Pagamenti agricoli senza il regime speciale
Lo Sviluppo economico: abrogato l’ articolo 62
Nessun regime speciale per quel che riguarda i tempi di pagamento dei prodotti agricoli. E così potrebbe finire, di fatto, nel nulla la battaglia sull’articolo 62 della legge 27/2012 (cresci Italia) condotta, in particolare, tra il mondo agricolo e quello della grande distribuzione che, tra le altre cose, fissa tempi di pagamento a 30 e 60 giorni (rispettivamente per i prodotti deperibili e non deperibili) il tutto assistito da un pesante apparato sanzionatorio.
Infatti, il ministero dello Sviluppo economico, rispondendo a un quesito posto da Confindustria, ha espressamente affermato che, a suo avviso, le norme di derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE Late payment) recepite nel Dlgs 192/2012 (su Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012) hanno avuto l’effetto di abrogare tacitamente la normativa in materia di cessione dei prodotti agricoli contenuta nell’articolo 62. In particolare, risulterebbero cancellati, e quindi non più in vigore, i commi 3, 7, 8 e 9: che significa cancellare la distinzione tra deperibili e non deperibili e le sanzioni a sostegno della norma. E questo in ragione del fatto che «la nuova normativa è di diretta derivazione dalla disciplina europea armonizzata» e che «sul punto pone misure prive di alternative, di condizioni e di margini discrezionali di apprezzamento, senza prevedere alcuna possibilità di introdurre deroghe o eccezioni nazionali, né il legislatore nazionale, all’atto di recepimento, ha posto alcuna (illegittima) eccezione o deroga».
In conseguenza di ciò, oltre al criterio della successione delle leggi nel tempo (la legge più recente prevale su quella più vecchia) e del fatto che il diritto di derivazione comunitaria prevale su quello nazionale incompatibile, «eventuali prece- denti disposizioni nazionali incompatibili con la nuova normativa comunitaria» saranno da considerare «illegittime sotto il profilo delle fonti del diritto europeo e dovrebbero essere quindi disapplicate dai giudici e dagli uffici della pubblica amministrazione».
E proprio qui sta uno dei punti cruciali della vicenda e il condizionale che lo stesso ministero usa è d’obbligo. Infatti, stante che la situazione giuridica è quella descritta dall’ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico, resta il fatto che una posizione espressa in una nota resta un semplice atto interpretativo. Così, si può facilmente ipotizzare che, in caso di mancato pagamento di derrate deperibili in 30 giorni, ci sia chi si rivolge alla magistratura per avere chiarezza sul punto e vedere applicata la norma italiana forse «tacitamente abrogata», come scrive il ministero, di certo non espressamente cancellata.
Peraltro il Parlamento con legge 221/2012 (conversione del Dl 179/2012, in vigore dal 19 dicembre) ha stabilito che non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli e alimentari tra produttori agricoli a pena di nullità, né devono essere rispettati i termini di pagamento per passaggi di prodotti agricoli tra imprese agricole (come già accadeva per cessioni nei confronti di consumatori finali, cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole, passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori). Quindi, una norma varata dopo il Dlgs 192/2012 e con la quale il legislatore avrebbe anche potuto dire una parola ufficiale sull’effetto del Dlgs medesimo sull’articolo 62. Di fatto una parola certa del legislatore, pure in un contesto normativo sufficientemente chiaro, avrebbe potuto apportare tranquillità al settore agroalimentare che stava da pochi mesi sperimentando nuove norme frutto di un’aspra contesa fra interessi contrapposti in particolare tra produttori e grande distribuzione.