Prove ad hoc per societaria e documentale
La prova utilizzata per dimostrare la bancarotta societaria non può coincidere con quella della bancarotta documentale: i due illeciti infatti sono diversi e diverso «è l’oggetto della relativa prova». La Quinta penale della Cassazione (14042/13) ha annullato un capo della sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva condannato gli amministratori di una galassia di società, accusati tra l’altro di aver inserito nella capogruppo poste di bilancio relative a cespiti fittizi, comportamento sanzionato sia a titolo di bancarotta societaria sia a quello di bancarotta documentale.
Se è vero che la fattispecie dell’articolo 216 della legge fallimentare «ingloba in sè ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto preordinata a tutelare l’agevole svolgimento delle operazioni di curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari», tuttavia sarebbe spettato ai giudici di merito «chiarire in che termini le annotazioni contabili» (che rappresentavano crediti mai acquisiti) influivano sulla "ricostruibilità" del crac. La mancata dolosa svalutazione del credito nel bilancio«falsa la comunicazione cui questo è destinato» (bancarotta societaria) ma per provare la bancarotta documentale bisogna dimostrare la «relativa impossibilità di ricostruire il profilo patrimoniale dell’impresa fallita».