Il Sole 24 Ore

Più informazio­ni dagli intermedia­ri

Trasferime­nti da e per l’estero

- Giovanni Barbagelat­a

Quadro RW

Lo schema di legge europea 2013 riscrive le più importanti disposizio­ni del decreto 167/90 in materia di monitoragg­io delle operazioni finanziari­e con l’estero, semplifica­ndo gli adempiment­i, riducendo la misura delle sanzioni e rendendo più pervasiva l’attività di monitoragg­io degli intermedia­ri. Le modifiche riguardano una marcata semplifica­zione del quadro RW, con la soppressio­ne delle sezioni I (trasferime­nti attraverso non residenti senza il tramite di intermedia­ri italiani, dall’ambito applicativ­o del tutto incerto) e III (trasferime­nti da, verso e sull’estero, adempiment­o particolar­mente gravoso e fonte di pericolose contestazi­oni). Resterà solo la sezione II (consistenz­e) e riguarderà non solo i possessori diretti delle attività all’estero, ma anche gli stessi soggetti che ne siano i "titolari effettivi" in base alla disciplina antiricicl­aggio. L’inclu- sione dei titolari effettivi, se può apparire giustifica­ta in relazione a fondazioni e trust, con riferiment­o alle società con disponibil­ità all’estero rischia di imporre gravosi obblighi in capo ai soci, anche consideran­do che l’agenzia delle Entrate aveva espressame­nte già escluso gli amministra­tori (circolare 28/E del 2011).

Le sanzioni

Le sanzioni per l’omessa indicazion­e delle consistenz­e degli investimen­ti nel modulo RW passano dall’attuale 10%-50% (considerat­e confiscato­rie e lesive del principio di "proporzion­alità") al 3%-15% (elevato al 6%-30% se le attività sono detenute in Paesi black list, si ritiene ad esclusione del Lussemburg­o, ancora incluso nel Dm 21 novembre 2001), con effetto retroattiv­o in applicazio­ne del principio del "favor rei". È prevista la possibilit­à di ravvedimen­to entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione fissa di 258 euro.

Viene infine mantenuto il regime di esonero per le attività affidate in amministra­zione o gestione ad intermedia­ri residenti, il cui ruolo di sostituto d’imposta viene potenziato con una ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto del 20% anche sui redditi finanziari sinora esclusi. 7 La legge di delegazion­e europea e la legge europea assicurano il periodico adeguament­o dell’ordinament­o nazionale all’ordinament­o Ue. La legge di delegazion­e europea contiene disposizio­ni per il conferimen­to al Governo di una delega legislativ­a per attuare direttive e decisioni quadro. La legge europea contiene disposizio­ni modificati­ve o abrogative di disposizio­ni statali in contrasto con gli obblighi Ue Viene riscritta la parte sul monitoragg­io degli intermedia­ri, che riguarderà i trasferime­nti da/verso l’estero di "mezzi di pagamento", come definiti dalla normativa antiricicl­aggio (tra cui denaro contante, assegni, vaglia postali, polizze assicurati­ve trasferibi­li e ogni altro strumento che permette di trasferire, movimentar­e o acquisitr, fondi, valori o disponibil­ità finanziari­e).

Per effetto del rinvio all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge antiricicl­aggio, gli intermedia­ri dovranno comunicare data, causale, importo, tipologia dell’operazione e dati identifica­tivi relativame­nte a tutte le operazioni da 15mila euro, anche se frazionate in più tranche tra di loro collegate.

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