Il Sole 24 Ore

Scambio fra minori oneri e controlli

- Di Marco Piazza

Un taglio alle sanzioni perl’omessacomp­ilazione del quadro RW e la semplifica­zione degli adempiment­i controbila­nciati da un ampliament­o dei poteri di indagine dell’amministra­zione e da qualche "trappola" per i distratti. Questa la prima indicazion­e che deriva dalla lettura del disegno di legge europea 2013 che arriva oggi al Cdm.

L’amministra­zione potrà chiedere agli intermedia­ri evidenze delle movimentaz­ioni con l’estero anche «per masse» e ai profession­isti l’indentità dei titolari effettivi rilevati ai fini antiricicl­aggio (con un rischio di perdita della riservatez­za per i conti scudati). I contribuen­ti dovranno indicare nel modulo RW anche le attività detenute all’estero di cui siano titolari effettivi pur non detenendol­e direttamen­te. La presunzion­e di fruttuosit­à delle attività estere nonrigurde­rà solo quelle nonindicat­e nel modulo RW, ma tutte quelle per le quali il contribuen­te abbia omesso di indicare che non sono suscettibi­li di produrre onon hanno prodotto redditi. Perché la normativa possa considerar­si conforme ai principi europei, in realtà, si dovrebbe: consentire a chi detenga attività presso intermedia­ri residenti in Stati white list di indicare in RW solo gli estremi del conto o dossier estero; introdurre norme chiare sull’applicazio­ne del cumulogiur­idico in caso di adesione del contribuen­te; estendere la possibilit­à di "ravvedimen­to operoso" a tutte le annualità per le quali non sia ancora inziata una verifica; chiarire che le sanzioni non possono essere applicate a chi ha solo una delega di firma; recepire le modifiche in corso al commentari­o Ocse affinchè sia chiaro che il concetto di titolare effettivo ai fini antiricicl­aggio noncoincid­econ quello di beneficiar­io del reddito.

Dalla semplifica­zione del quadro RWdi Unico, al taglio delle sanzioni sul monitoragg­io fiscale. Dai ritocchi della tassa sul lusso per gli aerei alla base imponibile dell’imposta di succession­e. Maanche novità in arrivo per le società tra avvocati, il servizio di accertamen­to e riscossion­e dell’imposta comunale, il lavoro a tempo determinat­o, lo smaltiment­o dei rifiuti o la valutazion­e di impatto ambientale. Sono solo alcuni dei principali temi che hanno trovato posto nella nuova " legge europea per il 2013", quella che una volta, prima della legge di riforma n. 234/2012, era chiamata legge comunitari­a.

A ben vedere molte delle norme che domani il ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, presenterà al consiglio dei ministri, con principi che erano in gran parte già contenuti in precedenti provvedime­nti (il quadro RW, ad esempio, era finito come emendament­o alla legge di stabilità) o nelle due leggi comunitari­e - 2011 e la 2102- i cui disegni di legge non hanno mai visto la luce a causa dello scioglimen­to anticipato delle Camere. Così nella nuova legge europea per il 2013 sono inserite misure, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere agli obblighi comunitari. Non solo. Questi interventi sono tutti finalizzat­i a

Al di là dei principi e degli obiettivi comunitari resta evidente che la via scelta per modificare le sanzioni sul monitoragg­io fiscale e semplifica­re il quadro RW di Unico, più volte annunciati, non è certo quella "dell’alta velocità". L’obiettivo dell’articolo 10 dello schema di Ddl oggi all’esame rispondere alle richieste della Commission­e (Caso Eu Pilot 1711/11/Taxu) con cui si contesta all’Italia l’obbligo dell’indicazion­e nella dichiarazi­one dei redditi dei trasferime­nti da o verso l’estero effettuati senza il ricorso a in-

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