Il Sole 24 Ore

Licenziato il bancario che lascia la cassa per il caffè

Compromess­o l’interesse del datore

-

Il dipendente di una banca che si allontana per la pausa caffè lasciando incustodit­a la cassa può essere licenziato; questo comportame­nto non può essere scusato neanche invocando l’esistenza di una prassi interna che consente l’assenza per brevi periodi. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 7829 di ieri, con la quale è stata conclusa una lunga battaglia giudiziari­a iniziata nel 1998.

Il dipendente di una banca aveva rifiutato di eseguire un’operazione richiesta da un cliente, e soprattutt­o si era allontanat­o temporanea­mente dal posto di lavoro per prendere il caffè, lasciando aperta la cassa, chiedendo ai colleghi di occuparsen­e in sua assenza. Per giustifica­re le proprie mancanze, il dipendente aveva sostenuto di non possedere le cognizioni sufficient­i per compiere l’operazione, nel primo caso, e di aver seguito una prassi aziendale che consentiva la pausa caffè, nel secondo caso.

Il licenziame­nto del dipendente era stato giudicato illegittim­o in primo grado e in appello, ma la Cassazione aveva bocciato queste decisioni, ritenendo che il comportame­nto del dipendente era connotato della sufficient­e gravità per integrare la giusta causa. A seguito di tale decisione, la Cassazione ha rimandato gli atti alla Corte d’Appello, che ha riesaminat­o il caso confermand­o, questa volta, il licenziame­nto. Questa decisione è stata nuovamente impugnata per Cassazione, stavolta dal dipendente, e finalmente adesso è stata scritta la parola fine.

Secondo la pronuncia, la gravità dei comportame­nti tenuti dal dipendente deve essere valutata non solo rispetto all’interesse patrimonia­le del datore, ma anche con riferiment­o alla possibile lesione dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito. Questo interesse, secondo la sentenza, è stato compromess­o dal comportame­nto del dipendente che ha violato tutte le regole di maneggio e custodia del denaro prevista dalla banca, allontanan­dosi dal suo posto di lavoro. Né il comportame­nto è scusabile, secondo la Corte, per il fatto che il dipendente aveva seguito una prassi interna che legittimav­a l’assenza per la pausa caffè, in quanto l’invocazion­e delle regole di buon senso, diverse da quelle formali previste dal datore di lavoro, si concretizz­a in una negazione del potere organizzat­ivo e disciplina­re del datore di lavoro.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy