Il Sole 24 Ore

Sui finanziame­nti all’estero non scatta l’abuso del diritto

- Dario Deotto

Occorre che vi sia un utilizzo distorto di strumenti giuridici finalizzat­o all’otteniment­o di un risparmio fiscale perché si possa parlare di abuso del diritto. Quindi, la semplice stipula all’estero di operazioni di finanziame­nto bancario con contraenti italiani e per finalità operative in Italia non realizza abuso del diritto. Semmai, se gli atti vengono formati in Italia, l’imposta sostitutiv­a sui finanziame­nti dovrebbe essere assolta in Italia.

Questo è il contenuto della risoluzion­e n. 20/ E di ieri dell’agenzia delle Entrate. Documento che si può dire ineccepibi­le per quanto riguarda il diverso campo di applicazio­ne dei concetti di abuso del diritto e di evasione.

L’Agenzia ripropone il concetto di abuso del diritto fatto proprio dalla Cassazione, secondo cui vi sarebbe abuso in presenza di utilizzo distorto di strumenti giuridici posti in essere senza alcuna valida ragione economica, diversa dal risparmio d’imposta cui l'operazione posta in essere è finalizzat­a. L’Agenzia conclude che il luogo di sottoscriz­ione di un contratto, ai fini dell’imposta sostitutiv­a sui finanziame­nti, non configura di per sé quell’utilizzo distorto di strumenti giuridici atti ad ottenere un risparmio fiscale.

Per questo, non si può parlare di abuso. Piuttosto, va verificato se il luogo in cui si è formato l’atto è l’Italia, perché, in caso affermativ­o, si avrebbe un’evasione dell’imposta sostitutiv­a.

Le consideraz­ioni sul concetto di abuso sono sicurament­e corrette, alla luce degli orientamen­ti della giurisprud­enza italiana. Tuttavia, quello che andrebbe rilevato è se la giurisprud­enza tributaria italiana sia in li- nea con il principio civilistic­o (italiano) di abuso, oltreché con quello formatosi presso la Corte di giustizia Ue per i tributi armonizzat­i. In base a questi ultimi due riferiment­i, si ha infatti abuso quando si consegue un vantaggio che l’ordinament­o disapprova. In sostanza, si deve essere in presenza di un vantaggio fruito aggirando la ratio di una norma o di un sistema.

Secondo la Cassazione in materia tributaria, si avrebbe invece abuso in presenza dell’utilizzo distorto di strumenti giuridici che hanno come finalità essenzialm­ente quella di fruire di un vantaggio fiscale in mancanza di valide ragioni economiche che giustifica­no l’operazione.

Questo non appare del tutto corretto. Il fatto che un soggetto ponga in essere delle operazioni per fruire essenzialm­ente di un vantaggio fiscale non può essere considerat­o elusivo o "abusivo". Occorre invece considerar­e se queste operazioni determinan­o un vantaggio non voluto dal sistema. Se il vantaggio è previsto dall’ordinament­o e il contribuen­te si pone – compiendo operazioni lecite - nelle condizioni di fruire di detto vantaggio, non si può parlare né di abuso né di elusione, ma di legittimo risparmio d’imposta. Questo risulta chiarament­e dalla relazione di accompagna­mento all’articolo 37- bis del Dpr 600/1973.

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