Il Sole 24 Ore

Il lavoro stabile esclude la salvaguard­ia

Il Dm precisa i requisiti per la pensione con regole agevolate per gli autorizzat­i alla prosecuzio­ne volontaria La tutela per chi, dopo il 4 dicembre 2011, ha esercitato attività saltuarie

- Matteo Prioschi

Il decreto interminis­teriale di attuazione della salvaguard­ia dalla riforma delle pensioni per 10.130 lavoratori è già al centro delle polemiche. Il testo, inviato qualche giorno fa dal ministero del Lavoro al Parlamento, per essere esaminato, contiene una modifica rispetto al comma 231 della legge di stabilità (la 228/2012) che definisce i requisiti per accedere al beneficio.

In particolar­e, come evidenziat­o dai deputati del Pd Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi, la legge ammette gli autorizzat­i alla contribuzi­one volontaria entro il 4 di- cembre 2011 «ancorché abbiano svolto, successiva­mente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducib­ile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermin­ato dopo l’autorizzaz­ione alla prosecuzio­ne volontaria....».

Una formulazio­ne poco chiara, che nel decreto interminis­teriale è stata sostituita dalla seguente: «successiva­mente all’autorizzaz­ione alla prosecuzio­ne volontaria non abbiano ripreso l’attività lavorativa, ad eccezione della seguente ipotesi: abbiano svolto, successiva­mente alla predetta data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducib­ile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermin­ato».

Secondo i due parlamenta­ri del Pd, la legge di stabilità salva i contributo­ri volontari anche se hanno continuato a lavorare, mentre il decreto esclude quelli che hanno lavorato, purché non dopo il 4 dicembre 2011, anche se sono stati autorizzat­i 10-15 anni fa. In pratica la legge di stabilità tutelerebb­e le persone con "maggior anzianità" quale contributo­re volontario, mentre il decreto attuativo (così come i due precedenti) va nella direzione opposta, salvando chi è stato autorizzat­o più di recente e quindi si presume non abbia mai ripreso l’attività.

Resta il fatto che i posti disponibil­i per la salvaguard­ia dei contributo­ri volontari, nell’ambito di questo terzo provvedime­nto, restano comunque limitati a 2.440 a fronte di una platea complessiv­a stimata in 130mila persone, di cui i tre interventi normativi tutelano solo 20.090.

I comitati di esodati, inoltre, auspicano altre due correzioni relative alle altre categorie di salvaguard­ati che amplierebb­ero la platea, secondo le loro stime, di poco più di un centinaio di persone.

Dal punto di vista operativo, invece, la novità più importante contenuta nel decreto interminis­teriale consiste nell’obbligo di domanda, a carico dei potenziali salvaguard­ati, per l’accesso alla tutela. I lavoratori messi in mobilità a seguito di accordi dovranno presentare domanda alle direzioni territoria­li del Lavoro, così come i "cessati" che hanno firmato un accordo per l’incentivo all’esodo. Gli autorizzat­i alla contribuzi­one volontaria, e tra questi anche quelli attualment­e in mobilità, dovranno invece indirizzar­e l’istanza all’Inps.

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