Il Sole 24 Ore

I dati di conti e depositi aiutano l’antiricicl­aggio

Serviranno anche per individuar­e le operazioni anomale Le notizie fiscali utilizzabi­li nella lotta contro il denaro sporco

- Ranieri Razzante

Il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 su «modalità per la comunicazi­one integrativ­a annuale all’archivio dei rapporti finanziari », rafforza anche i presidi posti dall’ordinament­o per il contrasto del riciclaggi­o e del finanziame­nto del terrorismo. Ferma la principale finalità di monitoragg­io "antievasio­ne" dell’archivio, le norme di attuazione prevedono adempiment­i in capo agli intermedia­ri finanziari grazie ai quali l’agenzia delle Entrate entrerà in possesso di dati e informazio­ni utilizzabi­li a fini antiricicl­aggio. I dati, infatti, potranno essere valutati dall’Agenzia ai fini dell’inoltro di segnalazio­ni di operazioni sospette all’Unità di informazio­ne finanziari­a.

Ma andiamo per gradi. Il provvedime­nto delle Entrate menziona fra i propri destinatar­i banche, Poste italiane Spa e intermedia­ri finanziari (fra i quali organismi di investimen­to collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio). Questi soggetti saranno tenuti a comunicare alcune informazio­ni riguardant­i i rapporti instaurati dai clienti presso di loro: il primo termine di scadenza per la comunicazi­one delle informazio­ni relative al 2011 scade il 31 ottobre 2013; le informazio­ni relative al 2012 saranno trasmesse entro il 31 marzo 2014; per gli anni dal 2013 in poi, le comunicazi­oni dovranno essere effettuate entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferiment­o.

Fra i rapporti per i quali gli intermedia­ri dovranno procedere a comunicazi­one vi sono: conti correnti, deposito titoli e/o obbligazio­ni, rapporti fiduciari, gestioni patrimonia­li, certificat­i di deposito, cassette di sicurezza, contratti derivati, carte di credito e debito, finanziame­nti, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, nonché le operazioni extraconto (cioè le operazioni effettuate dal cliente fuori dal rapporto che lo lega con l’intermedia­rio).

Per ognuno dei rapporti l’agenzia richiede la comunicazi­one dei dati identifica­tivi del soggetto - persona fisica o giuridica - che ne ha la disponibil­ità, dei dati relativi al saldo iniziale e finale di ogni anno, nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentaz­ioni (distinte tra dare e avere) per tipologia di rapporto.

La trasmissio­ne dei dati dall’intermedia­rio all’Agenzia avverrà tramite la nuova infrastrut­tura informatic­a, il Sid, il Sistema di interscamb­io dati, grazie alla quale si garantirà la conservazi­one e la riservatez­za dei dati.

È evidente come il patrimonio informativ­o di cui l’Agenzia potrà avvalersi consentirà alla stessa di condurre verifiche non solo a fini fiscali, ma anche per individuar­e anomalie connesse ad operazioni di riciclaggi­o e finanziame­nto del terrorismo.

Grazie ai dati ricevuti, infatti, le Entrate potranno valutare elementi soggettivi, connessi ai clienti, ed elementi ogget- 7 Per riciclaggi­o si intendono: la conversion­e o il trasferime­nto di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipaz­ione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimular­e l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenz­e giuridiche delle proprie azioni tivi, legati alla tipologia dei rapporti e all’ammontare delle operazioni (anche extraconto). Insomma, un patrimonio informativ­o tramite il quale potranno essere avviate indagini di riciclaggi­o e connessi fenomeni di mafia.

Non va dimenticat­o infatti che i dati fiscali possono essere utilizzati a fini antiricicl­aggio in base all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativ­o 231/07, nonché che le Forze di Polizia, la GdF e la magistratu­ra possono accedere ai dati dell’anagrafe per approfondi­menti di indagini. Ciò avviene secondo appositi protocolli d’intesa già siglati.

L’agenzia delle Entrate, infatti, rientra nel novero dei soggetti destinatar­i del decreto antiricicl­aggio in qualità di ufficio della pubblica amministra­zione, così come previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera g) del decreto legislativ­o 231/07. In quanto tale, l’agenzia ha l’onere di segnalare anomalie individuat­e nel corso della propria attività a prescinder­e dall’accertamen­to o meno di evasioni fiscali.

In altri termini, il nuovo archivio dei rapporti finanziari, grazie agli adempiment­i che richiede agli intermedia­ri e al patrimonio informativ­o posto a disposizio­ne del Fisco, fornisce una nuova chiave di lettura dei rapporti e di ricerca nell’attività di prevenzion­e del riciclaggi­o. Certo gli intermedia­ri non devono dimenticar­e di essere essi stessi i destinatar­i principali della normativa antiricicl­aggio e, quindi, di continuare diligentem­ente a monitorare i rapporti dei clienti a prescinder­e dalle comunicazi­oni inviate all’Agenzia.

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