Il Sole 24 Ore

L’invio online concede 90 giorni per il pagamento

Se la spedizione è agli intermedia­ri

- Sa. Mo. T. Mor.

Per le comunicazi­oni online di irregolari­tà, cosiddetti avvisi bonari, di Unico, Iva, Irap e modelli 770, in caso di invio fatto all’intermedia­rio, il contribuen­te ha 90 giorni di tempo per regolarizz­are le irregolari­tà. Si deve perciò considerar­e una svista dell’ufficio quella segnalata dalla signora Montineri, alla quale, a seguito di correzione della comunicazi­one telematica, l’ufficio ha "accorciato" i 90 giorni, riducendol­i a 30, iscrivendo a ruolo le sanzioni "intere" del 30 per cento. Il termine dei 90 giorni non può essere accorciato. È infatti stabilito che, per sanare eventuali irregolari­tà, il contribuen­te che opta per l’invio dell’avviso telematico all’intermedia­rio, ha 60 giorni di tempo in più per procedere alla regolarizz­azione, in luogo dei 30 giorni previsti in caso di comunicazi­one cartacea al contribuen­te.

In questi casi, la comunicazi­one di irregolari­tà viene inviata all’intermedia­rio che ha presentato le dichiarazi­oni in via telematica che, di conseguenz­a, deve informare il contribuen­te sugli esiti della dichiarazi­one, per consentirg­li di regolarizz­are la dichiarazi­one e fruire della riduzione delle sanzioni, di norma, dal 30 al 10%, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997. Gli intermedia­ri «portano a conoscenza dei contri- buenti interessat­i, tempestiva­mente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, gli esiti della liquidazio­ne delle dichiarazi­oni contenuti nell’invito» fatto dall’agenzia delle Entrate con mezzi telematici.

Il termine dell’articolo 2, comma 2 «decorre dal sessantesi­mo giorno successivo a quello di trasmissio­ne» telematica dell’avviso all’intermedia­rio incaricato (articolo 2-bis, comma 3, Dl 203/2005). È inoltre disposto che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuen­te o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal riceviment­o della comunicazi­one inviata a seguito dei controlli automatizz­ati, o della comunicazi­one definitiva contenente la ridetermin­azione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiariment­i forniti dal contribuen­te o dal sostituto. Tenuto conto che il termine dell’articolo 2, comma 2 è di 30 giorni, ne consegue che: entro 30 giorni dal riceviment­o della comunicazi­one, gli intermedia­ri devono portare a conoscenza dei contribuen­ti gli esiti della liquidazio­ne delle dichiarazi­oni contenuti nell’invito; a decorrere dal sessantesi­mo giorno successivo alla trasmissio­ne degli esiti delle dichiarazi­oni presentate e comunicati all’intermedia­rio incaricato, il contribuen­te ha trenta giorni di tempo per regolarizz­are la dichiarazi­one; in pratica, il termine per sanare la dichiarazi­one irregolare diventa di 90 giorni. Eventuali correzioni della comunicazi­one telematica, con rettifiche a favore del contribuen­te, non possono in alcun modo "accorciare" i 90 giorni.

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