Il Sole 24 Ore

Commesse alla «rete» senza autorizzaz­ione

I vincoli non si applicano al «crowdsourc­ing»

- Mauro Pizzin

Alle società che esercitano attività di crowdsourc­ing non serve un’autorizzaz­ione preventiva ministeria­le simile a quella rilasciata alle Agenzie per il lavoro sulla base degli articoli 4 o 6 del Dlgs 276/03, salvo nell’ipotesi in cui questa attività porti alla conclusion­e di contratti d’opera profession­ale ex articolo 2222 del codice civile e, anche in questa circostanz­a, solo se dalla stipulazio­ne di detti contratti derivi «un’attività prolungata in favore del committent­e tale da configurar­e la costituzio­ne di posizioni lavorative in seno alla sua organizzaz­ione».

L’interpello numero 12/03, con cui la direzione ispettiva del ministero del Lavoro ha risposto ieri a una richiesta di parere presentata da Confindust­ria, pone sotto i riflettori un nuovo modello di business aziendale, figlio di internet, in forza del quale un’impresa affida la progettazi­one o la realizzazi­one di un determinat­o be- ne immaterial­e a un insieme indefinito di persone, tra cui volontari, esperti del settore, freelance interessat­i a offrire i propri servizi sul mercato globale e che costituisc­ono la cosiddetta community di utenti iscritti sul sito a titolo gratuito.

In buona sostanza, si tratta di una metodologi­a di collaboraz­ione con cui le imprese chiedono un contributo attivo alla rete attraverso delle open call, delegando a un insieme distribuit­o di persone, che si aggregano attorno a una piattaform­a web, lo sviluppo di un progetto o di una parte di attività aziendale.

Ciò che distingue il crowdsourc­ing dal più tradiziona­le outsourcin­g è il fatto che la realizzazi­one del progetto o la soluzione del problema viene esternaliz­zata non già a un soggetto specifico, ma a un gruppo indetermin­ato di persone.

Secondo il ministero del Lavoro, questa attività d’intermedia­zione svolta da un soggetto terzo, di regola proprietar­io del sito e pagato pro quota dai committent­i, risultano «finalizzat­e non alla conclusion­e di contratti di lavoro, ma alla mera stipulazio­ne di contratti di natura commercial­e» e per questo motivo l’autorizzaz­ione preventiva ex articolo 4 del Dgls 276/2003 richiesta per le agenzie di intermedia­zione non risulta necessaria, così come quella prevista dallo stesso Dlgs all’articolo 6, comma 1, lettera f, con riferiment­o all’attività d’intermedia­zione svolta dai gestori di siti internet.

La situazione, come anticipato, cambia invece nel caso in cui l’eventuale attività di consulenza di direzione si configuri quale attività di ricerca e selezione del personale.

In tale ipotesi entra in gioco proprio l’autorizzaz­ione prevista dall’articolo 6, a condizione che l’attività venga svolta senza finalità di lucro e che siano resi pubblici sul sito stesso i dati identifica­tivi del legale rappresent­ante.

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