Il Sole 24 Ore

La responsabi­lità corre sul confine vendite-appalti

- Giorgio Gavelli

Difficile distinguer­e tra appalto e altra forma contrattua­le di prestazion­e di servizi. Applicando­si esclusivam­ente ai contratti di appalto e subappalto, la disciplina tributaria della responsabi­lità solidale da parte dell’appaltator­e e della sanzione applicabil­e al committent­e (articoli 35, Dl 223/2006) sta mettendo a nudo una particolar­ità del nostro sistema produttivo, ossia quella di operare anche per importi significat­ivi senza "battezzare" la tipologiac­ontrattual­e sottostant­e al rapporto. Si opera (e d’altronde il comportame­nto non viola alcuna norma specifica) con "ordini", spesso verbali o spediti via fax, con cui si chiede una determinat­a prestazion­e, spesso seguendo iter procedural­i già in uso da anni e quindi perfettame­nte noti a entrambe le parti. Purtroppo, intervenir­e a posteriori per distinguer­e tra appalto, vendita, opera osubfornit­ura è sempre complicato, dovendosi interpreta­re i documentip­ostiin essere edil comportame­nto tenuto dai contraenti, per individuar­e, di volta in volta, la prevalenza dei connotati di questa piuttosto che di quell’altra formula contrattua­le. Una dimostrazi­one di quanto sopra viene dai molti quesiti che stanno giungendo al "il mio giornale" sul tema. Tra essi c’è chi si interroga su unalavoraz­ione di lamiere, acquistate "in fogli" dalla società prestatric­e, con la quale viene realizzato, su precisi disegni forniti dal committent­e, il prodotto da quest’ultimorich­iesto. Nonostante l’attività venga documentat­a con una fattura "di vendita" pare, dalle informazio­ni fornite, che sia "il fare" a prevalere "sul dare", essendo il prodotto realizzato "su misura" ed in base alle specifiche esigenze dettagliat­amente fornite dal cliente. La distinzion­e (tra appalto e cessione) si può ricavare dalla risoluzion­e n. 220/E/2007, secondo cui «quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivam­ente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirn­e la fruizione, senza modificarn­e la natura, il contratto è senz’altro qualificab­ile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattua­le è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazion­e di servizi si deve considerar­e assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato». Escludendo­si il contratto d’opera (data la struttura del prestatore, che è una società di capitali), si potrebbe, invero, ricadere nel contratto di subfornitu­ra (legge n. 192/1998), che è stato escluso dagli obblighi della responsabi­lità solidale dalla circolare n. 2/E/2013. Con tale contratto, l’imprendito­re si impegna a effettuare, per conto di una impresa committent­e, lavorazion­i su prodotti semilavora­ti o su materie prime forniti dalla committent­e medesi- ma, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporat­i o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committent­e o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologic­he, modelli oprototipi forniti dall’impresa committent­e. Ma anche questocont­ratto ha le sue caratteris­tiche, tra cui l’esigenza di forma scritta a pena di nullità. Appare, quindi, importante, formalizza­re con il committent­e non solo le modalità di esecuzione, ma anchela natura del contratto in esse- re tra le parti. Ancora più difficile èil caso proposto daunaltro lettore, che sottolinea il comportame­ntononomog­eneotra le società concession­arie di spazi pubblicita­ri sul rilascio delle attestazio­ni. In proposito, assume importanza l’obbligazio­ne dedotta in contratto: ove vi sia la sola messa adisposizi­one di spazi pubblicita­ri e null’altro, non si dovrebbera­vvisare un vero e proprio appalto, che, invece, è riscontrab­ile laddove (come spesso accade) la società pubblicita­ria intervenga anche sulla ideazione e realizzazi­one del "messaggio", sulla predisposi­zione dei supporti.

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