Studi di settore, nuova coerenza
Pubblicato in Gazzetta il decreto dell’economia che modifica i valori di riferimento in relazione alla congiuntura Focus su rimanenze, esistenze iniziali, costo del venduto e spese per beni mobili
Per gli studi di settore arriva il primo adeguamento alla congiuntura economica. Con il decreto del ministero dell’Economia del 21 marzo 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 73 del 27 marzo, sono state approvate alcune modifiche agli studi per il periodo d’imposta 2012. Questo mentre sul sito dell’agenzia delle Entrate sono stati pubblicati, sempre ieri, l’aggiornamento del software di compilazione Gerico 2013 (versione beta) – che consente un priomo calcolo della congruità (non ancora indicativo), tenuto conto della normalità economica, e della coerenza per i 205 studi di settore applicabili per il 2012 – nonché le bozze relative ai modelli degli indici di normalità.
L’articolo 1 del provvedimento dell’Economia pubblicato ieri approva invece integrazioni agli studi di settore indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con partico- lare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza. In base all’articolo 2, gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati. La nota tecnica dell’allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del ministro dell’Economia 26 aprile 2012. La nota tecnica e metodologica relativa all’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del ministro dell’Economia 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012. È inoltre stabilito che il programma informatico di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, come modificati dal nuovo decreto. Nell’allegato 1 del decreto, nella "nota tecnica e metodologica", sono individuati i seguenti indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Tra questi figurano: l’incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; il valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; il valore negativo del costo del venduto; il valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore di corrispondenti ricavi; la presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; la mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; la mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore di beni strumentali; la mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza di quote di ammortamento; la mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. In particolare, scatta l’incoerenza quando il valore, indicato nel modello degli studi, degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro è maggiore di zero e il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione è pari a zero.