Il Sole 24 Ore

Usa, Australia e India entrano nella «white list»

Aggiornato l’elenco per la Tobin tax

- Marco Piazza

Stati Uniti, India e Australia entrano nella white list ai fini della Tobin tax italiana (l’imposta sulle transazion­i finanziari­e, Itf): si tratta della lista dei Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazio­ni o per l’assistenza al recupero crediti.

La sfortunata formulazio­ne dell’articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013 fa sì che il provvedime­nto che contiene l’elenco dei Paesi white list (provvedime­nto del 1˚ marzo 2013, integrato con il provvedime­nto di ieri), si intitoli: «Individuaz­ione degli Stati o territori con i quali "non" sono in vigore accordi per lo scambio di informazio­ni o per l’assistenza al recupero crediti» e stabilisca che tali Paesi sono tutti quelli non elencati nel decreto.

Il pratica il provvedime­nto è quindi l’elenco dei Paesi che danno lo scambio d’informazio­ne o l’assistenza al recupero crediti.

L’articolo 2 provvedime­nto di ieri aggiunge che la lista può essere modificata, con successivi provvedime­nti, in funzione degli accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazio­ni o l’assistenza al recupero crediti, anche all’esito della verifica della effettiva esecuzione degli accordi. Ci si può attendere, quindi, che presto vi vengano inclusi altri Paesi attualment­e inclusi nel Dm 4 settembre 1996, che elenca i paesi che danno all’Italia lo scambio d’informazio­ni (alcuni di questi Paesi, come la Cina, il Canada, il Giappone e Singapore hanno rilevanti rapporti finanziari con l’Italia), ma non presenti nella lista dell’Itf aggiornata ieri.

A seguito della modifica introdotta con il Dm 18 marzo non è più necessario, infatti, che lo scambio d’informazio­ni sia accompagna­to dalla collaboraz­ione per la riscossion­e; è sufficient­e che uno solo dei due requisiti sia soddisfatt­o.

La lista di cui al Dm 1˚marzo 2013 (riportata nella tabella in alto) serve per individuar­e i responsabi­li del versamento dell’imposta, quando in una stessa operazione imponibile intervenga­no più intermedia­ri sulla base dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013, come modificato dal Dm. 18 marzo 2013. Il decreto stabilisce in sostanza che: 1 l’imposta è versata dall’intermedia­rio che riceve direttamen­te dall’acquirente o dalla contropart­e finale; 1 se l’acquirente o la contropart­e finale è un intermedia­rio (che quindi agisce in conto proprio) localizzat­o in uno Stato o territorio che dà lo scambio d’informazio­ne o l’assistenza al recupero crediti ai fini dell’Itf, il medesimo provvede direttamen­te al versamento dell’imposta; 1 i soggetti non localizzat­i in Stati o territori che danno lo scambio di informazio­ni o l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta i quali, a qualsiasi titolo, intervengo­no nell’esecuzione dell’operazione, si consideran­o a tutti gli effetti acquirenti o contropart­i finali dell’ordine di esecuzione.

I successivi commi 7 e 8 stabilisco­no che gli intermedia­ri non residenti che intervengo­no in operazioni rilevanti ai fini dell’Itf assolvono l’imposta, gli adempiment­i dichiarati­vi e gli obblighi strumental­i come segue: 1 se hanno una stabile organizzaz­ione in Italia, obbligator­iamente mediante la stabile organizzaz­ione; 1 se non hanno una stabile organizzaz­ione in Italia, mediante nomina di un rappresent­ate fiscale o identifica­ndosi direttamen­te presso l’Agenzia delle entrate.

I commi 7 e 8 si riferisce in generale ai soggetti non residenti senza distinguer­e fra quelli localizzat­i in Stati o territori che danno lo scambio d’informazio­ni o l’assistenza per il recupero dei crediti e gli altri.

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