In condominio delibere impugnate senza ricorso
Possibile solo la citazione
Nuove norme (con problemi), nella riforma condominiale, anche per l’impugnazione delle delibere. A partire dal 18 giugno la legge n. 220/2012 prevede una modifica importante: mentre la disposizione originaria fa espresso riferimento al ricorso come atto da usare per impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, il nuovo testo dell’articolo 1137 del Codice civile stabilisce invece che contro di esse ogni condomino (assente, dissenziente o astenuto) «può adire l’autorità giudiziaria» per chiederne l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Come nel regime precedente, l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera, a meno che la sospensione non venga disposta dall’autorità giudiziaria; e in ogni caso l’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non basta da sola a sospendere e interrompere il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per il procedimento di sospensione si rinvia poi agli articoli 669- bis e seguenti (escluso l’articolo 669-octies, comma 6) del Codice di procedura civile.
La novità è sicuramente importante. Ma c’è dell’altro: il nuovo testo, non facendo più espresso riferimento al ricorso (come nell’articolo 1137 del 1942), sembrerebbe stabilire che l’azione di impugnazione debba essere esercitata soltanto mediante atto di citazione, possibilità che finora nella prassi comunque è sempre stata ammessa, a condizione che la citazione venisse notificata entro i trenta giorni ma che ora sembrerebbe l’unica possibile. L’opzione del legislatore del 1942 a favore del ricorso aveva però lo scopo di rendere più celere il giudizio. Ma con la nuova formulazione questa strada non sembra più possibile, a meno di un ripensamento normativo.