Il Sole 24 Ore

Il verbale dei vigili va acquisito dalle parti

Risarcimen­ti da incidente stradale

- G. Ne.

Nessuna scorciatoi­a a favore delle parti sulle richieste di documenti alla pubblica amministra­zione. Con la prima decisione espressame­nte dedicata, la Cassazione (sentenza della Terza sezione civile n. 6101 del 12 marzo) ha stabilito che l’articolo 213 del Codice di procedura civile, il quale consente al giudice di richiedere atti e informazio­ni alla pubblica amministra­zione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall’onere probato- rio a loro riferito e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitar­e l’esercizio, da parte del giudice, di questo potere «officioso» per acquisire documenti che potevano ottenere direttamen­te dall’amministra­zione.

Da questo principio generale, deriva la conseguenz­a che, nel caso di controvers­ie risarcitor­ie da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizio­ne d’ufficio, sulla base delle medesima disposizio­ne, del rapporto eventualme­nte redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia: questo documento può essere direttamen­te acquisito dalle parti vista l’espressa previsione dell’articolo 11 del Codice della strada.

La Cassazione ha affrontato il caso di una richiesta di risarcimen­to danni avanzata da un motociclis­ta nei confronti del Comune per l’incidente provocato da una macchia d’olio non segnalata sulla strada. La Corte d’appello aveva giudicato inammissib­ile la produzione del rapporto dei vigili per mancato rispetto dei tempi. La difesa del motociclis­ta, tra i motivi di ricorso, aveva sottolinea­to come la richiesta di acquisizio­ne del verbale era stata avanzata al giudice di primo grado, ma questo non vi aveva provveduto.

Ora la Cassazione ricorda che «il potere di cui all’articolo 213 del Codice di procedura civile non è sostitutiv­o dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenz­a che può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazio­ni relative ad atti o documenti della pubblica amministra­zione che la parte sia impossibil­itata a fornire». E, nel caso approdato in Cassazione, di sicuro il motociclis­ta o il suo avvocato avrebbero potuto richiedere al comando dei vigili tutte le informazio- ni sulle modalità dell’incidente.

Va poi tenuto conto, ricorda la sentenza, che l’esercizio del potere di chiedere d’ufficio alla pubblica amministra­zione le informazio­ni relative ad atti o documenti che è necessario acquisire al processo, «rappresent­a una facoltà rimessa alla discrezion­alità del giudice il cui mancato esercizio non è censurabil­e in sede di legittimit­à». Infine, la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’indispensa­bilità per ragioni che possono essere inserite nella stessa sentenza di secondo grado.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy