L’invio online concede 90 giorni per il pagamento
Se la spedizione è agli intermediari
Per le comunicazioni online di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, di Unico, Iva, Irap e modelli 770, in caso di invio fatto all’intermediario, il contribuente ha 90 giorni di tempo per regolarizzare le irregolarità. Si deve perciò considerare una svista dell’ufficio quella segnalata dalla signora Montineri, alla quale, a seguito di correzione della comunicazione telematica, l’ufficio ha "accorciato" i 90 giorni, riducendoli a 30, iscrivendo a ruolo le sanzioni "intere" del 30 per cento. Il termine dei 90 giorni non può essere accorciato. È infatti stabilito che, per sanare eventuali irregolarità, il contribuente che opta per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario, ha 60 giorni di tempo in più per procedere alla regolarizzazione, in luogo dei 30 giorni previsti in caso di comunicazione cartacea al contribuente.
In questi casi, la comunicazione di irregolarità viene inviata all’intermediario che ha presentato le dichiarazioni in via telematica che, di conseguenza, deve informare il contribuente sugli esiti della dichiarazione, per consentirgli di regolarizzare la dichiarazione e fruire della riduzione delle sanzioni, di norma, dal 30 al 10%, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997. Gli intermediari «portano a conoscenza dei contri- buenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito» fatto dall’agenzia delle Entrate con mezzi telematici.
Il termine dell’articolo 2, comma 2 «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione» telematica dell’avviso all’intermediario incaricato (articolo 2-bis, comma 3, Dl 203/2005). È inoltre disposto che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a seguito dei controlli automatizzati, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto. Tenuto conto che il termine dell’articolo 2, comma 2 è di 30 giorni, ne consegue che: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari devono portare a conoscenza dei contribuenti gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito; a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione degli esiti delle dichiarazioni presentate e comunicati all’intermediario incaricato, il contribuente ha trenta giorni di tempo per regolarizzare la dichiarazione; in pratica, il termine per sanare la dichiarazione irregolare diventa di 90 giorni. Eventuali correzioni della comunicazione telematica, con rettifiche a favore del contribuente, non possono in alcun modo "accorciare" i 90 giorni.