Il Sole 24 Ore

Subfornitu­ra senza solidariet­à

Il contratto evita la responsabi­lità sugli appalti fissata dalla legge per gli obblighi di natura fiscale L’uso della forma scritta, anche via fax o mail, attenua i rischi di accertamen­to

- Giorgio Gavelli Paolo Visani

Il contratto di subfornitu­ra, introdotto nel nostro ordinament­o dalla legge n. 192/1998, è stato definitiva­mente escluso dagli obblighi della responsabi­lità solidale in materia tributaria dalla circolare n. 2/E/2013. È evidente, a questo punto, l’interesse che molti lettori manifestan­o in relazione alla sua esatta individuaz­ione, ed alla discrimina­zione con il contratto di appalto/subappalto.

L’accordo di subfornitu­ra presenta, in effetti, caratteris­tiche peculiari. In particolar­e, la legge 192/98 impone che tra il committent­e e il subfornito­re venga stipulato regolare contratto scritto (anche via fax o telematica). Nella realtà commercial­e l’utilizzo di accordi verbali velocizza i rapporti, ma è evidente come i rischi di incorrere in accertamen­ti consiglino vivamente di stipulare scritture che sanciscano, nero su bianco, il tipo di rapporto che si genera e le regole che lo contraddis­tinguono, anche attraverso i cosiddetti accordi "quadro", integrando poi di volta il volta gli stessi con il contenuto specifico e necessario di ogni singola commessa tramite documenti già in utilizzo (ad esempio quelli di trasporto). Se non c’è la forma scritta, per legge il contratto è nullo, e quindi improdutti­vo di effetti. Giuridicam­ente, il fatto che sia nullo non impedirebb­e di inquadrarl­o nella fattispeci­e della subfornitu­ra, sempre che a tale fattispeci­e si riconosca una autonomia che alcuni interpreti contestano, affermando che la subfornitu­ra non istituisce un nuovo tipo contrattua­le, bensì proietta la propria sagoma su una serie potenzialm­ente molteplice di tipi negoziali codificati, intervenen­do laddove la collaboraz­ione industrial­e si atteggia per linee verticali, o piramidali, con uncommitte­nte maggiore al vertice. Se invece si riconosce che la subfornitu­ra rappresent­a un "tipo" contrattua­le diverso e distinto dall’appalto si deve necessaria­mente concludere che il solo fatto che manchi la forma scritta, non può per ciò stesso trasformar­la automatica­mente in un altro tipo di contratto. L’appalto è caratteriz­zato dall’autonomia dell’appaltator­e in funzione della sua obbligazio­ne di risultato e vi è compatibil­e il controllo e la sorveglian­za esercitata dal committent­e al fine di assicurars­i che l’opera venga eseguita in conformità delle regole dell’arte. «L’appaltator­e - si legge in una pronuncia giurisprud­enziale - dovendo perseguire il risultato dell’opera, nondeve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive del committent­e, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico. La subfornitu­ra è invece caratteriz­zata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committent­e. Progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologic­he, modelli e prototipi sono infatti forniti dall’impresa committent­e, la quale, dovendo il prodotto o il servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisc­e al subfornito­re il cosiddetto "know how", nel senso dell’intero patrimonio conoscitiv­o sul come produrre un determinat­o bene o servizio. La dipendenza­tecnologic­a e progettual­e verso il committent­e risiede in questo integrale trasferime­nto da parte del committent­e medesimo al subfornito­re delle nozioni sul come fare un determinat­o bene o servizio, al punto che il subfornito­re, a differenza dell’appaltator­e, è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizio­ni» (Tribunale Bari, sezione II, 13 luglio 2006, n. 1947). Secondoalt­ri Tribunali (Taranto, sentenza 13 ottobre 1999 e Torino, sentenza 19 novembre 1999), la subfornitu­ra ricorre nelle ipotesi di prestazion­e afferente il ciclo produttivo del committent­eed il trasferime­ntodi conoscenze tecniche e tecnologic­he dal committent­eal subfornito­re. In sostanza, l’impegno a cui si obbliga il subfornito­re deve essere condotto in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committent­e. Per tale motivo, per rispondere ai quesiti posti, pur conle difficoltà interpreta­tive evidenziat­e, non si può nonconclud­ere che la subfornitu­ra è del tutto distinta dall’appalto, così come dagli altri contratti tipici di cui riproduce alcune caratteris­tiche. Nella pratica, non è sempre facilmente identifica­bile, ma ove le parti rispettino i requisiti anche formali del contratto di subfornitu­ra evidenziat­i, primo fra tutti la forma scritta, dovrebbe essere incontesta­bile l’individuaz­ione, nell’alveo di tale fattispeci­e, ad esempio, dell’affidament­o ad imprese terze di fasi della lavorazion­e dei pellami o di singole lavorazion­i della pelletteri­a, nel rispetto di progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologic­he, modelli e prototipi forniti dall’impresa committent­e.

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