Sconto Pex anche per le start-up
Le indicazioni sull’esenzione della plusvalenza da cessione di una partecipazione societaria Il «premio» spetta se le attività preparatorie configurano già l’inizio dell’impresa
ciale secondo la definizione di cui all’articolo 55» dello stesso Tuir. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al momento del realizzo della plusvalenza. Nella circolare n. 7/E è stato precisato che la detta condizione si verifica se l’impre- produttiva (studi preparatori, ottenimento di autorizzazioni, ricerche di mercato ecc.). L’Agenzia ha affermato che il periodo di avvio dell’attività è idoneo a configurare il presupposto dell’agevolazione soltanto se l’attività d’impresa è iniziata prima della cessione della partecipazione ovvero se le attività di natura prodromica configurano già l’inizio dell’attività (come nei casi delle concessionarie di opere pubbliche, per le quali la progettazione realizza già l’oggetto sociale, e dell’attività di ricerca svolta da una società operante nel settore energetico).
Non si può, però, in ogni caso fruire della Pex se si verifica, prima della cessione, una fase di inattività non momentanea ma che comporta un depotenziamento dell’attività, tale da configurare una liquidazione di fatto della stessa.
Era, inoltre, sorto il problema di identificare i criteri in base ai quali è possibile ritenere che l’attività di gestione esercitata dalla società immobiliare non sia "passiva" bensì prevalentemente "attiva", come già richiesto in precedenti pronunce per considerare commerciale anche tale attività. L’Agenzia ha ritenuto che l’attività sia commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali al- la utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione. Se il canone è stabilito in modo unitario va fatto riferimento alle rilevazioni delle quotazioni Omi. Il contribuente può, in ogni caso, fornire la prova contraria in merito alla significatività dei servizi resi anche se i proventi della gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione.
In merito ai rapporti tra la disciplina delle società di comodo e quella della Pex è stato evidenziato che l’unico elemento comune è quello riguardante l’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa. Non esiste, però, alternatività o prevalenza di una disciplina rispetto all’altra, in quanto la loro applicazione è concorrente. La Pex può, quindi, non spettare anche se sono dichiarati ricavi di importo superiore a quello presunto ovvero se ne può fruire anche se non è superato il test di operatività.