Supersemplificati, opzione «aperta»
In caso di errore nei versamenti va chiesta la variazione del codice tributo
Il regime dei superminimi, con il forfait del 5% e il regime supersemplificato per gli ex minimi fanno sorgere diversi interrogativi. Una lettrice - Claudia Amato - chiede chiarimenti per un professionista, che ha iniziato l’attività nel 2009 applicando il regime Iva normale e il regime contabile semplificato. Nel 2012, pur avendo i requisiti per il regime supersemplificato, ha versato l’Iva del primo trimestre con il codice 6031 anziché attendere la scadenza annuale. Il dubbio è se per il 2012 può optare per il supersemplificato. La risposta è affermativa e il professionista, per confermare la scelta per il supersemplificato, deve chiedere alle Entrate la variazione del codice tributo del versamento eseguito come primo trimestre 2012, da 6031, versamento primo trimestre, a 6099, versamento a saldo annuale, come se avesse commesso un errore formale (che non sono sanzionabili).
Per la comunicazione della scelta per il regime supersemplificato, nelle istruzioni per la compilazione del modello Iva 2013, per l’anno 2012, quadro VO "opzioni", al rigo VO35, si legge che la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011.
La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.
Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a partire dall’anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011. Nel caso del professionista, che ha iniziato l’attività nel 2009, applicando il regime Iva normale e il regime contabile semplificato, l’opzione per il regime supersemplificato si manifesta barrando la casella 2 del rigo VO 35. I contribuenti che applicano il regime contabile supersemplificato non devono compilare il quadro VH, prima sezione, relativo alle liquidazioni periodiche.
Chi applica il regime contabile di cui all’articolo 27, comma 3, Dl 98/2011, beneficia di un regime contabile supersemplificato, che esonera dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto Iva e dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’Irap.