Voucher, comunicazione solo all’inps
Se si usano i moduli cartacei non sarà più possibile notificare all’inail
La dichiarazione preventiva di inizio prestazione per i voucher cartacei andrà fatta in via esclusiva all’Inps. L’indicazione è contenuta nella circolare 49 dell’istituto di previdenza pubblicata ieri in cui vengono riassunte le novità riguardanti il lavoro accessorio a seguito della legge 92/2012 e delle circolari 18/2012 e 4/2013 del ministero del Lavoro.
Nel documento, l’Inps annuncia che, quale effetto di un accordo siglato con l’Inail, in futuro la comunicazione preventiva in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’Inail, mentre rimarranno attivi i canali dell’istituto di previdenza, cioè sito istituzionale, call center e sedi territoriali. La novità, però, non è già operativa e la sua implementazione, con relative indicazioni operative, verrà comunicata più avanti.
La circolare ufficializza, inoltre, che i limiti economici all’utilizzo dei voucher devono essere intesi netti e non lordi (a questo riguardo si veda anche Il Sole 24 Ore del 25 marzo). Il nuovo quadro normativo ha spostato dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire i nuovi valori. E poiché, secondo la lettura fornita dall’Inps in continuità con quanto già fatto in passato, i limiti vanno intesi al netto, il tetto dei 5.000 euro che non può esse- re superato complessivamente dal lavoratore corrisponde a 6.666 euro lordi; i 3mila euro, che per il 2013 rappresentano il massimo incassabile dai percettori di prestazioni di salario o di sostegno al reddito, equivalgono a 4.000 euro lordi; i 2.000 euro che costituiscono il limite per i committenti imprenditori o professionisti corrispondono a 2.666 lordi. Per quanto riguarda i professionisti viene precisato che vanno intesi come tali sia quelli iscritti agli ordini professionali, seppur iscritti a una cassa diversa da quella specifica, e i titolari di partita Iva non iscritti alle casse ma alla gestione separata dell’Inps, e che il tetto di 2mi- la euro non vale se imprenditori e professionisti operano in qualità di committenti privati (in tal caso il limite è di 5mila euro).
Viene inoltre confermato che è in fase di completamento una modalità di monitoraggio del rispetto di questi limiti. Nel frattempo, i datori potranno chiedere ai lavoratori una dichiarazione relativa all’osservanza di tali valori, in modo da evitare sanzioni a loro carico. Si ricorda, infatti, che in caso di irregolarità si può arrivare alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con relative sanzioni civili e amministrative.