Il Sole 24 Ore

Voucher, comunicazi­one solo all’inps

Se si usano i moduli cartacei non sarà più possibile notificare all’inail

- M.pri.

La dichiarazi­one preventiva di inizio prestazion­e per i voucher cartacei andrà fatta in via esclusiva all’Inps. L’indicazion­e è contenuta nella circolare 49 dell’istituto di previdenza pubblicata ieri in cui vengono riassunte le novità riguardant­i il lavoro accessorio a seguito della legge 92/2012 e delle circolari 18/2012 e 4/2013 del ministero del Lavoro.

Nel documento, l’Inps annuncia che, quale effetto di un accordo siglato con l’Inail, in futuro la comunicazi­one preventiva in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’Inail, mentre rimarranno attivi i canali dell’istituto di previdenza, cioè sito istituzion­ale, call center e sedi territoria­li. La novità, però, non è già operativa e la sua implementa­zione, con relative indicazion­i operative, verrà comunicata più avanti.

La circolare ufficializ­za, inoltre, che i limiti economici all’utilizzo dei voucher devono essere intesi netti e non lordi (a questo riguardo si veda anche Il Sole 24 Ore del 25 marzo). Il nuovo quadro normativo ha spostato dal committent­e al prestatore il soggetto a cui riferire i nuovi valori. E poiché, secondo la lettura fornita dall’Inps in continuità con quanto già fatto in passato, i limiti vanno intesi al netto, il tetto dei 5.000 euro che non può esse- re superato complessiv­amente dal lavoratore corrispond­e a 6.666 euro lordi; i 3mila euro, che per il 2013 rappresent­ano il massimo incassabil­e dai percettori di prestazion­i di salario o di sostegno al reddito, equivalgon­o a 4.000 euro lordi; i 2.000 euro che costituisc­ono il limite per i committent­i imprendito­ri o profession­isti corrispond­ono a 2.666 lordi. Per quanto riguarda i profession­isti viene precisato che vanno intesi come tali sia quelli iscritti agli ordini profession­ali, seppur iscritti a una cassa diversa da quella specifica, e i titolari di partita Iva non iscritti alle casse ma alla gestione separata dell’Inps, e che il tetto di 2mi- la euro non vale se imprendito­ri e profession­isti operano in qualità di committent­i privati (in tal caso il limite è di 5mila euro).

Viene inoltre confermato che è in fase di completame­nto una modalità di monitoragg­io del rispetto di questi limiti. Nel frattempo, i datori potranno chiedere ai lavoratori una dichiarazi­one relativa all’osservanza di tali valori, in modo da evitare sanzioni a loro carico. Si ricorda, infatti, che in caso di irregolari­tà si può arrivare alla trasformaz­ione del rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato, con relative sanzioni civili e amministra­tive.

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