Dichiarazione Ici, obbligo eliminato a partire dal 2007
L’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici è venuto ufficialmente meno a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2007, da presentare nel corso del 2008.
È pertanto corretta l’irrogazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione, da parte del comune, con riferimento ad una compravendita avvenuta nel febbraio 2006. Questa è la risposta al quesito inviato dal lettore Vincenzo Laino. Per effetto della introduzione del Modello unico informatico, gli atti che hanno per oggetto beni immobili e transitano dal sistema notarile sono acquisiti immediatamente, in via telematica, alla banca dati dell’Amministrazione finanziaria. L’agenzia del Territorio, inoltre, mette a disposizione dei comuni, sul proprio portale, un sistema di interscambio dei dati che permette agli enti locali di acquisire tutte le informazioni pervenute tramite il Mui.
Con tale sistema di trasmissione di notizie è evidente che non si rendeva più necessaria la presentazione della dichiarazione Ici (e oggi dell’Imu), poiché i dati dichiarati sono resi disponibili direttamente ai comuni. Per questo motivo, l’articolo 37, comma 53, Dl 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dal 2007, è soppressa sia la dichiarazione che la comunicazione Ici. Si è altresì disposto che, fino alla data di operatività del sistema di interscambio dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento del Direttore dell’agenzia del Territorio, resta in vigore la sola dichiarazione Ici.
L’accertamento della piena operatività del suddetto sistema di interscambio è avvenuto con provvedimento direttoriale del 18.12.2007. Non era chiaro peraltro se tale operatività valesse già dagli atti posti in essere dal primo gennaio 2007 ovvero da quelli effettuati a partire dalla data di adozione del provvedimento del Territorio.
Si è inoltre dell’avviso che nella specie non ricorrano le condizioni per l’applicazione del favor rei, di cui all’articolo 3, Dlgs n. 472/1997. In forza di tale disposizione, non è sanzionabile una violazione successivamente soppressa dalla legge, anche se consumata in vigenza della norma soppressa.
Nel caso in oggetto, tuttavia, la norma di riferimento ha soppresso l’obbligo della dichiarazione non già perché si è ritenuto che la violazione di tale obbligo non avesse più rilievo per l’ordinamento, ma unicamente perché le informazioni recate nella denuncia sono acquisite diversamente. Detto in altri termini, con l’abolizione della denuncia il legislatore non ha ritenuto oggettivamente superfluo il contenuto della stessa ma ha solo sancito che le medesime notizie sono reperibili, a decorrere da una certa data, in altro modo.