La dichiarazione di papà salva il figlio
Se c’è un riscontro, il credito ottenuto dal genitore giustifica l’investimento del contribuente
I giudici tributari possono tenere in considerazione anche una dichiarazione del padre del contribuente che difende il figlio: basta che ci sia almeno un altro elemento di riscontro. Così la Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza numero 7707/13 depositata ieri, ha ribadito che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario – imposto dall’articolo 7 del decreto legislativo 546/92 – va interpretato con elasticità.
La vicenda su cui si è pronunciata la Corte è quella di un contribuente che nel 1999 aveva effettuato un investimento patrimoniale. L’agenzia delle Entrate gli aveva inviato un avviso di accertamento, ritenendo tale investimento eccessivo rispetto al reddito denunciato. Il contri- buente si era difeso argomentando che i mezzi per l’investimento gli erano stati procurati dal padre, accendendo un finanziamento bancario che avrebbe dovuto essere restituito dal figlio.
L’Agenzia aveva ottenuto ragione in primo grado. Ma in secondo grado, ormai già nel 2008, la Commissione tributaria (Ctr) del Lazio ha ribaltato il giudizio. Di qui il ricorso delle Entrate in Cassazione.
Il ricorso puntava a togliere validità alla dichiarazione del padre del contribuente, proprio per il divieto di prova testimoniale. Inoltre, rimarcava che la Ctr aveva considerato a favore del contribuente la certificazione bancaria dell’apertura di credito a nome del padre: ciò dimostrerebbe che la stessa Ctr non riteneva sufficiente la dichiarazione del genitore.
La Cassazione ha interpreta- to questi due stessi elementi in modo diametralmente opposto. Infatti, ha spiegato che – proprio perché da sola la testimonianza non vale – la Ctr ha correttamente utilizzato anche un riscontro obiettivo, cioè la certificazione. Con questo, la Ctr si è uniformata all’indirizzo delineato dalla stessa Cassazione con le sentenze 11785/10 e 4269/02, che hanno dato valore alle prove testimoniali (se riscontrate) per attuare il principio del giusto processo alla luce della riforma dell’articolo 111 della Costituzione.