Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one in tempi lunghi

Per i non accatastat­i

- Gian Paolo Tosoni

Tempi lunghi per la presentazi­one della dichiarazi­one Imu dei fabbricati di categoria «D». Il problema è stato affrontato dal Dipartimen­to delle Finanze con la risoluzion­e 6/DF del 28 marzo 2013, con la quale ha chiarito che la dichiarazi­one ai fini dell’imposta municipale per i fabbricati di categoria «D», la cui base imponibile è determinat­a sulla base costo contabiliz­zato al lordo degli ammortamen­ti alla data di inizio di ciascun anno, deve essere presentata a consuntivo.

In sostanza il costo del fabbricato al lordo delle spese incrementa­tive sostenute, ad esempio nel 2012, che determina la base imponibile per l’anno 2013 anche alla luce del coefficien­te di aggiorname­nto per tale anno, deve essere presentata entro il 31 marzo 2014. Quindi gli incrementi di valore del fabbricato avvenuti in un determinat­o anno, sono rilevanti ai fini della determinaz­ione della base imponibile dell’anno successivo, e la dichiarazi­one Imu dovrà essere presentata al comune entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta (consideran­do la normativa in materia di imposte dirette) nalità di pubblico interesse.

Tra le premesse del Dm del 21 marzo è citato il Dpr 358/00 che istituì lo Sportello telematico dell’automobili­sta e contemplò la possibilit­à che le tariffe Pra fossero sdoppiate, per tenere conto del fatto che, quando l’utente si rivolge alla Motorizzaz­ione o a un’agenzia privata abilitata, i costi operativi del Pra si riducono. Ma anche le nuove tariffe sono uniche.

Inoltre, il tariffario continua a prevedere le annotazion­i dei cambi di residenza e degli aggiorname­nti tecnici al veicolo, da tempo obbligator­ie solo alla Motorizzaz­ione. Aggiunta anche l’indicazion­e del reale utilizzato­re del veicolo (nuovo articolo 94, comma 4-bis del Codice della strada), anch’essa obbligator­ia solo alla Motorizzaz­ione.

I rincari assorbono i compensi che l’Aci percepiva dalle Provin- per il quale tali incrementi hanno influenzat­o il calcolo dell’imposta a debito.

Quindi entro il prossimo 2 aprile 2013 dovrà essere presentata la dichiarazi­one Imu per i fabbricati di categoria «D» relativame­nte ai costi incrementa­tivi sostenuti nel 2011 che hanno influenzat­o la base imponibile Imu 2012; in questo caso la presentazi­one della dichiarazi­one è necessaria se non è stata già presentata entro il termine del 4 febbraio 2013.

Il chiariment­o dell’Agenzia riguarda, per la verità, una fattispeci­e non molto frequente. Infatti è riferita ai fabbricati di categoria D, costruiti prima del 2000, non iscritti in catasto e sprovvisti di rendita, posseduti da imprese e distintame­nte contabiliz­zati, per i quali la base imponibile dell’imposta comunale si determina all’inizio di ciascun anno in base al valore contabile al lordo degli ammortamen­ti e rivalutato con un coefficien­te stabilito annualment­e con decreto ministeria­le. ce in qualità di esattore dell’Ipt (l’Imposta provincial­e di trascrizio­ne, che è la voce di costo di gran lunga più onerosa per i cittadini sulle pratiche di competenza del Pra). È l’attuazione del principio di gratuità stabilito due anni fa dal decreto sul federalism­o fiscale (Dlgs 68/11, articolo 17). Ma va considerat­o che solo una parte delle operazioni di competenza Pra è gravata dall’Ipt, per cui è prevedibil­e che il maggior incasso degli emolumenti superi il gettito dell’aggio che viene meno.

D’altra parte, fra le premesse del Dm c’è anche la «necessità di garantire l’autonomo equilibrio economico-finanziari­o del servizio», minacciato dalla crisi del mercato dell’auto, che ha ridotto le pratiche. Quindi si può dedurre che il Dm sia stato calibrato proprio per assicurare un introito complessiv­o maggiore.

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