Il Sole 24 Ore

Avviso standard per l’intermitte­nte

Pronto il decreto

- Mauro Pizzin

Pronto il decreto del ministero del Lavoro che definisce gli standard e le regole per la trasmissio­ne delle comunicazi­oni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazion­e di lavoro intermitte­nte.

Il testo normativo era stato previsto dalla riforma Fornero (legge 92/12), che al comma 21 dell’articolo 1 aveva modificato, inserendo il comma 3 bis, l’articolo 35 della riforma Biagi (Dlgs 276/03). Con esso è stato introdotto per il datore di lavoro l’obbligo di comunicazi­one preventiva alla Dtl competente ogni volta che si chiama il lavoratore e non solo al momento della stipula del contratto, come previsto precedente­mente, con sanzioni da 400 a 2.400 euro a lavoratore in caso d’inadempien­za.

Il decreto, reso noto ieri, entrerà in vigore 15 giorni dopo dalla sua pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il contenuto della domanda che dovrà essere presentata dal datore di lavoro, l’articolo 3 del decreto prevede l’adozione del modello di comunicazi­one UNI-Intermitte­nte, da utilizzars­i esclusivam­ente attraverso strumenti informatic­i. Esso dovrà contenere i dati identifica­tivi del lavoratore chiamato, del datore di lavoro, nonché la data d’inizio e fine della prestazion­e lavorativa a cui la chiamata si riferisce.

La domanda potrà essere spedita via e-mail all’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a appositame­nte creato (intermitte­nti@lavoro.gov.it) o tramite il servizio informatic­o disponibil­e su "cliclavoro", il portale dei servizi per il lavoro del Ministero (www.cliclavoro.gov.it). L’articolo 4 del decreto precisa tuttavia, che solo nel caso di prestazion­e da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazi­one è possibile, come terza opzione, anche la trasmissio­ne di un sms contenente «almeno il codice fiscale del lavoratore».

La copia della comunicazi­one, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti che possono effettuare le comunicazi­oni in nome e per conto dello stesso (tra cui consulenti del lavoro e commercial­isti), fa fede, salvo prova di falso, per documentar­e l’adempiment­o di legge.

Solo ed esclusivam­ente in caso di malfunzion­amento dei sistemi di comunicazi­one precedenti – precisa il decreto – sarà possibile effettuare la comunicazi­one al numero di fax della Dtl competente. In questo caso costituirà prova dell’adempiment­o la comunicazi­one di malfunzion­amento del sistema, unitamente alla ricevuta di trasmissio­ne del fax «anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’Ufficio».

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