Dichiarazione in tempi lunghi
Per i non accatastati
Tempi lunghi per la presentazione della dichiarazione Imu dei fabbricati di categoria «D». Il problema è stato affrontato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 6/DF del 28 marzo 2013, con la quale ha chiarito che la dichiarazione ai fini dell’imposta municipale per i fabbricati di categoria «D», la cui base imponibile è determinata sulla base costo contabilizzato al lordo degli ammortamenti alla data di inizio di ciascun anno, deve essere presentata a consuntivo.
In sostanza il costo del fabbricato al lordo delle spese incrementative sostenute, ad esempio nel 2012, che determina la base imponibile per l’anno 2013 anche alla luce del coefficiente di aggiornamento per tale anno, deve essere presentata entro il 31 marzo 2014. Quindi gli incrementi di valore del fabbricato avvenuti in un determinato anno, sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’anno successivo, e la dichiarazione Imu dovrà essere presentata al comune entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta (considerando la normativa in materia di imposte dirette) nalità di pubblico interesse.
Tra le premesse del Dm del 21 marzo è citato il Dpr 358/00 che istituì lo Sportello telematico dell’automobilista e contemplò la possibilità che le tariffe Pra fossero sdoppiate, per tenere conto del fatto che, quando l’utente si rivolge alla Motorizzazione o a un’agenzia privata abilitata, i costi operativi del Pra si riducono. Ma anche le nuove tariffe sono uniche.
Inoltre, il tariffario continua a prevedere le annotazioni dei cambi di residenza e degli aggiornamenti tecnici al veicolo, da tempo obbligatorie solo alla Motorizzazione. Aggiunta anche l’indicazione del reale utilizzatore del veicolo (nuovo articolo 94, comma 4-bis del Codice della strada), anch’essa obbligatoria solo alla Motorizzazione.
I rincari assorbono i compensi che l’Aci percepiva dalle Provin- per il quale tali incrementi hanno influenzato il calcolo dell’imposta a debito.
Quindi entro il prossimo 2 aprile 2013 dovrà essere presentata la dichiarazione Imu per i fabbricati di categoria «D» relativamente ai costi incrementativi sostenuti nel 2011 che hanno influenzato la base imponibile Imu 2012; in questo caso la presentazione della dichiarazione è necessaria se non è stata già presentata entro il termine del 4 febbraio 2013.
Il chiarimento dell’Agenzia riguarda, per la verità, una fattispecie non molto frequente. Infatti è riferita ai fabbricati di categoria D, costruiti prima del 2000, non iscritti in catasto e sprovvisti di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali la base imponibile dell’imposta comunale si determina all’inizio di ciascun anno in base al valore contabile al lordo degli ammortamenti e rivalutato con un coefficiente stabilito annualmente con decreto ministeriale. ce in qualità di esattore dell’Ipt (l’Imposta provinciale di trascrizione, che è la voce di costo di gran lunga più onerosa per i cittadini sulle pratiche di competenza del Pra). È l’attuazione del principio di gratuità stabilito due anni fa dal decreto sul federalismo fiscale (Dlgs 68/11, articolo 17). Ma va considerato che solo una parte delle operazioni di competenza Pra è gravata dall’Ipt, per cui è prevedibile che il maggior incasso degli emolumenti superi il gettito dell’aggio che viene meno.
D’altra parte, fra le premesse del Dm c’è anche la «necessità di garantire l’autonomo equilibrio economico-finanziario del servizio», minacciato dalla crisi del mercato dell’auto, che ha ridotto le pratiche. Quindi si può dedurre che il Dm sia stato calibrato proprio per assicurare un introito complessivo maggiore.