Rito sommario per il condominio
La riforma di dicembre indica una nuova procedura ma è meglio sfruttare quella più rapida già esistente
Con la riforma del condominio cambia le regole d’impugnazione ma occorre un ripensamento nel segno della smplificazione.
Il nuovo articolo 1137 del Codice civile, modificato dalla legge 220/2012 che entrerà in vigore il 18 giugno, prevede che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.
Esiste un’oggettiva incertezza relativa al procedimento a cui la norma fa riferimento, ma la legge di riforma trascura anche di incentivare una importante opzione già offerta, ma finora poco sfruttata, dal rito sommario di cognizione introdotto dalla legge 69/2009 e disciplinato dall’articolo 702 bis e seguenti del Codice di procedura civile che consente di perveni- re ad una decisione in tempi rapidi mediante un procedimento semplificato al massimo; il rito sommario è ammesso non per tutti i giudizi ma solo per quelli che possono essere definiti in modo idoneo con una istruzione appunto sommaria. In concreto, le questioni più lineari e per le quali gli strumenti di prova (documenti e testimoni) sono già nella disponibilità delle parti, possono essere definite col rito sommario invece che con quello ordinario, che è caratterizzato da una istruttoria più complessa.
Con la sentenza n. 8491/2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso che le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall’articolo 163 del Codice di procedura civile, devono essere proposte mediante citazione, perché l’articolo 1137 non prescrive la disciplina della forma delle impu- gnazioni ma possono ritenersi valide anche le impugnazioni proposte mediante ricorso, qualora l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine di trenta giorni.
Di conseguenza, anche nel regime attuale è legittimo il ricorso al rito sommario di cognizione nei casi in cui la questione sia specifica fin dall’inizio e la decisione possa avere luogo sulla base di elementi probatori che le parti sono in grado di presentare in maniera esaustiva già nella fase introduttiva del processo, a parte una eventuale consulenza tecnica d’ufficio; e in effetti la maggior parte delle impugnazioni di delibera condominiale proposte ai sensi dell’articolo 1137 ha per oggetto questioni che sono già ben definite sia per quanto riguarda l’argomento deliberato, sia per quanto riguarda il motivo di impugnazione.
Lo stesso vale, per esempio, anche nei giudizi relativi alla predi- sposizione di tabelle millesimali non ancora esistenti, alla rettifica di quelle errate o alla revisione di quelle esistenti in conseguenza di modifiche apportate da qualche condomino (sempre che non vi sia in proposito una delibera assembleare, nel qual caso vale quanto si è detto per l’impugnazione).
La possibilità che il rito sommario di cognizione comporti, se necessario, l’esame di persone informate sui fatti o il ricorso ad una consulenza tecnica è analoga a quanto spesso avviene anche nei procedimenti di urgenza o nelle azioni per danno temuto. Il rito sommario in condominio finora non ha trovato grande diffusione ma sarebbe invece opportuno che diventasse il rito principale, se non esclusivo (almeno per le cause di valore economico più contenuto), in modo da semplificare e velocizzare il contenzioso.