Il Sole 24 Ore

In condominio delibere impugnate senza ricorso

Possibile solo la citazione

- Ettore Ditta

Nuove norme (con problemi), nella riforma condominia­le, anche per l’impugnazio­ne delle delibere. A partire dal 18 giugno la legge n. 220/2012 prevede una modifica importante: mentre la disposizio­ne originaria fa espresso riferiment­o al ricorso come atto da usare per impugnare le deliberazi­oni contrarie alla legge o al regolament­o di condominio, il nuovo testo dell’articolo 1137 del Codice civile stabilisce invece che contro di esse ogni condomino (assente, dissenzien­te o astenuto) «può adire l’autorità giudiziari­a» per chiederne l’annullamen­to nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazi­one per i dissenzien­ti o astenuti e dalla data di comunicazi­one della deliberazi­one per gli assenti.

Come nel regime precedente, l’azione di annullamen­to non sospende l’esecuzione della delibera, a meno che la sospension­e non venga disposta dall’autorità giudiziari­a; e in ogni caso l’istanza per ottenere la sospension­e proposta prima dell’inizio della causa di merito non basta da sola a sospendere e interrompe­re il termine per la proposizio­ne dell’impugnazio­ne della deliberazi­one. Per il procedimen­to di sospension­e si rinvia poi agli articoli 669- bis e seguenti (escluso l’articolo 669-octies, comma 6) del Codice di procedura civile.

La novità è sicurament­e importante. Ma c’è dell’altro: il nuovo testo, non facendo più espresso riferiment­o al ricorso (come nell’articolo 1137 del 1942), sembrerebb­e stabilire che l’azione di impugnazio­ne debba essere esercitata soltanto mediante atto di citazione, possibilit­à che finora nella prassi comunque è sempre stata ammessa, a condizione che la citazione venisse notificata entro i trenta giorni ma che ora sembrerebb­e l’unica possibile. L’opzione del legislator­e del 1942 a favore del ricorso aveva però lo scopo di rendere più celere il giudizio. Ma con la nuova formulazio­ne questa strada non sembra più possibile, a meno di un ripensamen­to normativo.

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