Il verbale dei vigili va acquisito dalle parti
Risarcimenti da incidente stradale
Nessuna scorciatoia a favore delle parti sulle richieste di documenti alla pubblica amministrazione. Con la prima decisione espressamente dedicata, la Cassazione (sentenza della Terza sezione civile n. 6101 del 12 marzo) ha stabilito che l’articolo 213 del Codice di procedura civile, il quale consente al giudice di richiedere atti e informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall’onere probato- rio a loro riferito e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, di questo potere «officioso» per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione.
Da questo principio generale, deriva la conseguenza che, nel caso di controversie risarcitorie da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, sulla base delle medesima disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia: questo documento può essere direttamente acquisito dalle parti vista l’espressa previsione dell’articolo 11 del Codice della strada.
La Cassazione ha affrontato il caso di una richiesta di risarcimento danni avanzata da un motociclista nei confronti del Comune per l’incidente provocato da una macchia d’olio non segnalata sulla strada. La Corte d’appello aveva giudicato inammissibile la produzione del rapporto dei vigili per mancato rispetto dei tempi. La difesa del motociclista, tra i motivi di ricorso, aveva sottolineato come la richiesta di acquisizione del verbale era stata avanzata al giudice di primo grado, ma questo non vi aveva provveduto.
Ora la Cassazione ricorda che «il potere di cui all’articolo 213 del Codice di procedura civile non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire». E, nel caso approdato in Cassazione, di sicuro il motociclista o il suo avvocato avrebbero potuto richiedere al comando dei vigili tutte le informazio- ni sulle modalità dell’incidente.
Va poi tenuto conto, ricorda la sentenza, che l’esercizio del potere di chiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti o documenti che è necessario acquisire al processo, «rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità». Infine, la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’indispensabilità per ragioni che possono essere inserite nella stessa sentenza di secondo grado.