La trasparenza ha scadenze flessibili
Il termine del 31 marzo è «ordinatorio» e riguarda solo la Pa centrale
Il termine del 31 marzo per l’adozione del piano anticorruzione non è «perentorio», per cui le amministrazioni potranno avviare attività come i meccanismi di rotazione e varare in seguito un piano comunque valido.
Il chiarimento sulle scadenze previste dalla legge 190/2012 arriva dalla Civit, e riguarda in prima battuta le amministrazioni centrali. Per quanto riguarda Regioni ed enti locali, nonostante la pressione di queste settimane soprattutto sui segretari di Comuni e Province, va sottolineato che le sca- denze sono più distese. L’articolo 1, comma 60 della legge 190/2012, per quanto riguarda gli enti locali (e anche le Regioni e le Province autonome) afferma che occorre riferirsi agli adempimenti specifici e ai relativi termini che saranno decisi dalla Conferenza unificata, entro 120 giorni dal 28 novembre (data di entrata in vigore della legge). Trattandosi di termine ordinatorio, bisogna comunque attendere le indicazioni della Conferenza unificata, anche perché queste rappresentano i presupposti necessari per l’adozione del piano. A conferma si può richiamare il fatto che ad oggi poco più 450 segretari sono stati nominati responsabili anticorruzione.
Un altro motivo discende dalla conforme interpretazione adottata da dipartimento della Funzione Pubblica e Civit. Il primo, confermando che per gli enti locali e le Regioni si applica il comma 60, precisa che (pagina 4 della circolare 1/2013) «in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l’indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzati soprattutto a tener conto delle speci- ficità organizzative delle diverse realta amministrative».
L’interpretazione è confermata dalla presidente della Civit che nella nota inviata al ministro della Pubblica amministrazione su conforme decisione del 3 gennaio della Commissione si riferisce al «differimento al 31 marzo 2013, operato dalla legge 221/12, del termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni centrali», escludendo dunque che questa scadenza valga per le amministrazioni locali.