Il Sole 24 Ore

Beni ai soci, chance correzioni

La proroga della comunicazi­one al 15 ottobre dà tempo all’agenzia per snellire l’obbligo antielusio­ne Da chiarire il comportame­nto quando si applica la disciplina sui benefit

- Luca Gaiani

Beni assegnati ai soci in cerca di semplifica­zioni. Lo slittament­o a metà ottobre del termine per l’invio della comunicazi­one telematica servirà all’agenzia delle Entrate, come chiarito dal provvedime­nto del 25 marzo, per semplifica­re l’adempiment­o.

Molti sono i punti su cui si può intervenir­e per ridurre le complessit­à della comunicazi­one, partendo dalla inclusione di queste informazio­ni in appositi quadri della dichiarazi­one dei redditi e non in una distinta comunicazi­one. La correzione più attesa riguarda, comunque, la possibilit­à di escludere dalla informativ­a tutte quelle fattispeci­e in cui la norma sostanzial­e non si applica. Ci riferiamo in particolar­e ai casi - che sono quelli più diffusi nella pratica - di beni concessi in uso a soci che sono al contempo amministra­tori o dipendenti della società e che impiegano i beni stessi (in particolar­e le autovettur­e aziendali) per finalità sia lavorative che private. L’Agenzia ha già chiarito che queste fattispeci­e sono tuttora regolate dalle precedenti regole dei benefit di lavoro dipendente e assimilato e si attende conferma che anche la comunicazi­one possa essere evitata.

Un altro intervento chiarifica­tore si attende per i beni dell’imprendito­re individual­e. L’Agenzia ne ha previsto la tassazione per la parte utilizzata dal titolare, ma il reddito diverso, che si calcola al netto dei costi indeducibi­li già imputati come reddito di impresa, risulta generalmen­te pari a zero (il valore convenzion­ale dell’uso dell’auto in genere è inferiore ai costi indeducibi­li). Qualora non si ritenga di modificare questa interpreta­zione, almeno si potrebbe consentire di non pre- disporre la comunicazi­one.

I dubbi e le complessit­à più rilevanti riguardano la comunicazi­one dei finanziame­nti e degli apporti dei soci (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Si tratta di un adempiment­o informativ­o non previsto espressame­nte dalla legge e per il quale si auspica una forte sforbiciat­a. Innanzitut­to si attende la conferma che, in assenza di beni assegnati ai soci, le società non devono inviare affatto la comunicazi­one, neppure se vi sono eventuali prestiti dei soci. Il monitoragg­io dei finanziame­nti, infatti, non è fine a se stesso, ma stru- 7 Rilevano, quali concedenti, le società e gli enti italiani titolari di reddito di impresa, le imprese individual­i e le stabili organizzaz­ioni in Italia di società estere, nonché gli enti non commercial­i limitatame­nte ai beni di impresa. Come utilizzato­ri sono da considerar­e i soci, residenti e non residenti, delle società concedenti, e i familiari dell'imprendito­re o dei soci. Rilevano anche i soci o familiari che utilizzano beni di società controllat­e o collegate di quella da essi partecipat­a mentale ai controlli sulla norma riferita ai beni.

Occorre sapere come comportars­i quando nel patrimonio della società vi siano somme accantonat­e a riserva a seguito di apporti effettuati da soci che non rivestono più tale qualifica. È da ritenere, ma occorre una conferma ufficiale, che il versamento non vada comunque comunicato. Un altro aspetto problemati­co riguarda apporti dei soci che sono stati utilizzati (anche successiva­mente alla loro erogazione) per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che dunque neppure figurano nella contabilit­à sociale e nel bilancio. Se venisse richiesta l’evidenza anche di tali somme, le società dovrebbero ricercare a ritroso (evidenteme­nte entro il termine di conservazi­one delle scritture contabili) gli apporti per verificare il nominativo del socio che li ha effettuati.

Va poi chiarito cosa intendeva affermare la circolare 25/E/2012 in merito alla comunicazi­one dei finanziame­nti "ricevuti" dai soci. A parte la legittimit­à civilistic­a di somme prestate dalla società ai soci, non si comprende come queste erogazioni abbiano a che fare con il controllo dei beni di impresa concessi in godimento.

Un’ultima annotazion­e sulla comunicazi­one riferita al 2011, prevista dall’Agenzia ancorché la tassazione dei beni in capo al socio sia in vigore solo dall’anno successivo. È auspicabil­e che questa appendice dichiarati­va, in un quadro di generale semplifica­zione, sia sempliceme­nte eliminata, tenuto conto che una eventuale omissione non pare possa essere sanzionata, mancando ogni possibile violazione della norma sostanzial­e.

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