Più informazioni dagli intermediari
Trasferimenti da e per l’estero
Quadro RW
Lo schema di legge europea 2013 riscrive le più importanti disposizioni del decreto 167/90 in materia di monitoraggio delle operazioni finanziarie con l’estero, semplificando gli adempimenti, riducendo la misura delle sanzioni e rendendo più pervasiva l’attività di monitoraggio degli intermediari. Le modifiche riguardano una marcata semplificazione del quadro RW, con la soppressione delle sezioni I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani, dall’ambito applicativo del tutto incerto) e III (trasferimenti da, verso e sull’estero, adempimento particolarmente gravoso e fonte di pericolose contestazioni). Resterà solo la sezione II (consistenze) e riguarderà non solo i possessori diretti delle attività all’estero, ma anche gli stessi soggetti che ne siano i "titolari effettivi" in base alla disciplina antiriciclaggio. L’inclu- sione dei titolari effettivi, se può apparire giustificata in relazione a fondazioni e trust, con riferimento alle società con disponibilità all’estero rischia di imporre gravosi obblighi in capo ai soci, anche considerando che l’agenzia delle Entrate aveva espressamente già escluso gli amministratori (circolare 28/E del 2011).
Le sanzioni
Le sanzioni per l’omessa indicazione delle consistenze degli investimenti nel modulo RW passano dall’attuale 10%-50% (considerate confiscatorie e lesive del principio di "proporzionalità") al 3%-15% (elevato al 6%-30% se le attività sono detenute in Paesi black list, si ritiene ad esclusione del Lussemburgo, ancora incluso nel Dm 21 novembre 2001), con effetto retroattivo in applicazione del principio del "favor rei". È prevista la possibilità di ravvedimento entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione fissa di 258 euro.
Viene infine mantenuto il regime di esonero per le attività affidate in amministrazione o gestione ad intermediari residenti, il cui ruolo di sostituto d’imposta viene potenziato con una ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto del 20% anche sui redditi finanziari sinora esclusi. 7 La legge di delegazione europea e la legge europea assicurano il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento Ue. La legge di delegazione europea contiene disposizioni per il conferimento al Governo di una delega legislativa per attuare direttive e decisioni quadro. La legge europea contiene disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in contrasto con gli obblighi Ue Viene riscritta la parte sul monitoraggio degli intermediari, che riguarderà i trasferimenti da/verso l’estero di "mezzi di pagamento", come definiti dalla normativa antiriciclaggio (tra cui denaro contante, assegni, vaglia postali, polizze assicurative trasferibili e ogni altro strumento che permette di trasferire, movimentare o acquisitr, fondi, valori o disponibilità finanziarie).
Per effetto del rinvio all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge antiriciclaggio, gli intermediari dovranno comunicare data, causale, importo, tipologia dell’operazione e dati identificativi relativamente a tutte le operazioni da 15mila euro, anche se frazionate in più tranche tra di loro collegate.