Usa, Australia e India entrano nella «white list»
Aggiornato l’elenco per la Tobin tax
Stati Uniti, India e Australia entrano nella white list ai fini della Tobin tax italiana (l’imposta sulle transazioni finanziarie, Itf): si tratta della lista dei Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.
La sfortunata formulazione dell’articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013 fa sì che il provvedimento che contiene l’elenco dei Paesi white list (provvedimento del 1˚ marzo 2013, integrato con il provvedimento di ieri), si intitoli: «Individuazione degli Stati o territori con i quali "non" sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti» e stabilisca che tali Paesi sono tutti quelli non elencati nel decreto.
Il pratica il provvedimento è quindi l’elenco dei Paesi che danno lo scambio d’informazione o l’assistenza al recupero crediti.
L’articolo 2 provvedimento di ieri aggiunge che la lista può essere modificata, con successivi provvedimenti, in funzione degli accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, anche all’esito della verifica della effettiva esecuzione degli accordi. Ci si può attendere, quindi, che presto vi vengano inclusi altri Paesi attualmente inclusi nel Dm 4 settembre 1996, che elenca i paesi che danno all’Italia lo scambio d’informazioni (alcuni di questi Paesi, come la Cina, il Canada, il Giappone e Singapore hanno rilevanti rapporti finanziari con l’Italia), ma non presenti nella lista dell’Itf aggiornata ieri.
A seguito della modifica introdotta con il Dm 18 marzo non è più necessario, infatti, che lo scambio d’informazioni sia accompagnato dalla collaborazione per la riscossione; è sufficiente che uno solo dei due requisiti sia soddisfatto.
La lista di cui al Dm 1˚marzo 2013 (riportata nella tabella in alto) serve per individuare i responsabili del versamento dell’imposta, quando in una stessa operazione imponibile intervengano più intermediari sulla base dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013, come modificato dal Dm. 18 marzo 2013. Il decreto stabilisce in sostanza che: 1 l’imposta è versata dall’intermediario che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale; 1 se l’acquirente o la controparte finale è un intermediario (che quindi agisce in conto proprio) localizzato in uno Stato o territorio che dà lo scambio d’informazione o l’assistenza al recupero crediti ai fini dell’Itf, il medesimo provvede direttamente al versamento dell’imposta; 1 i soggetti non localizzati in Stati o territori che danno lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta i quali, a qualsiasi titolo, intervengono nell’esecuzione dell’operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione.
I successivi commi 7 e 8 stabiliscono che gli intermediari non residenti che intervengono in operazioni rilevanti ai fini dell’Itf assolvono l’imposta, gli adempimenti dichiarativi e gli obblighi strumentali come segue: 1 se hanno una stabile organizzazione in Italia, obbligatoriamente mediante la stabile organizzazione; 1 se non hanno una stabile organizzazione in Italia, mediante nomina di un rappresentate fiscale o identificandosi direttamente presso l’Agenzia delle entrate.
I commi 7 e 8 si riferisce in generale ai soggetti non residenti senza distinguere fra quelli localizzati in Stati o territori che danno lo scambio d’informazioni o l’assistenza per il recupero dei crediti e gli altri.