Il Sole 24 Ore

Salvacondo­tto ai super-semplifica­ti

Gerico servirà solo per le liste selettive

- T. Mor. Sa. Mo.

Gli ex minimi nel 2011, che dal 2012 sono in regime "super semplifica­to" o "semplifica­to" devono solo comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi, ma sono esclusi dall’accertamen­to.

La conferma è nelle istruzioni per gli studi di settore 2013, per l’anno 2012. Sul sito dell’agenzia delle Entrate, sono infatti divulgate le bozze dei nuovi studi di settore applicabil­i per il periodo d’imposta 2012.

Nelle istruzioni della nuova modulistic­a viene prestata una particolar­e attenzione alle per- sone fisiche che fino all’anno 2011 si avvalevano del regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007.

Nelle istruzioni "parte generale", l’agenzia delle Entrate precisa che nei confronti dei soggetti esercenti impresa che nell’anno 2011 si sono avvalsi del regime dei minimi e hanno cessato di avvalersen­e per il periodo d’imposta 2012, lo studio di settore non può essere usato in fase di accertamen­to, ma solo ai fini della selezione delle posizioni da sotto- porre a controllo. Le istruzioni fanno riferiment­o agli esercenti impresa, ma le stesse regole dovrebbero applicarsi per i profession­isti che, da ex minimi nel 2011, sono diventati contribuen­ti normali nel 2012.

Per i contribuen­ti soggetti all’accertamen­to da studi di settore, in caso di entrate non congrue con quelle stimate dallo strumento informatic­o Gerico, è importante la scheda "note aggiuntive". In questa scheda è richiesta l’indicazion­e delle cause che hanno determinat­o l’attesta- zione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazio­ne degli studi di settore e/o delle cause che giustifica­no un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuat­i dai predetti studi.

Nel paragrafo 4.2 "modalità di compilazio­ne", si precisa che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuen­ti “minimi”, devono fornire alcuni dati con- tabili, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al regime dei minimi.

Ad esempio, il costo del venduto da considerar­e per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivam­ente sostenuto per l’acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuen­te. Tale costo dovrà essere indicato al netto dell’Iva esposta in fattura. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, di conseguenz­a, dovrà essere determinat­o in relazione alle merci effettivam­ente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle norme previste dal regime dei "minimi", sono stati dedotti integralme­nte nel periodo d’imposta di acquisto.

In caso di omessa presentazi­one del modello per gli studi di settore, si applica la sanzione pari a 2.065 euro. Se il modello studi di settore 2013 viene presentato entro il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, di norma, entro il 30 settembre 2014, è possibile ravvedere la violazione, versando la sanzione minima di 258 euro, pari ad un ottavo di 2.065 euro.

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