Fisco e conti correnti, no a controlli automatici
Movimenti e saldi non coerenti innescano altre verifiche
I saldi dei vostri conti correnti potrebbero sembrare anomali? I movimenti non corrispondono a quanto riportato in dichiarazione? Tutto questo potrebbe accendere l’interesse del Fisco. Grazie alla nuova anagrafe dei rapporti che nascerà entro qualche mese.
Dopo aver superato anche le censure dell’Authority sulla privacy, l’agenzia delle Entrate dalla fine di ottobre potrà disporre di più informazioni sui conti e i rapporti finanziari dei contribuenti. Conl’approvazione del provvedi- mento del direttore delle Entrate del 25 marzo si completa, infatti, l’attuazione della riforma prevista dall’articolo 11 del Dl 201/2011, con cui il legislatore ha voluto mettere a disposizione del fisco un ulteriore strumento per combattere l’evasione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
L’Agenzia otterrà dagli intermediari finanziari, in via automatica e per creare liste selettive di soggetti a maggior rischio di evasione, queste informazioni: 1 i dati identificativi del singolo rapporto finanziario a disposizio- ne del contribuente sia come titolare, cointestatario o delegato; 1i saldi iniziali e finali per ciascun anno; 1 i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni rapporto su base annua.
I rapporti interessati dalla comunicazione, come spiega l’allegato 1 del provvedimento, comprendono, tra l’altro: i conti corrente; le cassette di sicurezza; le carte di credito e di debito; gli acquisti e vendita di oro e metalli preziosi e le operazioni fuori conto.
Un particolare interessante rispetto al passato è dato dalla facoltà del fisco di individuare singolarmente il rapporto considerato sulla base del codice univoco stabilito dall’intermediario all’apertura del rapporto e immodificabile nel tempo.
Le informazioni consegnate al fisco possono aiutare a individuare situazioni anomale su cui indagare ulteriormente.
Ma vediamo, nel dettaglio, comepotranno essere usate le informazioni. L’Agenzia lancerà elaborazioni informatiche di massa, individuando indici di controllo. I risultati delle elaborazioni le forniranno indicatori di anomalia finanziaria che non costituiscono di per sé indizi di evasione fiscale, ma rappresentano elementi di rischio da valutare. Per esempio le anomalie potrebbero essere: l’individuazione di contribuenti che hanno posto in essere operazioni non coerenti rispetto al proprio profilo economico-finanziario oppure contribuenti che hanno, in uno o più anni, manifestato saldi anomali.
L’anomalia finanziaria, però, non dovrebbe bastare per attivare una selezione di soggetti da sottoporre a controllo: quindi sarà necessario che l’Agenzia realizzi anche ulteriori incroci che possano suffragare l’anomalia sul pianofiscale. Unaltro incrocio necessario, nel caso di riscontro di un’eccessiva movimentazione sul conto corrente, potrebbe esse- 7 Gli intermediari finanziari sono operatori specializzati nell’offerta di servizi attraverso cui possono negoziare per conto di terzi degli strumenti d’investimento. I clienti degli intermediari finanziari sono risparmiatori e investitori che si affidano a queste figure specializzate per trasmettere gli ordini. Per svolgere l’attività di intermediario finanziario occorre avere la necessaria abilitazione. Gli intermediari finanziari sono soggetti alla vigilanza degli organi competenti re quello di analizzare la coerenza con le dichiarazioni dei redditi.
Le anomalie e gli incroci patrimoniali e dichiarativi consentiranno, finalmente, al fisco di creare liste di controllo e di attivare attività di accertamento. In particolare, le strutture centrali potrebbero direttamente attivare sul contribuente controlli standardizzati (redditometro); ovvero gli uffici periferici potrebbero, sulla base delle informazioni ricevute, attivare ulteriori analisi, o controlli interni o inviare ai contribuenti questionari o, ancora, aprire una vera e propria verifica fiscale. L’apertura della fase di controllo nei confronti dei contribuenti consente all’amministrazione finanziaria di attivare eventualmente indagini finanziarie mirate. Sotto questo profilo si ritiene che le indagini finanziarie non possano, però, essere svolte in modoautomatico e consequenziale, ma che necessitino di una preventiva autorizzazione del direttore regionale o del direttore centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate, secondo le modalità espressamente disciplinate dagli articoli 32, primo comma, numero7) del Dpr600/73 e 51, 2 comma, n 7 del Dpr 633/72. Solo così il fisco potrà ottenere le informazioni relative alle singole operazioni realizzate con i rapporti finanziari considerati e potrà utilizzare, in sede di rettifica, le presunzioni o il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova.