Beni ai soci, chance correzioni
La proroga della comunicazione al 15 ottobre dà tempo all’agenzia per snellire l’obbligo antielusione Da chiarire il comportamento quando si applica la disciplina sui benefit
Beni assegnati ai soci in cerca di semplificazioni. Lo slittamento a metà ottobre del termine per l’invio della comunicazione telematica servirà all’agenzia delle Entrate, come chiarito dal provvedimento del 25 marzo, per semplificare l’adempimento.
Molti sono i punti su cui si può intervenire per ridurre le complessità della comunicazione, partendo dalla inclusione di queste informazioni in appositi quadri della dichiarazione dei redditi e non in una distinta comunicazione. La correzione più attesa riguarda, comunque, la possibilità di escludere dalla informativa tutte quelle fattispecie in cui la norma sostanziale non si applica. Ci riferiamo in particolare ai casi - che sono quelli più diffusi nella pratica - di beni concessi in uso a soci che sono al contempo amministratori o dipendenti della società e che impiegano i beni stessi (in particolare le autovetture aziendali) per finalità sia lavorative che private. L’Agenzia ha già chiarito che queste fattispecie sono tuttora regolate dalle precedenti regole dei benefit di lavoro dipendente e assimilato e si attende conferma che anche la comunicazione possa essere evitata.
Un altro intervento chiarificatore si attende per i beni dell’imprenditore individuale. L’Agenzia ne ha previsto la tassazione per la parte utilizzata dal titolare, ma il reddito diverso, che si calcola al netto dei costi indeducibili già imputati come reddito di impresa, risulta generalmente pari a zero (il valore convenzionale dell’uso dell’auto in genere è inferiore ai costi indeducibili). Qualora non si ritenga di modificare questa interpretazione, almeno si potrebbe consentire di non pre- disporre la comunicazione.
I dubbi e le complessità più rilevanti riguardano la comunicazione dei finanziamenti e degli apporti dei soci (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Si tratta di un adempimento informativo non previsto espressamente dalla legge e per il quale si auspica una forte sforbiciata. Innanzitutto si attende la conferma che, in assenza di beni assegnati ai soci, le società non devono inviare affatto la comunicazione, neppure se vi sono eventuali prestiti dei soci. Il monitoraggio dei finanziamenti, infatti, non è fine a se stesso, ma stru- 7 Rilevano, quali concedenti, le società e gli enti italiani titolari di reddito di impresa, le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere, nonché gli enti non commerciali limitatamente ai beni di impresa. Come utilizzatori sono da considerare i soci, residenti e non residenti, delle società concedenti, e i familiari dell'imprenditore o dei soci. Rilevano anche i soci o familiari che utilizzano beni di società controllate o collegate di quella da essi partecipata mentale ai controlli sulla norma riferita ai beni.
Occorre sapere come comportarsi quando nel patrimonio della società vi siano somme accantonate a riserva a seguito di apporti effettuati da soci che non rivestono più tale qualifica. È da ritenere, ma occorre una conferma ufficiale, che il versamento non vada comunque comunicato. Un altro aspetto problematico riguarda apporti dei soci che sono stati utilizzati (anche successivamente alla loro erogazione) per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che dunque neppure figurano nella contabilità sociale e nel bilancio. Se venisse richiesta l’evidenza anche di tali somme, le società dovrebbero ricercare a ritroso (evidentemente entro il termine di conservazione delle scritture contabili) gli apporti per verificare il nominativo del socio che li ha effettuati.
Va poi chiarito cosa intendeva affermare la circolare 25/E/2012 in merito alla comunicazione dei finanziamenti "ricevuti" dai soci. A parte la legittimità civilistica di somme prestate dalla società ai soci, non si comprende come queste erogazioni abbiano a che fare con il controllo dei beni di impresa concessi in godimento.
Un’ultima annotazione sulla comunicazione riferita al 2011, prevista dall’Agenzia ancorché la tassazione dei beni in capo al socio sia in vigore solo dall’anno successivo. È auspicabile che questa appendice dichiarativa, in un quadro di generale semplificazione, sia semplicemente eliminata, tenuto conto che una eventuale omissione non pare possa essere sanzionata, mancando ogni possibile violazione della norma sostanziale.