Salvacondotto ai super-semplificati
Gerico servirà solo per le liste selettive
Gli ex minimi nel 2011, che dal 2012 sono in regime "super semplificato" o "semplificato" devono solo comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi, ma sono esclusi dall’accertamento.
La conferma è nelle istruzioni per gli studi di settore 2013, per l’anno 2012. Sul sito dell’agenzia delle Entrate, sono infatti divulgate le bozze dei nuovi studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2012.
Nelle istruzioni della nuova modulistica viene prestata una particolare attenzione alle per- sone fisiche che fino all’anno 2011 si avvalevano del regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007.
Nelle istruzioni "parte generale", l’agenzia delle Entrate precisa che nei confronti dei soggetti esercenti impresa che nell’anno 2011 si sono avvalsi del regime dei minimi e hanno cessato di avvalersene per il periodo d’imposta 2012, lo studio di settore non può essere usato in fase di accertamento, ma solo ai fini della selezione delle posizioni da sotto- porre a controllo. Le istruzioni fanno riferimento agli esercenti impresa, ma le stesse regole dovrebbero applicarsi per i professionisti che, da ex minimi nel 2011, sono diventati contribuenti normali nel 2012.
Per i contribuenti soggetti all’accertamento da studi di settore, in caso di entrate non congrue con quelle stimate dallo strumento informatico Gerico, è importante la scheda "note aggiuntive". In questa scheda è richiesta l’indicazione delle cause che hanno determinato l’attesta- zione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.
Nel paragrafo 4.2 "modalità di compilazione", si precisa che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fornire alcuni dati con- tabili, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al regime dei minimi.
Ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Tale costo dovrà essere indicato al netto dell’Iva esposta in fattura. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle norme previste dal regime dei "minimi", sono stati dedotti integralmente nel periodo d’imposta di acquisto.
In caso di omessa presentazione del modello per gli studi di settore, si applica la sanzione pari a 2.065 euro. Se il modello studi di settore 2013 viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, di norma, entro il 30 settembre 2014, è possibile ravvedere la violazione, versando la sanzione minima di 258 euro, pari ad un ottavo di 2.065 euro.