Avviso standard per l’intermittente
Pronto il decreto
Pronto il decreto del ministero del Lavoro che definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente.
Il testo normativo era stato previsto dalla riforma Fornero (legge 92/12), che al comma 21 dell’articolo 1 aveva modificato, inserendo il comma 3 bis, l’articolo 35 della riforma Biagi (Dlgs 276/03). Con esso è stato introdotto per il datore di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva alla Dtl competente ogni volta che si chiama il lavoratore e non solo al momento della stipula del contratto, come previsto precedentemente, con sanzioni da 400 a 2.400 euro a lavoratore in caso d’inadempienza.
Il decreto, reso noto ieri, entrerà in vigore 15 giorni dopo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il contenuto della domanda che dovrà essere presentata dal datore di lavoro, l’articolo 3 del decreto prevede l’adozione del modello di comunicazione UNI-Intermittente, da utilizzarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. Esso dovrà contenere i dati identificativi del lavoratore chiamato, del datore di lavoro, nonché la data d’inizio e fine della prestazione lavorativa a cui la chiamata si riferisce.
La domanda potrà essere spedita via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato (intermittenti@lavoro.gov.it) o tramite il servizio informatico disponibile su "cliclavoro", il portale dei servizi per il lavoro del Ministero (www.cliclavoro.gov.it). L’articolo 4 del decreto precisa tuttavia, che solo nel caso di prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione è possibile, come terza opzione, anche la trasmissione di un sms contenente «almeno il codice fiscale del lavoratore».
La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti che possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dello stesso (tra cui consulenti del lavoro e commercialisti), fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
Solo ed esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di comunicazione precedenti – precisa il decreto – sarà possibile effettuare la comunicazione al numero di fax della Dtl competente. In questo caso costituirà prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema, unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax «anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’Ufficio».