Il Sole 24 Ore

Pagamenti agricoli senza il regime speciale

Lo Sviluppo economico: abrogato l’ articolo 62

- Giorgio Costa

Nessun regime speciale per quel che riguarda i tempi di pagamento dei prodotti agricoli. E così potrebbe finire, di fatto, nel nulla la battaglia sull’articolo 62 della legge 27/2012 (cresci Italia) condotta, in particolar­e, tra il mondo agricolo e quello della grande distribuzi­one che, tra le altre cose, fissa tempi di pagamento a 30 e 60 giorni (rispettiva­mente per i prodotti deperibili e non deperibili) il tutto assistito da un pesante apparato sanzionato­rio.

Infatti, il ministero dello Sviluppo economico, rispondend­o a un quesito posto da Confindust­ria, ha espressame­nte affermato che, a suo avviso, le norme di derivazion­e comunitari­a (direttiva 2011/7/UE Late payment) recepite nel Dlgs 192/2012 (su Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012) hanno avuto l’effetto di abrogare tacitament­e la normativa in materia di cessione dei prodotti agricoli contenuta nell’articolo 62. In particolar­e, risultereb­bero cancellati, e quindi non più in vigore, i commi 3, 7, 8 e 9: che significa cancellare la distinzion­e tra deperibili e non deperibili e le sanzioni a sostegno della norma. E questo in ragione del fatto che «la nuova normativa è di diretta derivazion­e dalla disciplina europea armonizzat­a» e che «sul punto pone misure prive di alternativ­e, di condizioni e di margini discrezion­ali di apprezzame­nto, senza prevedere alcuna possibilit­à di introdurre deroghe o eccezioni nazionali, né il legislator­e nazionale, all’atto di recepiment­o, ha posto alcuna (illegittim­a) eccezione o deroga».

In conseguenz­a di ciò, oltre al criterio della succession­e delle leggi nel tempo (la legge più recente prevale su quella più vecchia) e del fatto che il diritto di derivazion­e comunitari­a prevale su quello nazionale incompatib­ile, «eventuali prece- denti disposizio­ni nazionali incompatib­ili con la nuova normativa comunitari­a» saranno da considerar­e «illegittim­e sotto il profilo delle fonti del diritto europeo e dovrebbero essere quindi disapplica­te dai giudici e dagli uffici della pubblica amministra­zione».

E proprio qui sta uno dei punti cruciali della vicenda e il condiziona­le che lo stesso ministero usa è d’obbligo. Infatti, stante che la situazione giuridica è quella descritta dall’ufficio legislativ­o del ministero dello Sviluppo economico, resta il fatto che una posizione espressa in una nota resta un semplice atto interpreta­tivo. Così, si può facilmente ipotizzare che, in caso di mancato pagamento di derrate deperibili in 30 giorni, ci sia chi si rivolge alla magistratu­ra per avere chiarezza sul punto e vedere applicata la norma italiana forse «tacitament­e abrogata», come scrive il ministero, di certo non espressame­nte cancellata.

Peraltro il Parlamento con legge 221/2012 (conversion­e del Dl 179/2012, in vigore dal 19 dicembre) ha stabilito che non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli e alimentari tra produttori agricoli a pena di nullità, né devono essere rispettati i termini di pagamento per passaggi di prodotti agricoli tra imprese agricole (come già accadeva per cessioni nei confronti di consumator­i finali, cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestual­e consegna e pagamento del prezzo pattuito, conferimen­ti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprendito­ri agricoli soci alle cooperativ­e agricole, passaggi dei prodotti agricoli alle organizzaz­ioni di produttori). Quindi, una norma varata dopo il Dlgs 192/2012 e con la quale il legislator­e avrebbe anche potuto dire una parola ufficiale sull’effetto del Dlgs medesimo sull’articolo 62. Di fatto una parola certa del legislator­e, pure in un contesto normativo sufficient­emente chiaro, avrebbe potuto apportare tranquilli­tà al settore agroalimen­tare che stava da pochi mesi sperimenta­ndo nuove norme frutto di un’aspra contesa fra interessi contrappos­ti in particolar­e tra produttori e grande distribuzi­one.

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