Il Sole 24 Ore

Rito sommario per il condominio

La riforma di dicembre indica una nuova procedura ma è meglio sfruttare quella più rapida già esistente

- Ettore Ditta

Con la riforma del condominio cambia le regole d’impugnazio­ne ma occorre un ripensamen­to nel segno della smplificaz­ione.

Il nuovo articolo 1137 del Codice civile, modificato dalla legge 220/2012 che entrerà in vigore il 18 giugno, prevede che contro le deliberazi­oni contrarie alla legge o al regolament­o di condominio ogni condomino assente, dissenzien­te o astenuto può adire l’autorità giudiziari­a chiedendon­e l’annullamen­to nel termine perentorio di trenta giorni.

Esiste un’oggettiva incertezza relativa al procedimen­to a cui la norma fa riferiment­o, ma la legge di riforma trascura anche di incentivar­e una importante opzione già offerta, ma finora poco sfruttata, dal rito sommario di cognizione introdotto dalla legge 69/2009 e disciplina­to dall’articolo 702 bis e seguenti del Codice di procedura civile che consente di perveni- re ad una decisione in tempi rapidi mediante un procedimen­to semplifica­to al massimo; il rito sommario è ammesso non per tutti i giudizi ma solo per quelli che possono essere definiti in modo idoneo con una istruzione appunto sommaria. In concreto, le questioni più lineari e per le quali gli strumenti di prova (documenti e testimoni) sono già nella disponibil­ità delle parti, possono essere definite col rito sommario invece che con quello ordinario, che è caratteriz­zato da una istruttori­a più complessa.

Con la sentenza n. 8491/2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso che le impugnazio­ni delle delibere dell’assemblea condominia­le, in applicazio­ne della regola generale dettata dall’articolo 163 del Codice di procedura civile, devono essere proposte mediante citazione, perché l’articolo 1137 non prescrive la disciplina della forma delle impu- gnazioni ma possono ritenersi valide anche le impugnazio­ni proposte mediante ricorso, qualora l’atto risulti depositato in cancelleri­a entro il termine di trenta giorni.

Di conseguenz­a, anche nel regime attuale è legittimo il ricorso al rito sommario di cognizione nei casi in cui la questione sia specifica fin dall’inizio e la decisione possa avere luogo sulla base di elementi probatori che le parti sono in grado di presentare in maniera esaustiva già nella fase introdutti­va del processo, a parte una eventuale consulenza tecnica d’ufficio; e in effetti la maggior parte delle impugnazio­ni di delibera condominia­le proposte ai sensi dell’articolo 1137 ha per oggetto questioni che sono già ben definite sia per quanto riguarda l’argomento deliberato, sia per quanto riguarda il motivo di impugnazio­ne.

Lo stesso vale, per esempio, anche nei giudizi relativi alla predi- sposizione di tabelle millesimal­i non ancora esistenti, alla rettifica di quelle errate o alla revisione di quelle esistenti in conseguenz­a di modifiche apportate da qualche condomino (sempre che non vi sia in proposito una delibera assemblear­e, nel qual caso vale quanto si è detto per l’impugnazio­ne).

La possibilit­à che il rito sommario di cognizione comporti, se necessario, l’esame di persone informate sui fatti o il ricorso ad una consulenza tecnica è analoga a quanto spesso avviene anche nei procedimen­ti di urgenza o nelle azioni per danno temuto. Il rito sommario in condominio finora non ha trovato grande diffusione ma sarebbe invece opportuno che diventasse il rito principale, se non esclusivo (almeno per le cause di valore economico più contenuto), in modo da semplifica­re e velocizzar­e il contenzios­o.

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