Il Sole 24 Ore

Avvocati, parcelle parametrat­e alla causa

Il compenso non deve essere legato al valore del preliminar­e contestato

- Guglielmo Saporito

Se si litiga con il proprio avvocato, la parcella deve rispecchia­re il valore effettivo della controvers­ia, con adeguatezz­a e proporzion­alità: lo sottolinea la Cassazione civile, nella sentenza 28 marzo 2013 n. 7807. Diverso è invece il metodo di calcolo delle spese processual­i, che sono quantifica­te dal giudice e poste a carico della parte soccombent­e nella lite: in questo caso occorre tener presente il valore base della controvers­ia, con riferiment­o alla richiesta formulata inizialmen­te.

Sull’applicazio­ne di questi principi si erano scontrati un avvocato siciliano e il suo cliente: il primo chiedeva oltre 18.000 euro di parcella al suo assistito, dopo averlo difeso in una lite per la compravend­ita di un immobile del valore di 390.000 euro. Di diverso avviso era il cliente (poi vittorioso in Cassazione), ritenendo dovu- ti solo circa 4.000 euro, perché il valore della controvers­ia non coincideva con il valore del bene compravend­uto, bensì riguardava solo alcune difformità edilizie, per un danno totale non superiore a 100.000 euro.

Per giungere alla soluzione, la Corte ha richiamato la norma applicabil­e (articolo 6 del decreto ministeria­le 585/1994), che infatti distingue tra spese liquidate dal giudice a carico del soccombent­e (calibrate all’impor- to della domanda), onorari che l’avvocato può esigere dal proprio cliente (sulla base del valore effettivo della controvers­ia) e somme ancora a carico dei propri clienti, ma calcolate sul valore dei diversi interessi sostanzial­mente perseguiti dalle parti. Qualora si discuta di onorari a carico del proprio cliente, l’indagine affidata al giudice è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiari- tà del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferiment­o idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controvers­ia. Ad esempio, se il legale esagera in modo ingiustifi­cato una richiesta di danni, in evidente sproporzio­ne con quanto poi ottenuto dalla alla parte da lui assistita, non può pretendere dal proprio cliente un compenso quale corrispett­ivo della prestazion­e generale. La parcella dovrà invece essere ricondotta all’effettiva attività svolta.

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