Subfornitura senza solidarietà
Il contratto evita la responsabilità sugli appalti fissata dalla legge per gli obblighi di natura fiscale L’uso della forma scritta, anche via fax o mail, attenua i rischi di accertamento
Il contratto di subfornitura, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 192/1998, è stato definitivamente escluso dagli obblighi della responsabilità solidale in materia tributaria dalla circolare n. 2/E/2013. È evidente, a questo punto, l’interesse che molti lettori manifestano in relazione alla sua esatta individuazione, ed alla discriminazione con il contratto di appalto/subappalto.
L’accordo di subfornitura presenta, in effetti, caratteristiche peculiari. In particolare, la legge 192/98 impone che tra il committente e il subfornitore venga stipulato regolare contratto scritto (anche via fax o telematica). Nella realtà commerciale l’utilizzo di accordi verbali velocizza i rapporti, ma è evidente come i rischi di incorrere in accertamenti consiglino vivamente di stipulare scritture che sanciscano, nero su bianco, il tipo di rapporto che si genera e le regole che lo contraddistinguono, anche attraverso i cosiddetti accordi "quadro", integrando poi di volta il volta gli stessi con il contenuto specifico e necessario di ogni singola commessa tramite documenti già in utilizzo (ad esempio quelli di trasporto). Se non c’è la forma scritta, per legge il contratto è nullo, e quindi improduttivo di effetti. Giuridicamente, il fatto che sia nullo non impedirebbe di inquadrarlo nella fattispecie della subfornitura, sempre che a tale fattispecie si riconosca una autonomia che alcuni interpreti contestano, affermando che la subfornitura non istituisce un nuovo tipo contrattuale, bensì proietta la propria sagoma su una serie potenzialmente molteplice di tipi negoziali codificati, intervenendo laddove la collaborazione industriale si atteggia per linee verticali, o piramidali, con uncommittente maggiore al vertice. Se invece si riconosce che la subfornitura rappresenta un "tipo" contrattuale diverso e distinto dall’appalto si deve necessariamente concludere che il solo fatto che manchi la forma scritta, non può per ciò stesso trasformarla automaticamente in un altro tipo di contratto. L’appalto è caratterizzato dall’autonomia dell’appaltatore in funzione della sua obbligazione di risultato e vi è compatibile il controllo e la sorveglianza esercitata dal committente al fine di assicurarsi che l’opera venga eseguita in conformità delle regole dell’arte. «L’appaltatore - si legge in una pronuncia giurisprudenziale - dovendo perseguire il risultato dell’opera, nondeve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive del committente, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico. La subfornitura è invece caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente. Progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono infatti forniti dall’impresa committente, la quale, dovendo il prodotto o il servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisce al subfornitore il cosiddetto "know how", nel senso dell’intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio. La dipendenzatecnologica e progettuale verso il committente risiede in questo integrale trasferimento da parte del committente medesimo al subfornitore delle nozioni sul come fare un determinato bene o servizio, al punto che il subfornitore, a differenza dell’appaltatore, è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni» (Tribunale Bari, sezione II, 13 luglio 2006, n. 1947). Secondoaltri Tribunali (Taranto, sentenza 13 ottobre 1999 e Torino, sentenza 19 novembre 1999), la subfornitura ricorre nelle ipotesi di prestazione afferente il ciclo produttivo del committenteed il trasferimentodi conoscenze tecniche e tecnologiche dal committenteal subfornitore. In sostanza, l’impegno a cui si obbliga il subfornitore deve essere condotto in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Per tale motivo, per rispondere ai quesiti posti, pur conle difficoltà interpretative evidenziate, non si può nonconcludere che la subfornitura è del tutto distinta dall’appalto, così come dagli altri contratti tipici di cui riproduce alcune caratteristiche. Nella pratica, non è sempre facilmente identificabile, ma ove le parti rispettino i requisiti anche formali del contratto di subfornitura evidenziati, primo fra tutti la forma scritta, dovrebbe essere incontestabile l’individuazione, nell’alveo di tale fattispecie, ad esempio, dell’affidamento ad imprese terze di fasi della lavorazione dei pellami o di singole lavorazioni della pelletteria, nel rispetto di progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi forniti dall’impresa committente.