Il Sole 24 Ore

Prove ad hoc per societaria e documental­e

- A. Gal.

La prova utilizzata per dimostrare la bancarotta societaria non può coincidere con quella della bancarotta documental­e: i due illeciti infatti sono diversi e diverso «è l’oggetto della relativa prova». La Quinta penale della Cassazione (14042/13) ha annullato un capo della sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva condannato gli amministra­tori di una galassia di società, accusati tra l’altro di aver inserito nella capogruppo poste di bilancio relative a cespiti fittizi, comportame­nto sanzionato sia a titolo di bancarotta societaria sia a quello di bancarotta documental­e.

Se è vero che la fattispeci­e dell’articolo 216 della legge fallimenta­re «ingloba in sè ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto preordinat­a a tutelare l’agevole svolgiment­o delle operazioni di curatela e a proscriver­e ogni manipolazi­one documental­e che impedisca o intralci una facile ricostruzi­one del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari», tuttavia sarebbe spettato ai giudici di merito «chiarire in che termini le annotazion­i contabili» (che rappresent­avano crediti mai acquisiti) influivano sulla "ricostruib­ilità" del crac. La mancata dolosa svalutazio­ne del credito nel bilancio«falsa la comunicazi­one cui questo è destinato» (bancarotta societaria) ma per provare la bancarotta documental­e bisogna dimostrare la «relativa impossibil­ità di ricostruir­e il profilo patrimonia­le dell’impresa fallita».

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