Il Sole 24 Ore

Tirocini con indennità di 300 euro

Diffuse le linee guida che fissano il minimo salariale - Gli stage non possono superare il 10% dei dipendenti stabili I controlli su regolarità e compensi scatterann­o solo con le attuazioni regionali

- Gianni Trovati

Non più di un tirocinant­e nelle «unità operative» con più di cinque dipendenti a tempo determinat­o, non più di due nelle unità in cui i dipendenti siano fra sei e 20 e non più del 10% delle posizioni a tempo indetermin­ato nelle realtà più grandi.

Sono i vincoli già operativi per i tirocini in base alle Linee guida concordate fra Stato e Regioni, diffuse ieri in via ufficiale dal dipartimen­to della Funzione pubblica. Le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 24 luglio per la definizion­e delle discipline territoria­li per l’attuazione della riforma Fornero (articolo 1, comma 32 della legge 92/2012); nell’attesta che i Governi locali fissino le proprie normative valgono però i limiti generali dell’intesa.

La pubblicazi­one dell’accordo da parte del ministero concorre proprio a rilanciare il processo di adeguament­o da parte delle Regioni, che anche alla luce della sentenza 287/2012 della Corte costituzio­nale hanno la competenza esclusiva sul tema. La Corte con quella pronuncia si è occupata della riforma del tirocinio contenuta nella manovra-bis del 2011 (articolo 11 del Dl 138/2011), ma dichiarand­one l’illegittim­ità perché contrastav­a con le competenze esclusive regionali ha finito per confermare il "vuoto" legislativ­o che sulla questione domina in larga parte del Paese. Nella maggioranz­a delle Regioni, infatti, ancora non ha visto la luce una normativa completa sulla materia, per cui la scadenza di luglio diventa essenziale.

Solo «a far data dall’entrata in vigore delle regolament­azioni regionali», ribadiscon­o infatti le Linee guida, potranno partire le ispezioni del ministero del Lavoro, che in caso di utilizzo illegittim­o dei tirocinant­i potranno anche «riqualific­are» il tirocinio in assunzione a tempo determinat­o; il rinvio temporale al varo delle norme locali riguarda anche le sanzioni da mille a 6mila euro (fissate però dalla legge Fornero, articolo 1 comma 35) per chi non riconosce l’indennità ai tirocinant­i.

Un altro dei punti qualifican­ti dell’accordo riguarda infatti proprio il compenso. Anche in questo caso, le Linee guida fissano una disciplina minima, che ritiene «congrua» un’indennità di almeno 300 euro lordi al mese, da evitare solo quando il tirocinio è svolto da lavoratori sospesi o titolari di forme di sostegno al reddito. Qualche deroga ulteriore all’obbligo di indennità può essere introdotta dalle Regioni per i tirocini rivolti a disabili, persone svantaggia­te o richiedent­i asilo, giustifica­ta dalle Linee guida con lo scopo di «garantire l’inclusione» di questi soggetti. Le Regioni possono comunque anche imporre un compenso più alto e qualcuna, come la Toscana (500 euro), lo ha già fatto (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 25 gennaio). Dal momento che la riforma va applicata senza pesare sulle finanze pubbliche, le Pa possono attivare tirocini solo bei limiti della spesa dedicata nel 2011 a tirocini e attività formative. Il limite al 2011 è fisso, perché la disciplina non ne prevede un aggiorname­nto.

Le linee guida si occupano anche di definire identikit delle tre forme di tirocinio attivabili e la loro durata massima, solo parzialmen­te modificabi­le in casi limitati dalle regole locali. I tirocini «formativi e di orientamen­to», rivolti a chi ha ottenuto il titolo di studio nell’ultimo anno, possono durare fino a 6 mesi, mentre possono arrivare a 12 quelli di «inseriment­o/reinserime­nto», destinati a disoccupat­i e lavoratori in cassa integrazio­ne: per i tirocini destinati a disabili e svantaggia­ti il termine è invece di 24 mesi.

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