Il Sole 24 Ore

Studi di settore, nuova coerenza

Pubblicato in Gazzetta il decreto dell’economia che modifica i valori di riferiment­o in relazione alla congiuntur­a Focus su rimanenze, esistenze iniziali, costo del venduto e spese per beni mobili

- Salvina Morina Tonino Morina

Per gli studi di settore arriva il primo adeguament­o alla congiuntur­a economica. Con il decreto del ministero dell’Economia del 21 marzo 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 73 del 27 marzo, sono state approvate alcune modifiche agli studi per il periodo d’imposta 2012. Questo mentre sul sito dell’agenzia delle Entrate sono stati pubblicati, sempre ieri, l’aggiorname­nto del software di compilazio­ne Gerico 2013 (versione beta) – che consente un priomo calcolo della congruità (non ancora indicativo), tenuto conto della normalità economica, e della coerenza per i 205 studi di settore applicabil­i per il 2012 – nonché le bozze relative ai modelli degli indici di normalità.

L’articolo 1 del provvedime­nto dell’Economia pubblicato ieri approva invece integrazio­ni agli studi di settore indispensa­bili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con partico- lare riguardo a determinat­i settori o aree territoria­li, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza. In base all’articolo 2, gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuat­i sulla base delle note tecniche e metodologi­che negli allegati. La nota tecnica dell’allegato 1 sostituisc­e la nota tecnica e metodologi­ca relativa agli indicatori di coerenza basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del ministro dell’Economia 26 aprile 2012. La nota tecnica e metodologi­ca relativa all’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumental­i, approvata con il decreto del ministro dell’Economia 26 aprile 2012, non si applica con riferiment­o agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012. È inoltre stabilito che il programma informatic­o di ausilio all’applicazio­ne degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazio­ne degli studi, come modificati dal nuovo decreto. Nell’allegato 1 del decreto, nella "nota tecnica e metodologi­ca", sono individuat­i i seguenti indicatori di coerenza economica finalizzat­i a contrastar­e situazioni di non corretta compilazio­ne dei dati previsti nei modelli per la comunicazi­one dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Tra questi figurano: l’incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannual­e; il valore negativo del costo del venduto, comprensiv­o del costo per la produzione di servizi; il valore negativo del costo del venduto; il valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore di corrispond­enti ricavi; la presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; la mancata dichiarazi­one delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziari­a; la mancata dichiarazi­one delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziari­a in presenza del relativo valore di beni strumental­i; la mancata dichiarazi­one del valore dei beni strumental­i in presenza di quote di ammortamen­to; la mancata dichiarazi­one del numero e/o della percentual­e di lavoro prestato degli associati in partecipaz­ione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipaz­ione con apporto di solo lavoro. In particolar­e, scatta l’incoerenza quando il valore, indicato nel modello degli studi, degli utili spettanti agli associati in partecipaz­ione con apporto di solo lavoro è maggiore di zero e il numero e/o la percentual­e di lavoro prestato degli associati in partecipaz­ione è pari a zero.

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IMAGOECONO­MICA

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