Tirocini con indennità di 300 euro
Diffuse le linee guida che fissano il minimo salariale - Gli stage non possono superare il 10% dei dipendenti stabili I controlli su regolarità e compensi scatteranno solo con le attuazioni regionali
Non più di un tirocinante nelle «unità operative» con più di cinque dipendenti a tempo determinato, non più di due nelle unità in cui i dipendenti siano fra sei e 20 e non più del 10% delle posizioni a tempo indeterminato nelle realtà più grandi.
Sono i vincoli già operativi per i tirocini in base alle Linee guida concordate fra Stato e Regioni, diffuse ieri in via ufficiale dal dipartimento della Funzione pubblica. Le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 24 luglio per la definizione delle discipline territoriali per l’attuazione della riforma Fornero (articolo 1, comma 32 della legge 92/2012); nell’attesta che i Governi locali fissino le proprie normative valgono però i limiti generali dell’intesa.
La pubblicazione dell’accordo da parte del ministero concorre proprio a rilanciare il processo di adeguamento da parte delle Regioni, che anche alla luce della sentenza 287/2012 della Corte costituzionale hanno la competenza esclusiva sul tema. La Corte con quella pronuncia si è occupata della riforma del tirocinio contenuta nella manovra-bis del 2011 (articolo 11 del Dl 138/2011), ma dichiarandone l’illegittimità perché contrastava con le competenze esclusive regionali ha finito per confermare il "vuoto" legislativo che sulla questione domina in larga parte del Paese. Nella maggioranza delle Regioni, infatti, ancora non ha visto la luce una normativa completa sulla materia, per cui la scadenza di luglio diventa essenziale.
Solo «a far data dall’entrata in vigore delle regolamentazioni regionali», ribadiscono infatti le Linee guida, potranno partire le ispezioni del ministero del Lavoro, che in caso di utilizzo illegittimo dei tirocinanti potranno anche «riqualificare» il tirocinio in assunzione a tempo determinato; il rinvio temporale al varo delle norme locali riguarda anche le sanzioni da mille a 6mila euro (fissate però dalla legge Fornero, articolo 1 comma 35) per chi non riconosce l’indennità ai tirocinanti.
Un altro dei punti qualificanti dell’accordo riguarda infatti proprio il compenso. Anche in questo caso, le Linee guida fissano una disciplina minima, che ritiene «congrua» un’indennità di almeno 300 euro lordi al mese, da evitare solo quando il tirocinio è svolto da lavoratori sospesi o titolari di forme di sostegno al reddito. Qualche deroga ulteriore all’obbligo di indennità può essere introdotta dalle Regioni per i tirocini rivolti a disabili, persone svantaggiate o richiedenti asilo, giustificata dalle Linee guida con lo scopo di «garantire l’inclusione» di questi soggetti. Le Regioni possono comunque anche imporre un compenso più alto e qualcuna, come la Toscana (500 euro), lo ha già fatto (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 25 gennaio). Dal momento che la riforma va applicata senza pesare sulle finanze pubbliche, le Pa possono attivare tirocini solo bei limiti della spesa dedicata nel 2011 a tirocini e attività formative. Il limite al 2011 è fisso, perché la disciplina non ne prevede un aggiornamento.
Le linee guida si occupano anche di definire identikit delle tre forme di tirocinio attivabili e la loro durata massima, solo parzialmente modificabile in casi limitati dalle regole locali. I tirocini «formativi e di orientamento», rivolti a chi ha ottenuto il titolo di studio nell’ultimo anno, possono durare fino a 6 mesi, mentre possono arrivare a 12 quelli di «inserimento/reinserimento», destinati a disoccupati e lavoratori in cassa integrazione: per i tirocini destinati a disabili e svantaggiati il termine è invece di 24 mesi.