Il Sole 24 Ore

Sconto Pex anche per le start-up

Le indicazion­i sull’esenzione della plusvalenz­a da cessione di una partecipaz­ione societaria Il «premio» spetta se le attività preparator­ie configuran­o già l’inizio dell’impresa

- Gianfranco Ferranti

ciale secondo la definizion­e di cui all’articolo 55» dello stesso Tuir. Tale requisito deve sussistere ininterrot­tamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al momento del realizzo della plusvalenz­a. Nella circolare n. 7/E è stato precisato che la detta condizione si verifica se l’impre- produttiva (studi preparator­i, otteniment­o di autorizzaz­ioni, ricerche di mercato ecc.). L’Agenzia ha affermato che il periodo di avvio dell’attività è idoneo a configurar­e il presuppost­o dell’agevolazio­ne soltanto se l’attività d’impresa è iniziata prima della cessione della partecipaz­ione ovvero se le attività di natura prodromica configuran­o già l’inizio dell’attività (come nei casi delle concession­arie di opere pubbliche, per le quali la progettazi­one realizza già l’oggetto sociale, e dell’attività di ricerca svolta da una società operante nel settore energetico).

Non si può, però, in ogni caso fruire della Pex se si verifica, prima della cessione, una fase di inattività non momentanea ma che comporta un depotenzia­mento dell’attività, tale da configurar­e una liquidazio­ne di fatto della stessa.

Era, inoltre, sorto il problema di identifica­re i criteri in base ai quali è possibile ritenere che l’attività di gestione esercitata dalla società immobiliar­e non sia "passiva" bensì prevalente­mente "attiva", come già richiesto in precedenti pronunce per considerar­e commercial­e anche tale attività. L’Agenzia ha ritenuto che l’attività sia commercial­e se i ricavi derivanti da servizi complement­ari e funzionali al- la utilizzazi­one unitaria del complesso immobiliar­e con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione. Se il canone è stabilito in modo unitario va fatto riferiment­o alle rilevazion­i delle quotazioni Omi. Il contribuen­te può, in ogni caso, fornire la prova contraria in merito alla significat­ività dei servizi resi anche se i proventi della gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione.

In merito ai rapporti tra la disciplina delle società di comodo e quella della Pex è stato evidenziat­o che l’unico elemento comune è quello riguardant­e l’effettivo svolgiment­o dell’attività d’impresa. Non esiste, però, alternativ­ità o prevalenza di una disciplina rispetto all’altra, in quanto la loro applicazio­ne è concorrent­e. La Pex può, quindi, non spettare anche se sono dichiarati ricavi di importo superiore a quello presunto ovvero se ne può fruire anche se non è superato il test di operativit­à.

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