Il Sole 24 Ore

Supersempl­ificati, opzione «aperta»

In caso di errore nei versamenti va chiesta la variazione del codice tributo

- Salvina Morina Tonino Morina

Il regime dei superminim­i, con il forfait del 5% e il regime supersempl­ificato per gli ex minimi fanno sorgere diversi interrogat­ivi. Una lettrice - Claudia Amato - chiede chiariment­i per un profession­ista, che ha iniziato l’attività nel 2009 applicando il regime Iva normale e il regime contabile semplifica­to. Nel 2012, pur avendo i requisiti per il regime supersempl­ificato, ha versato l’Iva del primo trimestre con il codice 6031 anziché attendere la scadenza annuale. Il dubbio è se per il 2012 può optare per il supersempl­ificato. La risposta è affermativ­a e il profession­ista, per confermare la scelta per il supersempl­ificato, deve chiedere alle Entrate la variazione del codice tributo del versamento eseguito come primo trimestre 2012, da 6031, versamento primo trimestre, a 6099, versamento a saldo annuale, come se avesse commesso un errore formale (che non sono sanzionabi­li).

Per la comunicazi­one della scelta per il regime supersempl­ificato, nelle istruzioni per la compilazio­ne del modello Iva 2013, per l’anno 2012, quadro VO "opzioni", al rigo VO35, si legge che la casella 1 deve essere barrata dai contribuen­ti che hanno iniziato l’attività successiva­mente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per l’imprendito­ria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011.

La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l’attività successiva­mente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.

Concluso il periodo triennale di permanenza obbligator­ia nel regime ordinario optano a partire dall’anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011. Nel caso del profession­ista, che ha iniziato l’attività nel 2009, applicando il regime Iva normale e il regime contabile semplifica­to, l’opzione per il regime supersempl­ificato si manifesta barrando la casella 2 del rigo VO 35. I contribuen­ti che applicano il regime contabile supersempl­ificato non devono compilare il quadro VH, prima sezione, relativo alle liquidazio­ni periodiche.

Chi applica il regime contabile di cui all’articolo 27, comma 3, Dl 98/2011, beneficia di un regime contabile supersempl­ificato, che esonera dagli obblighi di registrazi­one, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazio­ni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto Iva e dalla presentazi­one della dichiarazi­one e dal versamento dell’Irap.

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