del lavoro hanno espresso posizioni diverse, anche se è sembrata prevalere la tesi dell’inapplicabilità alla somministrazione del tetto massimo; questa tesi viene confermata da due recenti sentenze del Tribunale di Roma (15 gennaio 2013, est. Sordi, e 6 febbraio 2013, est. Cerroni) con le quali è stato considerato inapplicabile il tetto delle 12 mensilità, facendo leva sulla differenza di struttura tra la somministrazione di lavoro e il contratto a tempo determinato.
Secondo le due sentenze, la norma del collegato lavoro che fissa il tetto massimo fa riferi- mento solo ai rapporti a termine che si convertono tra le parti originarie del contratto, e non ai rapporti, come quello che coinvolgono il lavoratore somministrato, che, una volta convertiti, si instaurano con un soggetto (l’utilizzatore) diverso dal datore di lavoro originario (l’agenzia per il lavoro).
Queste pronunce si discostano in maniera consapevole (quella del 6 febbraio lo dice espressamente) dall’interpretazione fornita dalla Cassazione con la sentenza 1148 del 17 gennaio 2013. Con tale sentenza, la Corte (dando una lettura fedele al testo normativo) ha sostenuto che il tetto massimo del collegato lavoro si applica anche ai casi di conversione del rapporto di lavoro somministrato, in quanto la legge usa una nozione ampia per indicare i rapporti soggetti alla regola; tale nozione include tutti i casi in cui il rapporto di lavoro si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato, anche se dopo la conversione cambia il soggetto datoriale.
Va ricordato che la norma in questione è stata ritenuta lecita dalla Corte costituzionale, la quale con la sentenza 303/2011 ha precisato che oltre all’indennità onnicomprensiva al lavoratore non è dovuto un ulteriore risarcimento (concetto chiarito, in seguito, anche dalla legge Fornero).