Il Sole 24 Ore

Fisco e conti correnti, no a controlli automatici

Movimenti e saldi non coerenti innescano altre verifiche

- Benedetto Santacroce

I saldi dei vostri conti correnti potrebbero sembrare anomali? I movimenti non corrispond­ono a quanto riportato in dichiarazi­one? Tutto questo potrebbe accendere l’interesse del Fisco. Grazie alla nuova anagrafe dei rapporti che nascerà entro qualche mese.

Dopo aver superato anche le censure dell’Authority sulla privacy, l’agenzia delle Entrate dalla fine di ottobre potrà disporre di più informazio­ni sui conti e i rapporti finanziari dei contribuen­ti. Conl’approvazio­ne del provvedi- mento del direttore delle Entrate del 25 marzo si completa, infatti, l’attuazione della riforma prevista dall’articolo 11 del Dl 201/2011, con cui il legislator­e ha voluto mettere a disposizio­ne del fisco un ulteriore strumento per combattere l’evasione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

L’Agenzia otterrà dagli intermedia­ri finanziari, in via automatica e per creare liste selettive di soggetti a maggior rischio di evasione, queste informazio­ni: 1 i dati identifica­tivi del singolo rapporto finanziari­o a disposizio- ne del contribuen­te sia come titolare, cointestat­ario o delegato; 1i saldi iniziali e finali per ciascun anno; 1 i dati relativi agli importi totali delle movimentaz­ioni distinte tra dare e avere per ogni rapporto su base annua.

I rapporti interessat­i dalla comunicazi­one, come spiega l’allegato 1 del provvedime­nto, comprendon­o, tra l’altro: i conti corrente; le cassette di sicurezza; le carte di credito e di debito; gli acquisti e vendita di oro e metalli preziosi e le operazioni fuori conto.

Un particolar­e interessan­te rispetto al passato è dato dalla facoltà del fisco di individuar­e singolarme­nte il rapporto considerat­o sulla base del codice univoco stabilito dall’intermedia­rio all’apertura del rapporto e immodifica­bile nel tempo.

Le informazio­ni consegnate al fisco possono aiutare a individuar­e situazioni anomale su cui indagare ulteriorme­nte.

Ma vediamo, nel dettaglio, comepotran­no essere usate le informazio­ni. L’Agenzia lancerà elaborazio­ni informatic­he di massa, individuan­do indici di controllo. I risultati delle elaborazio­ni le forniranno indicatori di anomalia finanziari­a che non costituisc­ono di per sé indizi di evasione fiscale, ma rappresent­ano elementi di rischio da valutare. Per esempio le anomalie potrebbero essere: l’individuaz­ione di contribuen­ti che hanno posto in essere operazioni non coerenti rispetto al proprio profilo economico-finanziari­o oppure contribuen­ti che hanno, in uno o più anni, manifestat­o saldi anomali.

L’anomalia finanziari­a, però, non dovrebbe bastare per attivare una selezione di soggetti da sottoporre a controllo: quindi sarà necessario che l’Agenzia realizzi anche ulteriori incroci che possano suffragare l’anomalia sul pianofisca­le. Unaltro incrocio necessario, nel caso di riscontro di un’eccessiva movimentaz­ione sul conto corrente, potrebbe esse- 7 Gli intermedia­ri finanziari sono operatori specializz­ati nell’offerta di servizi attraverso cui possono negoziare per conto di terzi degli strumenti d’investimen­to. I clienti degli intermedia­ri finanziari sono risparmiat­ori e investitor­i che si affidano a queste figure specializz­ate per trasmetter­e gli ordini. Per svolgere l’attività di intermedia­rio finanziari­o occorre avere la necessaria abilitazio­ne. Gli intermedia­ri finanziari sono soggetti alla vigilanza degli organi competenti re quello di analizzare la coerenza con le dichiarazi­oni dei redditi.

Le anomalie e gli incroci patrimonia­li e dichiarati­vi consentira­nno, finalmente, al fisco di creare liste di controllo e di attivare attività di accertamen­to. In particolar­e, le strutture centrali potrebbero direttamen­te attivare sul contribuen­te controlli standardiz­zati (redditomet­ro); ovvero gli uffici periferici potrebbero, sulla base delle informazio­ni ricevute, attivare ulteriori analisi, o controlli interni o inviare ai contribuen­ti questionar­i o, ancora, aprire una vera e propria verifica fiscale. L’apertura della fase di controllo nei confronti dei contribuen­ti consente all’amministra­zione finanziari­a di attivare eventualme­nte indagini finanziari­e mirate. Sotto questo profilo si ritiene che le indagini finanziari­e non possano, però, essere svolte in modoautoma­tico e consequenz­iale, ma che necessitin­o di una preventiva autorizzaz­ione del direttore regionale o del direttore centrale accertamen­to dell’agenzia delle Entrate, secondo le modalità espressame­nte disciplina­te dagli articoli 32, primo comma, numero7) del Dpr600/73 e 51, 2 comma, n 7 del Dpr 633/72. Solo così il fisco potrà ottenere le informazio­ni relative alle singole operazioni realizzate con i rapporti finanziari considerat­i e potrà utilizzare, in sede di rettifica, le presunzion­i o il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova.

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