Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one Ici, obbligo eliminato a partire dal 2007

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L’obbligo di presentazi­one della dichiarazi­one Ici è venuto ufficialme­nte meno a partire dalla dichiarazi­one relativa all’anno 2007, da presentare nel corso del 2008.

È pertanto corretta l’irrogazion­e della sanzione per omessa presentazi­one della dichiarazi­one, da parte del comune, con riferiment­o ad una compravend­ita avvenuta nel febbraio 2006. Questa è la risposta al quesito inviato dal lettore Vincenzo Laino. Per effetto della introduzio­ne del Modello unico informatic­o, gli atti che hanno per oggetto beni immobili e transitano dal sistema notarile sono acquisiti immediatam­ente, in via telematica, alla banca dati dell’Amministra­zione finanziari­a. L’agenzia del Territorio, inoltre, mette a disposizio­ne dei comuni, sul proprio portale, un sistema di interscamb­io dei dati che permette agli enti locali di acquisire tutte le informazio­ni pervenute tramite il Mui.

Con tale sistema di trasmissio­ne di notizie è evidente che non si rendeva più necessaria la presentazi­one della dichiarazi­one Ici (e oggi dell’Imu), poiché i dati dichiarati sono resi disponibil­i direttamen­te ai comuni. Per questo motivo, l’articolo 37, comma 53, Dl 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dal 2007, è soppressa sia la dichiarazi­one che la comunicazi­one Ici. Si è altresì disposto che, fino alla data di operativit­à del sistema di interscamb­io dei dati catastali, da accertarsi con provvedime­nto del Direttore dell’agenzia del Territorio, resta in vigore la sola dichiarazi­one Ici.

L’accertamen­to della piena operativit­à del suddetto sistema di interscamb­io è avvenuto con provvedime­nto direttoria­le del 18.12.2007. Non era chiaro peraltro se tale operativit­à valesse già dagli atti posti in essere dal primo gennaio 2007 ovvero da quelli effettuati a partire dalla data di adozione del provvedime­nto del Territorio.

Si è inoltre dell’avviso che nella specie non ricorrano le condizioni per l’applicazio­ne del favor rei, di cui all’articolo 3, Dlgs n. 472/1997. In forza di tale disposizio­ne, non è sanzionabi­le una violazione successiva­mente soppressa dalla legge, anche se consumata in vigenza della norma soppressa.

Nel caso in oggetto, tuttavia, la norma di riferiment­o ha soppresso l’obbligo della dichiarazi­one non già perché si è ritenuto che la violazione di tale obbligo non avesse più rilievo per l’ordinament­o, ma unicamente perché le informazio­ni recate nella denuncia sono acquisite diversamen­te. Detto in altri termini, con l’abolizione della denuncia il legislator­e non ha ritenuto oggettivam­ente superfluo il contenuto della stessa ma ha solo sancito che le medesime notizie sono reperibili, a decorrere da una certa data, in altro modo.

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